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Ordinanza — n. 15231/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for lack of necessary joinder of parties in nullity action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15231/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the main appeal and quashed the lower court's judgment due to a procedural defect regarding necessary joinder of parties. The plaintiff sued multiple defendants to declare a contract null, but the court failed to ensure all parties were properly joined when the nullity claim was declaratory in nature. The court ruled that such omissions vitiate the entire process, mandating a remittal to the original trial court for a corrected hearing.

Regesto Legislator

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Art. 383 comma 3 c.p.c.; When a necessary joinder of parties is violated in a declaratory nullity action without integrating the contradiction, the entire process is voided and remitted to the first instance judge.

Parole chiave

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necessary joinder of parties declaratory nullity action violation of procedural rules remittal to first instance litisconsortio necessario acquisto di fondi spese di acquisto imprese di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 383 comma 3 c.p.c.
Art. 354 comma 1 c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Francesco Graziano;Numero registro generale 13745/2021Numero sezionale 540/2026Numero di raccolta generale 15231/2026Data pubblicazione 20/05/2026lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1.
art. 96 c.p
e, nel merito, l'assolutainfondatezza, ha spiegato appello incidentale lamentando l'erroneità dellastatuizione di rigetto della domanda riconvenzionale nonché l'omessastatuizione sulla domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.
art. 342 c.p
262/2021del 3 marzo 2021), ha dichiarato inammissibile l’appello principale, ai sensidell’art. 342 c.p.c..
art. 1418 comma 2 c.c
Ai sensi dell'art. 1418 comma 2 c.c., ilcontratto è nullo quando manchi di alcuno dei requisiti prescrittidall'articolo 1325 c.c., inclusa la causa.
articolo 1325 c.c
1418 comma 2 c.c., ilcontratto è nullo quando manchi di alcuno dei requisiti prescrittidall'articolo 1325 c.c., inclusa la causa.
articolo 1447 c.c
articolo 428 c.c
art. 354 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 13145 del 25.5.2017
Cass. civ. Sezione 1, sentenza n. 9804 del 4 ottobre 2016
Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 8957 del 17 aprile 2014
Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 6313 del 17 marzo 2026
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Testo completo

oposto da: Risarcimento danni.COSTRUZIONI IMMOBILI ITALIA S.r.l. (Codice Fiscale:09935141003), rappresentata e difesa dall’avv. Simone Ciccotti (Codicel’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- ricorrente -controRUSSO PASQUALE (Codice Fiscale: RSS PQL 69T02 C129Z),rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Coticelli (Codice Fiscale: CTC PQL53E19 E131L) ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultimo;- controricorrente e ricorrente incidentale -nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE (Codice Fiscale: 06363391001), giàAGENZIA DEL TERRITORIO;- intimata -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 262/2021,pubblicata il 3 marzo 2021;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4marzo 2026, dal Consigliere relatore dott.

Francesco Graziano;Numero registro generale 13745/2021Numero sezionale 540/2026Numero di raccolta generale 15231/2026Data pubblicazione 20/05/2026lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.;1.- La società Costruzioni Immobili Italia S.r.l. convenne in giudizio, dinanzial Tribunale di Salerno, Russo Pasquale e l’Agenzia del Territorio di Salernoaffinché, previo accertamento e declaratoria di illiceità, illegittimità, nullitàe comunque inefficacia, venisse ordinata la cancellazione di due trascrizionirelative a domande giudiziali, eseguite, in data 3 agosto 2009 ad istanzadi Russo Pasquale per la declaratoria di nullità della compravenditaimmobiliare, contro Chessa Andrea e Agnello Francesco e di revocatoria diGelsomina, Agnello Donato e Agnello Maria, nonché affinché fosseaccertata e dichiarata la responsabilità di ambedue i convenuti, conconseguente loro condanna, individuale o in solido, al risarcimento deidanni, complessivamente determinati in €. 28.560.000,00 (euroventottomilionicinquecentosessantamila/00), ovvero nella maggiore ominore somma ritenuta di giustizia.La società attrice prospettò di aver acquistato da Chessa Andrea, conraccolta n. 16066), il lotto di terreno sito in Scafati (SA), alla Via Cavallaion. 31, di circa mille metri quadrati, sul quale insisteva un edificio adibitoad uso residenziale e sette box in muratura autonomi.

