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Ordinanza — n. 14936/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for apparent nullity due to insufficient reasoning on contractual warranty clause application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14936/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Bologna Court of Appeal's judgment, which had reduced the contract price by 50% for defective repairs. The appellant argued the lower court failed to properly apply the contractual warranty clause regarding the six-month defect period. The court found the appellate reasoning elliptic because it did not explain why the specific contractual warranty was inapplicable despite the facts, violating procedural requirements for clear motivation.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; The appellate court's decision is null if its reasoning fails to explain why a specific contractual clause is inapplicable to the alleged facts, rendering the judgment unintelligible.

Parole chiave

Generato dall'IA
apparent nullity insufficient reasoning contractual warranty clause appellate judgment quashed procedural motivation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
e dall’art. 132, comma 2, n.
Art. 1665 c.c.
Art. 4 e 7 delle condizioni generali di contratto
resisteva, eccependo l’intervenuta decadenza dalla garanziaper i vizi dell’appalto, giusta la previsione di cui all’art. 4 delle condizionigenerali di contratto sottoscritte.2.
art. 1665 c.c
art. 1667 c.c
4.4 delle condizioni generali di contratto.Deduce, in particolare, che la Corte d’appello avrebbe esaminatol’eccezione esclusivamente sotto il profilo della tempestività della denunciadei vizi ai sensi dell’art. 1667 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 27551/2024
Sez. 5, n. 27551/2024).3.2.

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Testo completo

dall'avvocato Gianluca Varvo unitamenteall’avvocato Francesco Iuliano-ricorrente-controBattistini Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Bitelli, Federica Bitelli-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 3117/2020depositata il 04/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere Raffaella Maria Gigantesco.Numero registro generale 4639/2021Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 14936/2026Data pubblicazione 19/05/20261.

Con decreto ingiuntivo n. 207/2016 del 22 febbraio 2016, il Tribunale didella Battistini S.r.l., della somma di euro 21.886,80, a titolo di saldo dellafattura n. 1/2016 emessa a titolo di corrispettivo per l’esecuzione di unariparazione di un motore industriale di proprietà Battistini.Questi proponeva opposizione, deducendo l’infondatezza della pretesacreditoria, chiedeva la condanna della ricorrente all’eliminazione, a propriacura e spese, dei vizi denunciati, ovvero la proporzionale riduzione delprezzo dell’appalto, alla luce della negligente esecuzione delle riparazioni.Oberti S.r.l. resisteva, eccependo l’intervenuta decadenza dalla garanziaper i vizi dell’appalto, giusta la previsione di cui all’art. 4 delle condizionigenerali di contratto sottoscritte.2.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 246/2017, emessa il 9 marzo 2017,accoglieva parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decretoingiuntivo, condannando Battistini al pagamento, in favore di parteopponente, del minor credito predetto a titolo di saldo, oltre interessi;rigettava la domanda riconvenzionale.3. Battistini proponeva appello in base a cinque motivi lamentando: 1)l’erronea identificazione delle domande rassegnate;

2) l’omessainterpretazione degli atti di causa;

3) e 4) l’illegittimità derivante dallamancata ammissione della ctu e delle prove orali richieste;

5) laregolamentazione delle spese di lite.Si costituiva Oberti S.r.l. che, riproponendo l’eccezione di decadenzaconvenzionale già sollevata in prime cure, instava per il rigettodell’appello.4. Decidendo sul gravame, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenzain epigrafe, accoglieva la domanda riconvenzionale proposta da Battistini,riducendo del 50% il corrispettivo dell’appalto.Numero registro generale 4639/2021Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 14936/2026Data pubblicazione 19/05/2026A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava, per quantodi interesse in questa sede, l’infondatezza dell’eccezione preliminare didecadenza formulata dalla Oberti s.r.l. sulla base degli artt. 4 e 7 dellecondizioni generali di contratto, poiché con detta previsione l’appaltatriceprestava garanzia sugli interventi eseguiti per la durata di sei mesi; che,nel caso di specie, non emergeva ex actis prova dell’accettazionedell’opera eseguita che costituiva condizione per l’insorgenza sia del dirittodell’appaltatore al pagamento del corrispettivo ex art. 1665 c.c., sia perl’applicabilità del regime delle garanzie successive ex art. 1667 e 1668 c.c.Nel merito la Corte assumeva che, come emerso dalla c.t.u., ilsurriscaldamento era imputabile a due cause concomitanti, l’unaS.r.l., l’altra alla carente ventilazione attribuibile alla Battistini S.r.l., cheaveva eseguito interventi in autonomia sul solo sistema di areazionedell’impianto (cfr. pag. 8 e 9 della motivazione) oltre che allo stato dimanutenzione generale dei sistemi ausiliari correlati al macchinario.Ne deduceva che, data per provata la tempestività della contestazione delsurriscaldamento, operata in data 10 settembre 2015 rispetto allagaranzia contrattuale e rispetto ai termini generali previsti dall’art. 1667,comma 2 e 3 c.c., la domanda di eliminazione del difetto a operadell’appaltatore - alternativa alla riduzione del corrispettivo - potevadisporsi in via equitativa la riduzione del prezzo nella misura del 30%, parialla somma ingiunta.5.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi Oberti S.r.l. Ha resistito, con controricorso,l’intimata Battistini.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1, c.p.c.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.Numero registro generale 4639/2021Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 14936/2026Data pubblicazione 19/05/2026Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380bis.1 c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società Oberti S.r.l. denuncia la nullità dellasentenza, ai sensi degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, nn. 4 e in via subordinata, con il secondo motivo, inrelazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso dipronunciarsi - ovvero pronunciato in modo meramente apparente -sull’eccezione di decadenza dalla garanzia contrattuale fondatasull’intervento diretto e non autorizzato del committente sul bene riparato,previsto dall’art. 4.4 delle condizioni generali di contratto.Deduce, in particolare, che la Corte d’appello avrebbe esaminatol’eccezione esclusivamente sotto il profilo della tempestività della denunciadei vizi ai sensi dell’art. 1667 c.c. che non era stato oggetto di eccezione ediscussione tra le parti, senza considerare il distinto e autonomo fattostorico decisorio, discusso dalle parti sin dal primo grado, rappresentatodall’intervento tecnico direttamente eseguito dalla Battistini S.r.l. sulsistema di raffreddamento del motore riconsegnato, preclusivodell’operatività della garanzia.3.

Il primo motivo è fondato.3.1. Va premesso che la medesima censura non può essere utilmentericondotta, nello stesso tempo, sia all’omessa pronuncia sia al vizio dimotivazione, trattandosi di figure patologiche tra loro ontologicamentedistinte. L’omessa pronuncia ricorre quando il giudice non eserciti affatto ilpotere-dovere decisorio su una domanda o un’eccezione ritualmenteintrodotta; il vizio motivazionale, invece, presuppone che la decisione suquella questione sia stata resa, ma senza l’esposizione di un apparatoargomentativo idoneo a rendere percepibile il percorso logico-giuridicoNumero registro generale 4639/2021Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 14936/2026Data pubblicazione 19/05/2026seguito dal giudice, secondo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111Cost. e dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (Cass.

Sez. 5, n. 27551/2024).3.2. Nel caso in esame, il vizio denunciato va sussunto nell’ambito dellamotivazione apparente. La Corte territoriale, infatti, ha formalmente presoin esame l’eccezione preliminare di decadenza dalla garanzia contrattuale,ma l’ha disattesa sulla base di argomentazioni che non intercettano ilnucleo effettivo della deduzione difensiva svolta dalla Oberti S.r.l.L’eccezione non era incentrata sulla tardività della denuncia dei vizi aisensi dell’art. 1667 c.c., bensì sulla distinta causa pattizia di inoperativitàdella garanzia prevista dall’art. 4.4 delle condizioni generali di contratto,collegata all’intervento diretto del cliente sul bene riparato o all’interventodi personale non autorizzato.In particolare, la ricorrente aveva dedotto, sin dal primo grado e poireiterato in appello, che la Battistini S.r.l., prima di consentire qualsivogliaintervento correttivo da parte dell’appaltatrice, aveva provvedutoautonomamente alla sostituzione dei ventilatori di raffreddamento delmotore.Si tratta del preciso fatto storico al quale la parte aveva ancoratol’eccezione di decadenza, sul rilievo che l’art. 4.4 delle condizioni generalidi contratto escludeva espressamente la garanzia per il caso di interventidirettamente eseguiti dal cliente o da soggetti non autorizzati.Ne discende che il thema decidendum devoluto al giudice di appello nonriguardava la tempestività della denuncia, ma la verifica dell’avvenutointervento non autorizzato e dei suoi effetti sulla persistente operativitàdella garanzia pattizia.Tale circostanza, secondo quanto dedotto in ricorso, risultadocumentalmente emergere dalla missiva del 10 settembre 2015,trascritta nel ricorso per cassazione nel rispetto del principio di specificità,Numero registro generale 4639/2021Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 14936/2026Data pubblicazione 19/05/2026nella quale la Battistini S.r.l. dà atto di avere fatto intervenire il proprioelettrotecnico e di avere sostituito integralmente i ventilatori diraffreddamento prima di rimettere in funzione la macchina; circostanzache la stessa controricorrente, come dedotto dalla ricorrente, avrebbe delresto ammesso nel controricorso.

Si tratta, dunque, di un fatto nonmeramente collaterale, ma potenzialmente decisivo, poiché direttamenteincidente sul presupposto di operatività della garanzia convenzionaleinvocata dalla committente.La sentenza impugnata, per contro, pur richiamando la comunicazione del10 settembre 2015, la valorizza unicamente quale riscontro dellatempestività della contestazione del surriscaldamento, senza confrontarsicon il diverso segmento contenutistico del medesimo documento,concernente l’intervento autonomo della Battistini S.r.l. sul sistema diraffreddamento.In tal modo, la motivazione si risolve in un apparato solo formalmentegiustificativo, poiché non offre alcuna risposta alla specifica eccezioneprospettata dalla parte appellata e sostituisce al tema realmentecontroverso una diversa questione, estranea all’effettivo perimetro delladevoluzione.Ne consegue la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto ilpercorso argomentativo adottato non consente di comprendere per qualiragioni la clausola contrattuale invocata sia stata ritenuta non applicabileal fatto allegato.Né tale carenza può ritenersi superata dal riferimento, contenuto nellasentenza impugnata, alla mancanza di prova dell’accettazione dell’operaex art. 1665 c.c. Anche questo rilievo, infatti, non si confronta con laspecifica disciplina pattizia dedotta dalla ricorrente, la quale individuavaautonomamente la decorrenza e i limiti della garanzia sugli interventieseguiti, facendola decorrere dalla restituzione del bene eNumero registro generale 4639/2021Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 14936/2026Data pubblicazione 19/05/2026condizionandone la permanenza al mancato compimento di interventidiretti del cliente.La questione dell’accettazione dell’opera, oltre a non risultaresovrapponibile al distinto meccanismo convenzionale di decadenza, nonvale pertanto a spiegare perché l’intervento autonomo del committente,ove accertato, non fosse idoneo a determinare l’inoperatività dellagaranzia.Sotto tale profilo la motivazione resta ellittica e non assolve alla funzionedi rendere intellegibile la decisione.3.3.

L’omissione assume carattere decisivo.La stessa Corte d’appello, infatti, nel richiamare le conclusioni della c.t.u.,ha dato atto che il surriscaldamento del motore era riconducibile a unapluralità di fattori concorrenti, tra i quali anche la carente ventilazioneimputata alla Battistini S.r.l., che aveva eseguito interventi in autonomiasul sistema di areazione dell’impianto.Proprio tale accertamento rendeva tanto più necessario scrutinarel’eccezione di decadenza contrattuale nel suo reale contenuto, poiché ilfatto allegato dalla Oberti S.r.l. non solo incideva sull’operatività dellagaranzia, ma si poneva anche in rapporto diretto con la ricostruzionecausale del malfunzionamento recepita dalla sentenza impugnata.Sussiste, pertanto, la denunciata nullità della sentenza per motivazioneapparente, con conseguente cassazione della pronuncia in relazione alprimo motivo, restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.4.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei restanti.La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, in relazione alprimo motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversaNumero registro generale 4639/2021Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 14936/2026Data pubblicazione 19/05/2026composizione, affinché proceda a nuovo esame attenendosi ai rilievi sopraesposti e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche perla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Seconda Sezionecivile del 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci