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Decreto — n. 14671/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to appellant's formal withdrawal of the cassation request.

Numero d'incarto Decreto — n. 14671/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal dismissed following the appellant's formal withdrawal of the cassation request. The appellant, a liquidator of a textile company, had previously filed a challenge against a Milan appellate court decision but subsequently submitted a written renunciation accepted by the opposing party. The court ruled that the withdrawal met all procedural requirements under the Civil Procedure Code, thereby extinguishing the litigation without addressing the underlying merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, when properly communicated and accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings civil procedure code appellant renunciation formal communication abbandono definitivo del procedimento rinuncia al dibattimento orale desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod.
Art. 15 d.lgs n. 40 del 2006
Art. 391, quarto comma c.p.c.
civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n.
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Testo completo

!Numero registro generale 3331/2025Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 14671/2026Data pubblicazione 18/05/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 3331/2025DECRETOsul ricorso proposto da:T.E.S. TESSUTI EDOARDO SCACCABAROZZI SRL INLIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA AULETTA;- ricorrente -controSETIDEA SRL, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO- controricorrente –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diMilano n.3290/2024 pubblicata in data 3 dicembre 2024;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da T.E.S. TESSUTIEDOARDO SCACCABAROZZI SRL IN LIQUIDAZIONE, accettatadalla controricorrente;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;Numero registro generale 3331/2025Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 14671/2026Data pubblicazione 18/05/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 15/05/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia