Ordinanza — n. 14564/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAgitale alla PEC: avvgiovannibeverini@puntopec.it--ricorrente-controZannoni Mario, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Anna AngelaVincenza Costanza e Carlo Maria Rivarola -domicilio digitale alle PEC:maria.costanza@milano.pecavvocati.it eavv.carlomaririvarola@puntopec.it--controricorrente-controZannoni Giuditta, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Borre' eMargherita Bertin -domicilio digitale alle PEC:Numero registro generale 7665/2023Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 14564/2026Data pubblicazione 16/05/2026margherita.bertin@ordineavvocativicenza.it elorenzoborre@ordineavvocatiroma.org--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1251/2022depositata il 30/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere Tiziana Maccarrone.Mario Zannoni aveva adito il Tribunale di Chiavari convenendo ingiudizio Carlo Zannoni e chiedendo che gli fosse riconosciuta la quotatestamentaria di sua spettanza sul valore dell’immobile in Rapallo,dismesso dalla defunta e comune madre, Severina Bolcato; nel giudizioera intervenuta Ernesta Giuditta Zannoni, svolgendo domande analoghenei confronti di Carlo Zannoni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 96 c.p; Ordinanza — n. 14564/2026 — snciv · Corte di Cassazione: S.U. n. 27195/2023).Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna Carlo Zannoni al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che determina: in €7.200,00 per compensi, oltre agli accessori di legge e agli esborsi, liquidatiin € 200,00, a favore di Mario Zannoni; in € 5.000,00 per compensi, oltreagli accessori di legge e agli esborsi, liquidati in € 200,00, a favore diErnesta Giuditta Zannoni.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
gitale alla PEC: avvgiovannibeverini@puntopec.it--ricorrente-controZannoni Mario, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Anna AngelaVincenza Costanza e Carlo Maria Rivarola -domicilio digitale alle PEC:maria.costanza@milano.pecavvocati.it eavv.carlomaririvarola@puntopec.it--controricorrente-controZannoni Giuditta, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Borre' eMargherita Bertin -domicilio digitale alle PEC:Numero registro generale 7665/2023Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 14564/2026Data pubblicazione 16/05/2026margherita.bertin@ordineavvocativicenza.it elorenzoborre@ordineavvocatiroma.org--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1251/2022depositata il 30/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere Tiziana Maccarrone.Mario Zannoni aveva adito il Tribunale di Chiavari convenendo ingiudizio Carlo Zannoni e chiedendo che gli fosse riconosciuta la quotatestamentaria di sua spettanza sul valore dell’immobile in Rapallo,dismesso dalla defunta e comune madre, Severina Bolcato; nel giudizioera intervenuta Ernesta Giuditta Zannoni, svolgendo domande analoghenei confronti di Carlo Zannoni.
Questi si era costituito rilevandol’inammissibilità della domanda.La Corte d’Appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale diChiavari, aveva accolto le domande di Mario ed Ernesta Giuditta Zannonisulla base di quanto appresso.La defunta Severina Bolcato aveva redatto un testamento olografodisponendo che la quota di legittima venisse suddivisa tra i tre figli,mentre la disponibile avrebbe dovuto essere divisa tra i figli Carlo e Mario;la testatrice aveva pure espresso il desiderio che l’appartamento diRapallo venisse assegnato al figlio Carlo; -sulla base delle indicazionitestamentarie gli eredi avevano concordato con una scrittura privata del28.3.2000 di mettere in vendita i due appartamenti in Milano e in Rapallo,provenienti dalla defunta, e di dividere il ricavato secondo le percentualivolute dalla madre, con la precisazione che Carlo avrebbe avuto laprelazione per l’acquisto dell’immobile di Rapallo; quanto all’immobile diMilano, non essendo stati trovati soggetti interessati all’acquisto, Carlo eNumero registro generale 7665/2023Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 14564/2026Data pubblicazione 16/05/2026Mario Zannoni avevano ceduto le loro quote di proprietà alla sorella;
CarloZannoni si era invece rifiutato di mettere in vendita l’immobile di Rapallo,sostenendo che fosse suo perché legato dalla madre, senza necessità diliquidare alcunché ai fratelli.Mario Zannoni aveva quindi citato i fratelli avanti al Tribunale diChiavari per accertare la comunione ereditaria sull’immobile in Rapallo,della quale chiedeva lo scioglimento.Con la sentenza n.827/2009 [confermata in appello e divenutadefinitiva] il Tribunale di Chiavari, interpretando il testamento nelsenso che la casa di Rapallo dovesse essere considerata come “una quotadell’eredità lasciata a Zannoni Carlo” , aveva respinto la domanda didivisione perché il bene era di proprietà di Carlo Zannoni senza nulladisporre in ordine ai conguagli a favore dei coeredi, pur dovuti, perassenza di domanda.Appariva fondata la domanda di pagamento di una somma di denaro aconguaglio e pareggio della quota spettante sull’immobile in Rapallo,proposta dai fratelli Mario e Ernesta Giuditta nel presente giudizio.
Un taledomanda non contrastava con le pattuizioni contenute nella scrittura del28.3.2000 e, se pure non poteva essere inquadrata come divisionegiudiziale, era qualificabile come domanda di rendiconto ex art.723 e 728c.c., esperibile anche in epoca successiva alla divisione. Mario ed ErnestaGiuditta Zannoni hanno avevano chiesto al convenuto di riconoscere inloro favore il valore delle quote della casa di Rapallo, secondo gli accordigià intercorsi, comunque corrispondenti alla volontà della defunta madre;ferma, quindi, la proprietà in capo a Carlo sull’immobile di Rapallo,dovevano essere riconosciuti ai fratelli i conguagli loro spettanti.Carlo Zannoni ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solomotivo, ulteriormente illustrato da memoria.Numero registro generale 7665/2023Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 14564/2026Data pubblicazione 16/05/2026Hanno depositato controricorso, con atti distinti, Mario Zannoni edErnesta Giuditta Zannoni e il primo, anche memoria illustrativa.Il Consigliere Delegato ha formulato proposta di definizione accelerataai sensi dell’art.380 bis c.p.c., che è stata opposta da Carlo Zannoni ilquale ha insistito perché il ricorso sia deciso; il ricorrente e ilcontroricorrente Mario Zannoni hanno depositato memorie illustrative intermini per l’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione.RAGIONI DELLA DECISIONECarlo Zannoni lamenta la violazione degli art.723, 728, 713 c.c. e1372 c.c. .Secondo il ricorrente, i “conguagli” e il “rendiconto” previsti dagliart.723 e 728 c.c., richiamati dal Giudice a quo, presuppongono, invero,una divisione incompleta e non definitiva del patrimonio ereditario ,mentre nel caso di specie l’operazione realizzata, dai tre fratelliZannoni, con la vendita a Giuditta da parte di Carlo e Mario, dellerispettive quote di 7/18 dell’immobile di Milano … non solo implica unaccordo di divisione definitivo fra i coeredi ma, allo stesso tempo, eseguedefinitivamente tale accordo. […] I coeredi hanno fatto luogo alloscioglimento della comunione ereditaria sull’immobile sito in Milano,secondo le quote di eredità stabilite dal de cuius, sull’erroneo presuppostoche anche l’immobile sito in Rapallo fosse oggetto della medesimacomunione: in realtà, esso era stato attribuito, dalla testatrice, allaproprietà esclusiva del figlio Carlo.
Trattasi di errore sull’oggetto delcontratto ex art.1429 c.c. e non di divisione che necessita di perequazioneper “ineguaglianza in natura” delle porzioni materiali di ereditàassegnate/distribuite .Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Genova ha richiamato l’interpretazione delledisposizioni testamentarie di Severina Bolcato effettuata dal Tribunale diNumero registro generale 7665/2023Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 14564/2026Data pubblicazione 16/05/2026Chiavari con sentenza n.827/2009 -definitiva perché confermata in appellosenza ulteriori impugnazioni-, nel senso che la sua successione si eradevoluta con l’attribuzione alla figlia della sola quota di legittima ed ai figlimaschi della legittima e della disponibile (in misura, quindi, pari a 4/18per Giuditta ed a 7/18 pro capite in favore di Mario e Carlo) e che talequota doveva essere calcolata sulla massa costituita dai due immobilicaduti in successione.
Per l’immobile in Milano la situazione ereditaria èstata accertata come definita con la vendita delle quote di proprietà diMario e Carlo alla sorella con corresponsione, da parte di Ernesta Giudittadel controvalore in denaro delle quote stesse (7/18 per ognuno deifratelli). L’immobile in Rapallo è stato considerato come destinato arientrare nella quota di Carlo Zannoni, fermo il diritto dei fratelli a ricevereil valore della loro quota ereditaria, commisurata al valore del bene stesso(essendo stato l’altro già ceduto); Carlo Zannoni aveva scelto, anche inconsiderazione dell’accordo del 28.3.2000, di trattenere per sé l’immobilee ciò aveva determinato il venir della comunione sul bene -senza necessitàdi procedere al suo scioglimento- ma non il venir meno del diritto dicredito da conguaglio a favore dei coeredi non assegnatari, per far valereil quale Mario Zannoni aveva agito, con intervento di Ernesta GiudittaZannoni, radicando il presente giudizio.L’interpretazione delle disposizioni testamentarie di Severina Bolcato sideve ritenere ormai definitivamente accertata nei termini sopra esposti e,di conseguenza, le quote ereditarie da riconoscere ai coeredi sono quelledi 7/18 ognuno per Mario e Carlo e di 4/18 per Ernesta Giuditta, calcolatesul valore dell’intero asse relitto, comprendente sia l’immobile di Milanoche l’immobile di Rapallo.Nel caso di specie il diritto al pagamento del conguaglio, inteso comediritto a percepire il controvalore in denaro della quota di spettanzasull’immobile di Rapallo (essendo già stati regolati tra le parti i rapporti diNumero registro generale 7665/2023Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 14564/2026Data pubblicazione 16/05/2026dare-avere relativi all’immobile di Milano), non era stato regolato dopo lascelta di Carlo Zannoni di trattenere l’immobile, e ne è stata affermata ladebenza, con relativa quantificazione, nel presente giudizio in modoconsequenziale rispetto alle premesse esposte -sull’ulteriore premessa cheil conguaglio può essere azionato anche in via autonoma rispetto alloscioglimento della comunione al quale accede-.Non coglie la ratio della decisione impugnata il rilievo del ricorrentesecondo cui la scrittura privata del 28.3.2000 sarebbe statacompletamente eseguita con la cessione dell’immobile in Milano a ErnestaGiuditta Zannoni, o comunque detta scrittura sarebbe affetta da erroresull’oggetto del contratto, rilevante ex art.1429 c.c.A prescindere dalla totale genericità di detti rilievi, non è sulla basedell’accordo richiamato che la Corte d’Appello di Genova ha valutato ledomande di Mario ed Ernesta Giuditta Zannoni, ma sull’interpretazione deltestamento della de cuius, nel senso che le quote ereditarie dovesseroessere calcolate sulla massa costituita sia dall’immobile in Milano chedall’immobile in Rapallo e che quindi Carlo Zannoni, trattenendo per sé,pur legittimamente in base al testamento, l’immobile in Rapallo, dovessecomunque riconoscere ai fratelli il controvalore delle quote loro spettanti.Non si ravvisa pertanto nell’operato della Corte d’Appello di Genovaalcuna violazione di legge con riferimento alle norme richiamate dalricorrente e, a fronte delle argomentazioni esposte in modo chiaro, logicoe non contraddittorio per fondare la decisione -nel rispetto del minimocostituzionale che la motivazione deve garantire, ex art.111 Cost.-, lecritiche del ricorrente si risolvono nella riproposizione di tesi interpretativein contrasto con quelle seguite dalla Corte -che tengono nella giustaconsiderazione anche la precedente sentenza, definitiva, del Tribunale diChiavari- richiedenti una reinterpretazione e rivalutazione di tipopropriamente meritale, preclusa in sede di legittimità.Numero registro generale 7665/2023Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 14564/2026Data pubblicazione 16/05/2026In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo -dovendosi tenere conto del valore della controversia conriferimento agli importi riconosciuti a favore di ognuno dei controricorrentie del fatto che Ernesta Giuditta Zannoni non ha depositato memoriadifensiva-, seguono la soccombenza.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento, in favore di ognuna delle parti controricorrenti, di una sommaequitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché alpagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒ in favore dellacassa delle ammende (cfr.
S.U. n. 27195/2023).Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna Carlo Zannoni al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che determina: in €7.200,00 per compensi, oltre agli accessori di legge e agli esborsi, liquidatiin € 200,00, a favore di Mario Zannoni; in € 5.000,00 per compensi, oltreagli accessori di legge e agli esborsi, liquidati in € 200,00, a favore diErnesta Giuditta Zannoni.
Condanna altresì Carlo Zannoni, ai sensi dell’art.96 c.p.c., al pagamento, in favore di Mario Zannoni e di Ernesta GiudittaZannoni, della somma ulteriore di € 3.500,00 per ognuno deiNumero registro generale 7665/2023Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 14564/2026Data pubblicazione 16/05/2026controricorrenti, nonché a quello della somma di euro 3.000,00 in favoredella Cassa delle Ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 11 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso