Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that the proposal for judgment was communicated to the parties, but the appellant remained silent for the required duration. Consequently, the appeal was deemed renounced, and the judgment was declared void with costs awarded to the opposing condominium.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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!Numero registro generale 22210/2025Numero sezionale 470/2026Numero di raccolta generale 15220/2026Data pubblicazione 20/05/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 2DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 22210/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:GIOVANNA PUPPO, difeso come in atticontrocontroCONDOMINIO DI VIA PIZZI N. 16 – MILANO, difeso come in atti;nonché controMARIA CRISTINA ALTROCCHI, intimata;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ecomunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidettaproposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deveintendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 (duemilacentocinquantadue/50) percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge e per Condominio di Via Pizzi 16, Milano con distrazionein favore del difensore antistatario.manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 15.05.2026IL CONSIGLIERE DELEGATOLuca Varrone