Supreme Court dismisses appeal due to client's withdrawal and settlement of the litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal and acceptance of the opposing party's settlement. The lower court had previously resolved a construction contract dispute between the appellant and the contractor, ordering restitution of the site and damages. The court ruled that the simultaneous withdrawal and acceptance satisfied the legal requirements for terminating the proceedings without further analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2, c.p.c.; Art. 391, ultimo comma, c.p.c.: The simultaneous withdrawal of the appeal and acceptance of the opposing party's settlement constitutes a valid act of transaction that extinguishes the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ta e difesa dall'avvocata Natascia Febi unitamenteall’avvocata Silvia Cognigni;- ricorrente –controMiccio Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato EnricoPiermartiri;- controricorrente –nonché controErmini Sandro, Poste Assicura s.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore;- intimati -Numero registro generale 2544/2025Numero sezionale 1275/2026Numero di raccolta generale 14685/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1677/2024depositata il 26/11/2034;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere Cristina Amato.1.
Giuseppe Miccio proponeva opposizione a due decreti ingiuntivi,emessi dal Tribunale di Fermo su istanza di SIS.TE.CO. s.r.l. per ilpagamento del corrispettivo di appalto eseguito su committenzadell’ingiunto. Chiedeva l’opponente la risoluzione del contratto perinadempimento e la condanna al risarcimento dei danni conseguenti,chiamando in causa quale corresponsabile anche il direttore dei lavoriSandro Ermini il quale, costituendosi, chiamava in manleva lacompagnia assicuratrice Poste Assicura s.p.a.Il Tribunale adìto revocava i due decreti ingiuntivi; dichiarava larisoluzione di diritto del contratto di appalto stipulato tra SIS.TE.CO.s.r.l. e Giuseppe Miccio in data 04.10.2014, successivamente, integratocon scrittura privata del 01.09.2015; condannava parte opposta allarestituzione, in favore di Giuseppe Miccio, del cantiere nonchédell’immobile.2.
SIS.TE.CO. s.r.l. interponeva appello innanzi alla Corte d’Appellodi Ancona. Costituitosi, Giuseppe Miccio spiegava appello incidentale.La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 1677/2024, rigettaval’appello principale e, in parziale accoglimento dell’incidentale,condannava SIS.TE.CO. s.r.l. alla restituzione in favore dellacontroparte dell’importo di €. 42.585,45, oltre interessi con decorrenzadall’08.03.2016.3. SIS.TE.CO. s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione dellasuddetta sentenza, affidandolo a sette motivi.Giuseppe Miccio ha resistito con controricorso.Numero registro generale 2544/2025Numero sezionale 1275/2026Numero di raccolta generale 14685/2026Data pubblicazione 18/05/20264.
A seguito di proposta di definizione accelerata a cura delConsigliere Delegato, ex art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente hadepositato istanza di decisione.5. Parte ricorrente, in prossimità dell’adunanza, ha depositatorituale atto di rinuncia al ricorso, con contestuale accettazione dellacontroparte, evidenziando di aver definito la lite in via transattiva e dinon avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, con richiesta dicompensazione delle spese di lite.L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390,comma 2, c.p.c., al pari di quello della contestuale accettazione, sicché,a norma dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c. sussistono le condizioni perdichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione.6.
In conclusione, per le ragioni che precedono, deve esseredichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese.7. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppiodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione(Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile diinterpretazione estensiva o analogica. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio ecompensa le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci