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Ordinanza — n. 15212/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15212/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15212/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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sentenza n. 17251/2015 emessa dalla Corte di cassazione indata 27/08/2015;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta;IN FATTO E DIRITTO1. Con ricorso del 17.7.2025, l’Avv. Lojodice Oscar, premesso di averrichiesto, con il ricorso per cassazione n. 18296/2011 presentatonell’interesse di Lotito Giuseppe, la distrazione delle spese di giudizio comeavvocato antistatario (cfr. pag. 6 del ricorso) e che questa Corte aveva, consentenza n. 17251 del 27.8.2015, accolto il ricorso condannando il Ministerodella Giustizia al pagamento delle spese processuali, ma omettendo diNumero registro generale 15188/2025Numero sezionale 437/2026Numero di raccolta generale 15212/2026Data pubblicazione 20/05/2026dichiarare la richiesta distrazione delle spese in suo favore, ha chiestocorreggersi l’errore materiale indicato, disponendo che le spese liquidatecon la sentenza n. 17251/2015 siano distratte in suo favore.2.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15212/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso merita di essere accolto alla luce del principio consolidatosecondo cui «In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione dellespese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso senel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deveritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicitadichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed allamancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersiimplicitamente contenuta nella domanda di distrazione» (Cass., Sez.

Parole chiave

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anticipi delle spese desistenza dall'azione spese di gratuito patrocinio spese di difesa diritto a un difensore condono delle spese procedurali
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Testo completo

sentenza n. 17251/2015 emessa dalla Corte di cassazione indata 27/08/2015;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta;IN FATTO E DIRITTO1. Con ricorso del 17.7.2025, l’Avv. Lojodice Oscar, premesso di averrichiesto, con il ricorso per cassazione n. 18296/2011 presentatonell’interesse di Lotito Giuseppe, la distrazione delle spese di giudizio comeavvocato antistatario (cfr. pag. 6 del ricorso) e che questa Corte aveva, consentenza n. 17251 del 27.8.2015, accolto il ricorso condannando il Ministerodella Giustizia al pagamento delle spese processuali, ma omettendo diNumero registro generale 15188/2025Numero sezionale 437/2026Numero di raccolta generale 15212/2026Data pubblicazione 20/05/2026dichiarare la richiesta distrazione delle spese in suo favore, ha chiestocorreggersi l’errore materiale indicato, disponendo che le spese liquidatecon la sentenza n. 17251/2015 siano distratte in suo favore.2.

Il ricorso merita di essere accolto alla luce del principio consolidatosecondo cui «In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione dellespese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso senel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deveritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicitadichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed allamancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersiimplicitamente contenuta nella domanda di distrazione» (Cass., Sez.

U,Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019).3. Pertanto, la sentenza n. 17251 del 2015 va corretta, nel suo dispositivo,nel senso che le spese liquidate in favore del ricorrente Lotito Giuseppedevono essere distratte in favore dell'Avv. Oscar Lojodice.Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (trale tante, Cass. n. 21213/2013). P.Q.Maccoglie il ricorso e dispone che la sentenza di questa Corte, Sezione Sestacivile - 1, n. 17251 del 27 agosto 2015, venga corretta, nel dispositivo, conl'aggiunta, dopo le espressioni "compensate per un terzo" e“compensazione per la metà” e prima, in entrambi i casi, del punto, diquanto segue:

“, con distrazione in favore dell'Avv. Oscar Lojodice,dichiaratosene antistatario.".Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 24.2.2026.Il PresidenteDott. Giuseppe Tedesco