Court corrects a clerical error in a previous order regarding an attorney's surname.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in a prior order that incorrectly listed the surname of the pro se attorney. The court found the error to be a simple clerical mistake regarding the spelling of 'Ambrosio' versus 'D'Ambrosio' and noted the correct name in the original judgment. Consequently, the order was amended to reflect the accurate spelling, while the court explicitly stated that no ruling on litigation costs is permitted in such correction proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 and 391-bis of the Code of Civil Procedure; material errors in judicial documents may be corrected upon request without any ruling on litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ricorrente –controCUOMO LUCIO, CUOMO VINCENZO, CUOMO MARIA ANTONIETTA,CUOMO MICHELE, D'AQUINO ANIELLO, D'AQUINO LUIGI e D'AQUINOLUCIA, rappresentati e difesi dall'avvocato AMBROSIO MARIA;- controricorrenti-avverso la ORDINANZA della CORTE DI CASSAZIONE n. 12614/2025,depositata il 12/05/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dalConsigliere CRISTINA AMATO.Numero registro generale 20499/2023Numero sezionale 2681/2025Numero di raccolta generale 15128/2026Data pubblicazione 19/05/2026La Corte,letto il ricorso depositato da MARIA AMBROSIO, avente ad oggettoistanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza diquesta Corte n. 12614/2025 depositata il 12.05.2025, che ha rigettatoil ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n.2683/2023, depositata il 12/06/2023;RILEVATO CHE:- il ricorso è stato ritualmente notificato ai controricorrenti inepigrafe e la Cancelleria ha proceduto alla regolare comunicazione deldecreto di fissazione dell’adunanza camerale;− gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;RITENUTO CHE:− il ricorso è fondato, dovendosi rilevare che l’ordinanza di questaCorte n. 12614/2025, rigettando il ricorso avverso la menzionatasentenza della Corte d’Appello di Napoli, ha disposto il pagamento dellespese del giudizio di legittimità in favore dell’avv.
Maria D’Ambrosio,antistataria, digitando, tuttavia il cognome dell’avvocato«D’Ambrosio», invece di «Ambrosio»;− tale indicazione è frutto di un mero errore materiale, comedesumibile anche dall’intestazione della sentenza;− l'erronea indicazione del cognome dell’avvocatessa antistatariapuò essere corretta su istanza della parte interessata;− nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agliartt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronunciasulle spese processuali (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12184 del22.06.2020;
Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 9438 del 27.06.2002). P.Q.MLa Corte in accoglimento del ricorso per correzione di erroremateriale proposto da Maria Ambrosio, dispone che l’ordinanza di2 di 3Numero registro generale 20499/2023Numero sezionale 2681/2025Numero di raccolta generale 15128/2026Data pubblicazione 19/05/2026questa Corte n. 12614/2025 depositata il 12.05.2025 sia corretta nelsenso che alla pagina 6, righi 5 e 8 del dispositivo, dove il medesimoreca scritto «Maria D’Ambrosio» deve intendersi e ritenersi scritto«Maria Ambrosio».Manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza dicorrezione sull’originale della ordinanza di questa Corte n. 12614/2025depositata il 12.05.2025.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 6 novembre 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI3 di 3