Tali immobili, censitiin catasto al foglio 16, particella 1731, subalterni da 1 a 9, in tenimento diScafati (SA), alla Via Cavallaio n. 31, erano stati acquistati al prezzo di €.50.000,00 (euro cinquantamila/00).Nel corso di una complessa operazione volta all’acquisizione dellasocietà Monticchio Gaudianiello S.p.A., la società istante aveva scopertoche sui beni in questione erano state trascritte le due domande giudizialisopra menzionate su richiesta di Russo Pasquale e contro Chessa Andreae altri. Tali trascrizioni erano da ritenersi illegittime, in quanto la societàNocera Inferiore, ma anche produttive di danni, da quantificarsi in misuraNumero registro generale 13745/2021Numero sezionale 540/2026Numero di raccolta generale 15231/2026Data pubblicazione 20/05/2026pari agli oneri sostenuti per le attività propedeutiche all'acquisizione dellaSocietà Monticchio Gaudianiello S.p.A. [€. 560.000,00 (eurocinquecentosessantamila/00) oltre accessori], nonché al valoredell’operazione finanziaria sfumata [pari ad €. 28.000.000,00 (euroventottomilioni/00)].Russo Pasquale resisté alla domanda eccependo il difetto dicompetenza funzionale del giudice adito, essendo competente, a suo dire,il giudice delle domande trascritte e, nel merito, l'infondatezza delledomande, stante la legittimità delle formalità impugnate; in viariconvenzionale, propose domanda di nullità del contratto dicompravendita in favore della società attrice, per l'irrisorietà del prezzo diacquisto e per simulazione.Con autonoma comparsa si costituì in giudizio, anche, l’Agenzia delTerritorio di Salerno eccependo la carenza di legittimazione passiva,nonché l'infondatezza della domanda.All’esito dell’istruttoria (espletata mediante prove testimoniali), ilTribunale di Salerno rigettò le domande dell’attrice e dichiarò l'inefficaciadel sequestro conservativo concesso - medio tempore - con provvedimentocollegiale del 5 novembre 2010, nel procedimento iscritto al n. 11813/2010R.G.; rigettò altresì la domanda riconvenzionale compensando le spese dilite tra l’attrice ed il convenuto Russo Pasquale e condannò la predetta alpagamento delle spese di lite nei confronti dell'Agenzia del Territorio.2.- La società Costruzioni Immobili Italia S.r.l. ha impugnato, inappello, la decisione di prime cure lamentandone erroneità econtraddittorietà per non aver ritenuto ingiuste le trascrizioni a mente degliartt. 2658 e 2674 c.c. e ha concluso per l’integrale riforma della decisioneimpugnata mediante accoglimento delle originarie domande.Russo Pasquale, oltre a resistere al gravame, deducendonel'inammissibilità ex artt. 342 e 100 c.p.c. e, nel merito, l'assolutainfondatezza, ha spiegato appello incidentale lamentando l'erroneità dellastatuizione di rigetto della domanda riconvenzionale nonché l'omessastatuizione sulla domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. e l'omessoNumero registro generale 13745/2021Numero sezionale 540/2026Numero di raccolta generale 15231/2026Data pubblicazione 20/05/2026ordine di cancellazione, una volta dichiaratane l'inefficacia, del sequestroconservativo.

Inoltre, si è doluto dell'erroneo governo delle spese di lite.L’Agenzia del Territorio di Salerno ha resistito all’appello, chiedendoneil rigetto.La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza impugnata (n. 262/2021del 3 marzo 2021), ha dichiarato inammissibile l’appello principale, ai sensidell’art. 342 c.p.c.. In particolare, dopo aver richiamato Cass. civ., Sez. U,sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 (secondo cui «Gli artt. 342 e434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazionedeve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione dellequestioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, dellerelative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativache confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza cheoccorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di unprogetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” delgiudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alleimpugnazioni a critica vincolata.»), ha affermato che, nella specie, tenoree contenuto dell'atto d’appello non rispondevano in maniera sufficiente aicriteri di cui alla predetta pronuncia di legittimità, in quanto l'appellantedopo aver enunciato il gravame avverso la decisione di prime cure avevaomesso del tutto di esporre compiute argomentazioni che,contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirasseroad incrinarne il fondamento logico-giuridico, non consentendo l'atto diappello di apprezzare la specificità delle censure articolate e risolvendosiesso nella mera riproposizione della prospettazione della querelle neimedesimi termini già illustrati nel primo grado di giudizio in violazione delparadigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c..Con riguardo, invece, all’appello incidentale proposto da RussoPasquale, la Corte territoriale ha così motivato:

«Assume l'appellanteincidentale che il giudice gravato avrebbe errato nel rigettare la domandaNumero registro generale 13745/2021Numero sezionale 540/2026Numero di raccolta generale 15231/2026Data pubblicazione 20/05/2026di nullità dell'atto di compravendita per Notar Tarsia da Roma del06.04.2009 (Rep. n. 43256 e Racc. n. 16066) ritenendo non provato ilvalore effettivo dell'immobile. Dagli atti del giudizio, infatti, e per stessaaffermazione di parte attrice in prime cure, si evincerebbe che il compendioacquistato dalla Costruzioni Immobili Italia Sri avrebbe un valore di granlunga superiore al prezzo della cessione di appena E 50.000,00: inparticolare l'attrice avrebbe prospettato che il detto valore fosse di pocoinferiore agli E 13.500.000,00, mentre esso convenuto, odierno appellanteincidentale aveva alligato, tramite perizia di parte, che il valore delmedesimo compendio si attestasse agli 3.000.000,00; in ogni caso, lasproporzione di valori era evidentissima e ad essa si accompagnaval'evidenza della prova documentale, desumibile dalle scritture contabiliprodotte dalla società attrice prive di alcuna relativa annotazionecorrispondente al prezzo di 50.000,00, circa l'effettività e serietà di intentiin ordine al versamento del prezzo stesso.

Inoltre, dalle visure prodotte,evidente era la cointeressenza tra gli attori delle operazioni immobiliaridenunziate, risultando a diverso titolo sempre presente l'Agnellobeni al Chessa, a sua volta alienante i medesimi beni all'attrice, e, infine,quale effettivo proprietario delle quote di questa, giusta visure in atti,risultando esse essere di proprietà della Holding Snc di Agnello Francesco.Alla luce di tali complessive evidenze istruttorie, la domanda di nullitàavrebbe meritato di essere accolta. Ai sensi dell'art. 1418 comma 2 c.c., ilcontratto è nullo quando manchi di alcuno dei requisiti prescrittidall'articolo 1325 c.c., inclusa la causa.

Ammesso che possa in concretoipotizzarsi un contratto privo di causa, piuttosto che avente una causadiversa da quella apparente, come ad esempio nel negotium mixtum cumdonatione, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti escludono che losquilibrio originario delle prestazioni possa invalidare per carenza dellacausa i contratti di scambio. Nei rari precedenti nei quali si è attribuitarilevanza allo squilibrio originario delle prestazioni, si trattava piuttosto diimpossibilità giuridica di una delle prestazioni oggetto del preteso scambio:Numero registro generale 13745/2021Numero sezionale 540/2026Numero di raccolta generale 15231/2026Data pubblicazione 20/05/2026"come quando una delle parti si obblighi ad una prestazione senza che, incambio, le venga attribuito nulla di più di quanto già le spetti per legge"(Cfr.

Cass. Civ. n. 6492/1987) o in ragione di altro vincolo contrattuale (ades. Cfr. cass. Civ. n.10490/2006). Secondo la giurisprudenza più recente,in realtà, lo squilibrio economico originario non priva di causa il contratto,perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomianegoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delleprestazioni corrispettive. Si ritiene dunque che, salvo particolari esigenzedi tutela, "le parti sono i migliori giudici dei loro interessi". Sicché, adesempio, "solo l'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore,meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della venditaper difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di unprezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, manon del tutto privo di valore, pone solo un problema concernentel'adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi,all'interpretazione della volontà dei contraenti ed all'eventualeconfigurabilità di una causa diversa del contratto" (Cfr.

Cass. Civ. n.9640/2013). Lo squilibrio economico iniziale tra le prestazioni può rilevarecosì ai fini della rescissione del contratto a norma dell'articolo 1447 c.c., odell'articolo 1448, in considerazione dello stato di bisogno o di pericolo dialcuno dei contraenti; come può rilevare ai fini dell'annullabilità a normadell'articolo 428 c.c., del contratto stipulato da persone incapaci. Ma inlinea di principio lo squilibrio iniziale delle prestazioni non determina di persé la nullità del contratto. Nel caso in esame, pertanto, l'accertamento delnotevole squilibrio tra le prestazioni delle parti non può giustificare di persé la nullità del contratto: "In tema di contratti di scambio, lo squilibrioeconomico originario delle prestazioni delle parti non può comportare lanullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamentoprevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche conriferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive. (Nellaspecie, la S. C. ha cassato la decisione impugnata per avere ritenuto lanullità di un contratto di cessione di quote sociali in ragione dell'eccessivaNumero registro generale 13745/2021Numero sezionale 540/2026Numero di raccolta generale 15231/2026Data pubblicazione 20/05/2026sproporzione esistente tra il valore effettivo delle quote ed il prezzo dicessione)." (Cfr. cass.

Civ. n. 22567/2015).».La Corte di merito ha, inoltre, rigettato il secondo motivo di appelloincidentale, concernente il mancato accoglimento della domanda ex art. 96c.p.c., evidenziando che Russo Pasquale non aveva provveduto ad allegaregli elementi di fatto valevoli a consentire una liquidazione, in via equitativa,del danno da lite temeraria.È stato, invece, accolto il terzo motivo di appello incidentale, in quantola declaratoria di inefficacia del sequestro concesso all'attrice in prime curein sede di reclamo nel procedimento n. 11813/2010 R.G. doveva esserecertamente completata con l’ordine di cancellazione al CompetenteConservatore dei Registri Immobiliari, con onere a carico dell’attrice.3.- Avverso tale sentenza, la società Costruzioni Immobili Italia S.r.l.propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.4.- Russo Pasquale resiste con controricorso e propone, altresì, ricorsoincidentale, affidato a due motivi.5.- L’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) è rimastaintimata.6.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art.380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo, la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata, perviolazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 132 c.p.c., nonché degliartt. 24 e 111 Cost..In particolare, dopo aver trascritto la censura sviluppata nell’attod’appello avverso la sentenza di primo grado e le parti di quest’ultima chesi intendevano censurare, la ricorrente sostiene come, in effetti, la Cortedi merito, pur avendolo richiamato, non si sia attenuta all’orientamentodella Corte regolatrice e come risulti totalmente omessa l’indicazione delvulnus dell’atto di appello specificamente ritenuto sussistente, giacché lavalutazione non è argomentata, ma esclusivamente enunciata.Numero registro generale 13745/2021Numero sezionale 540/2026Numero di raccolta generale 15231/2026Data pubblicazione 20/05/20262.- Con il primo motivo di ricorso incidentale, il controricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata, per violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c..Sostiene, in particolare, come, con riguardo alla domandariconvenzionale da lui proposta - e diretta all’accertamento della nullità ela simulazione assoluta del contratto di compravendita immobiliareconcluso tra Chessa Andrea e la società Costruzioni Immobili Italia S.r.l. -né in primo grado, né in appello, il giudice avesse provveduto ad ordinarel’integrazione del contraddittorio nei confronti di Chessa Andrea.3.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il controricorrentedenuncia (in via subordinata rispetto alla precedente censura), ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 1418, 1421,1322, 1325 e 1346 c.c..Sostiene, al riguardo, che la Corte territoriale avrebbe omesso dirilevare la nullità della compravendita immobiliare tra Chessa Andrea e lasocietà ricorrente, per simulazione assoluta.In particolare, evidenzia come, nel corso del giudizio, pur spostandol’attenzione principalmente sulla nullità del contratto per viltà del prezzo[cioè €. 50.000,00 (euro cinquantamila/00), per l’acquisto di un fabbricatodel valore - accertato in giudizio - di almeno €. 3.000.000,00 (eurotremilioni/00)], egli avesse rilevato puntualmente la simulazione assolutadel negozio, fornendo tutti gli elementi probatori.

