Ordinanza Interlocutoria — n. 14483/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato aCastelcivita il 26.10.1955), tutti quali eredi di Costantino Antonio (nato aCastelcivita il 10.2.1931 e deceduto il 17.5.2008), Costantino MariaAntonia (nata a Castelcivita il 3.6.1948) e Costantino Vincenza, entrambequali eredi di Costantino Gabriele, rappresentati e difesi dall’avvocatoWladimiro Manzione,-ricorrenti-controCostantino Maria Antonia, (nata a Castelcivita il 19.10.1929), CostantinoVincenzo (nato a Castelcivita l’8.3.1952), Costantino Antonio (nato aCastelcivita il 10.12.1954), tutti e tre quali eredi di Costantino Nicola,Tancredi Cristina quale erede di Costantino Caterina, Gralluzzo Marisa,Numero registro generale 18709/2020Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 14483/2026Data pubblicazione 15/05/2026Gralluzzo Emilia e Costantino Teresa, tutte e tre quali eredi di CostantinoMaria Costanza e Comune di Castelcivita,-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 743/2019depositata il 28/5/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026 dalConsigliere Vincenzo Picaro.Rilevato che la causa ha ad oggetto la domanda di divisione di beni incomunione ereditaria di Vincenzo Costantino (nato a Castelcivita il15.5.1896) e della moglie del predetto, Maria Antonia Perrotta, e di benidella comunione convenzionale tra Nicola Costantino (al quale sonosubentrati gli eredi Maria Antonia Costantino, Vincenzo Costantino edAntonio Costantino), Gabriele Costantino (al quale sono subentrate leeredi Maria Tancredi, Maria Antonia Costantino e Vincenza Costantino) eCarmine Perrotta;che i condividenti sono litisconsorti necessari, per cui, anche escludendoche debbano partecipare al presente grado di giudizio i destinataridell'originaria domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da NicolaCostantino definitivamente rigettata in secondo grado, che figuravanocome contumaci insieme a Carmine Perrotta ed al Comune di Castelcivitanella sentenza impugnata della Corte d’appello di Salerno n.743/2019, lanotifica andava effettuata anche a Maria Tancredi quale erede di GabrieleCostantino ed a Carmine Perrotta;che Maria Tancredi non figura tra i ricorrenti insieme alle figlie MariaAntonia Costantino e Vincenza Costantino, con le quali ha partecipato aiprecedenti gradi di giudizio in quanto coerede di Gabriele Costantino, nonè indicata come deceduta, né risulta documentato in caso di morte chisiano i suoi eredi, e non è stata destinataria di alcuna notifica del ricorso;Numero registro generale 18709/2020Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 14483/2026Data pubblicazione 15/05/2026che invece si è tentato di notificare il ricorso a Carmine Perrotta, che peròin base all'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta, datato30.6.2020, è risultato deceduto, senza che siano state eseguite edocumentate ricerche volte all'individuazione a fini di notifica dei suoieredi.Considerato che, pertanto, è necessario procedere all’integrazione delcontraddittorio nei confronti delle parti suindicate, nel termine di cui indispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 331 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 14483/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 743/2019depositata il 28/5/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026 dalConsigliere Vincenzo Picaro.Rilevato che la causa ha ad oggetto la domanda di divisione di beni incomunione ereditaria di Vincenzo Costantino (nato a Castelcivita il15.5.1896) e della moglie del predetto, Maria Antonia Perrotta, e di benidella comunione convenzionale tra Nicola Costantino (al quale sonosubentrati gli eredi Maria Antonia Costantino, Vincenzo Costantino edAntonio Costantino), Gabriele Costantino (al quale sono subentrate leeredi Maria Tancredi, Maria Antonia Costantino e Vincenza Costantino) eCarmine Perrotta;che i condividenti sono litisconsorti necessari, per cui, anche escludendoche debbano partecipare al presente grado di giudizio i destinataridell'originaria domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da NicolaCostantino definitivamente rigettata in secondo grado, che figuravanocome contumaci insieme a Carmine