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Decreto — n. 15180/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 15180/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, represented by the Ministry of Justice, opposed the dismissal, but the procedural silence was deemed a formal renunciation of the right to continue the litigation. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the proposal's communication constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40 day deadline procedural renunciation litigation costs award art 380-bis cpc spese di ripristino condono delle spese procedurali ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deveintendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deveintendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

!Numero registro generale 21747/2025Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 15180/2026Data pubblicazione 20/05/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 2DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 21212/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difeso come in atticontroPALMA GIOVANNI, SARTORE MARKO, POZZA ANTONIO, PAOLETTI LAMBERTO,LOCCI DANIELE, GEUSA ANTONIO, SCANDAMARRO MICHELE, FIORETTO ANTONIO,CAPONE ANTONIO CARMELO, CIUCCI GIOVANNI, CANANZI FERNANDO,GIANGRANDE PASQUALE, FRISON PAOLO, difesi come in atti;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ecomunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidettaproposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deveintendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 743,00 (settecentoquarantatre) percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 15.05.2026IL CONSIGLIERE DELEGATOLuca Varrone