In altri termini, RussoPasquale non solo avrebbe, già in origine, proposto la domanda di nullitàanche per simulazione assoluta, ma avrebbe costantemente ribadito lafittizietà del negozio impugnato e fornito numerosi elementi probatori asostegno.A fronte di tali elementi, però la Corte distrettuale si sarebbeerroneamente soffermata solo sulla domanda di nullità per mancanza diprezzo, così violando il pacifico principio di diritto sancito dalle SezioniUnite secondo cui «la sentenza dichiarativa della nullità di un contrattoper un motivo diverso da quello allegato dalla parte corrisponde pursempre alla domanda originariamente proposta, sia per causa petendiNumero registro generale 13745/2021Numero sezionale 540/2026Numero di raccolta generale 15231/2026Data pubblicazione 20/05/2026(l'inidoneità del contratto a produrre effetti a causa della sua nullità), siaper petitum (la declaratoria di invalidità e di conseguente inefficacia aborigine dell'atto).

Al giudice cui sia stata proposta la corrispondenteistanza dovrebbe pertanto essere riconosciuto il potere-dovere diaccertare tutte le possibili ragioni di nullità, non soltanto quella indicatadall'attore» (Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 26495 del 17 ottobre 2019).4.- Risulta senz’altro prioritario lo scrutinio del primo motivo delricorso incidentale.Tale censura è senz’altro fondata.Ed invero, in comparsa di risposta Russo Pasquale aveva propostodomanda riconvenzionale diretta a far accertare la nullità assoluta delcontratto di compravendita concluso tra Chessa Andrea, quale alienante ela società Costruzioni Immobili Italia S.r.l., quale acquirente, per difettodi versamento del prezzo «e/o simulazione».

Aggiungasi che ilcontroricorrente, anche nel corso del giudizio di primo grado, oltre astigmatizzare la viltà del prezzo che risultava essere stato convenuto conriguardo alla suddetta compravendita, aveva evidenziato che alcuneffettivo esborso di denaro era stato sostenuto dalla società odiernaricorrente a titolo di prezzo ed aveva prodotto, a sostegno probatorio ditale allegazione, documentazione varia, tra cui i bilanci della CostruzioniImmobili Italia S.r.l., relativi agli anni 2008, 2009 e 2010 dai quali nonrisultava alcun pagamento.Risulta, pertanto, evidente come anche le deduzioni sviluppate incorso di causa avrebbero dovuto essere adeguatamente valutate nelgiudizio di merito, per stabilire il contenuto della domanda propostadall’odierno controricorrente (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez.

U,sentenza n. 27 del 21 febbraio 2000, secondo cui nell'esercizio del poteredi interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito nonè condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener contodel contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazionededotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso delmedesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto) ed è chiaroNumero registro generale 13745/2021Numero sezionale 540/2026Numero di raccolta generale 15231/2026Data pubblicazione 20/05/2026che l’allegazione in base alla quale alcun prezzo era stato effettivamentecorrisposto, incluso quello di gran lunga inferiore al valore venale, nonpoteva che interpretarsi anche come deduzione della simulazione assolutao relativa (dissimulante una donazione) della vendita, volendosi sostenereche nessun trasferimento fosse stato concordato o che al più fosseavvenuto in virtù di una donazione nulla.Pertanto, trattandosi di domanda riconvenzionale diretta a sentireaccertare in via principale e diretta la nullità o la simulazione del negoziodi trasferimento concluso tra Chessa Andrea e la società odierna ricorrenteprincipale (cfr., all’uopo, la comparsa di risposta di primo grado di RussoPasquale versata in atti, alla quale questa Corte regolatrice può accederedirettamente, in quanto trattasi di motivo che concerne la violazione dinorme processuali), il giudice d’appello avrebbe dovuto fare applicazionedell’art. 354 c.p.c. data la mancata partecipazione al giudizio di AndreaChessa.È appena il caso di ricordare, infatti, che: - il litisconsorzio necessarioricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquandola situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba esserenecessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggettiche ne siano partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessaall'esperimento dell'azione proposta, e ciò indipendentemente dalla naturadel provvedimento richiesto, non rilevando, di per sé, il fatto che la parteistante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramentedichiarativa: pertanto, ove venga dedotta la nullità di un contratto conpluralità di parti, il litisconsorzio suddetto non è configurabile quando ladomanda di nullità, avente natura dichiarativa, sia stata proposta da unodei contraenti nei confronti di uno solo degli altri, mentre è ravvisabile sela medesima azione sia stata esercitata da un terzo che assuma l'invaliditàe l'inefficacia del contratto stipulato “inter alios” (Cass. civ., Sez. 3,ordinanza n. 13145 del 25.5.2017;

Cass. civ. Sezione 1, sentenza n. 9804del 4 ottobre 2016); - l’azione di simulazione (assoluta o relativa) richiestain via principale dà luogo ad un litisconsorzio necessario fra tutti iNumero registro generale 13745/2021Numero sezionale 540/2026Numero di raccolta generale 15231/2026Data pubblicazione 20/05/2026partecipanti all'accordo simulatorio, giacché l'accertamento da svolgerecomporta il mutamento della situazione giuridica unica e necessariamentecomune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la situazione diapparenza contrattuale, nei confronti dei quali la sentenza che accerta lasimulazione è destinata a spiegare i suoi effetti (Cass. civ., Sez. 1,sentenza n. 8957 del 17 aprile 2014).5.- In conclusione, dalle considerazioni finora sviluppate derival’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale, con conseguentecassazione della sentenza impugnata, declaratoria di nullità dell’interogiudizio di merito e rimessione delle parti, ai sensi dell’art. 383, comma3, c.p.c., dinanzi al giudice di primo grado originariamente adito, anche aifini delle spese relative al presente giudizio di legittimità.Ciò, in applicazione del principio, più volte affermato da questa Corteregolatrice, secondo cui, quando risulta integrata la violazione delle normesul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado,che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello diappello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice aisensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo es'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio,delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice diprime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (Cass. civ., Sez. 2,ordinanza n. 6313 del 17 marzo 2026).Restano, invece, assorbiti tutti i restanti motivi sia del ricorsoprincipale che di quello incidentale.

P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneAccoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i restanti eassorbito altresì il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata,dichiara la nullità del giudizio di merito e rinvia la causa dinanzi alTribunale di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità.Numero registro generale 13745/2021Numero sezionale 540/2026Numero di raccolta generale 15231/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 4 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Fortunato