Perrotta ed al Comune di Castelcivitanella sentenza impugnata della Corte d’appello di Salerno n.743/2019, lanotifica andava effettuata anche a Maria Tancredi quale erede di GabrieleCostantino ed a Carmine Perrotta;che Maria Tancredi non figura tra i ricorrenti insieme alle figlie MariaAntonia Costantino e Vincenza Costantino, con le quali ha partecipato aiprecedenti gradi di giudizio in quanto coerede di Gabriele Costantino, nonè indicata come deceduta, né risulta documentato in caso di morte chisiano i suoi eredi, e non è stata destinataria di alcuna notifica del ricorso;Numero registro generale 18709/2020Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 14483/2026Data pubblicazione 15/05/2026che invece si è tentato di notificare il ricorso a Carmine Perrotta, che peròin base all'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta, datato30.6.2020, è risultato deceduto, senza che siano state eseguite edocumentate ricerche volte all'individuazione a fini di notifica dei suoieredi.Considerato che, pertanto, è necessario procedere all’integrazione delcontraddittorio nei confronti delle parti suindicate, nel termine di cui indispositivo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato aCastelcivita il 26.10.1955), tutti quali eredi di Costantino Antonio (nato aCastelcivita il 10.2.1931 e deceduto il 17.5.2008), Costantino MariaAntonia (nata a Castelcivita il 3.6.1948) e Costantino Vincenza, entrambequali eredi di Costantino Gabriele, rappresentati e difesi dall’avvocatoWladimiro Manzione,-ricorrenti-controCostantino Maria Antonia, (nata a Castelcivita il 19.10.1929), CostantinoVincenzo (nato a Castelcivita l’8.3.1952), Costantino Antonio (nato aCastelcivita il 10.12.1954), tutti e tre quali eredi di Costantino Nicola,Tancredi Cristina quale erede di Costantino Caterina, Gralluzzo Marisa,Numero registro generale 18709/2020Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 14483/2026Data pubblicazione 15/05/2026Gralluzzo Emilia e Costantino Teresa, tutte e tre quali eredi di CostantinoMaria Costanza e Comune di Castelcivita,-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 743/2019depositata il 28/5/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026 dalConsigliere Vincenzo Picaro.Rilevato che la causa ha ad oggetto la domanda di divisione di beni incomunione ereditaria di Vincenzo Costantino (nato a Castelcivita il15.5.1896) e della moglie del predetto, Maria Antonia Perrotta, e di benidella comunione convenzionale tra Nicola Costantino (al quale sonosubentrati gli eredi Maria Antonia Costantino, Vincenzo Costantino edAntonio Costantino), Gabriele Costantino (al quale sono subentrate leeredi Maria Tancredi, Maria Antonia Costantino e Vincenza Costantino) eCarmine Perrotta;che i condividenti sono litisconsorti necessari, per cui, anche escludendoche debbano partecipare al presente grado di giudizio i destinataridell'originaria domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da NicolaCostantino definitivamente rigettata in secondo grado, che figuravanocome contumaci insieme a Carmine Perrotta ed al Comune di Castelcivitanella sentenza impugnata della Corte d’appello di Salerno n.743/2019, lanotifica andava effettuata anche a Maria Tancredi quale erede di GabrieleCostantino ed a Carmine Perrotta;che Maria Tancredi non figura tra i ricorrenti insieme alle figlie MariaAntonia Costantino e Vincenza Costantino, con le quali ha partecipato aiprecedenti gradi di giudizio in quanto coerede di Gabriele Costantino, nonè indicata come deceduta, né risulta documentato in caso di morte chisiano i suoi eredi, e non è stata destinataria di alcuna notifica del ricorso;Numero registro generale 18709/2020Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 14483/2026Data pubblicazione 15/05/2026che invece si è tentato di notificare il ricorso a Carmine Perrotta, che peròin base all'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta, datato30.6.2020, è risultato deceduto, senza che siano state eseguite edocumentate ricerche volte all'individuazione a fini di notifica dei suoieredi.Considerato che, pertanto, è necessario procedere all’integrazione delcontraddittorio nei confronti delle parti suindicate, nel termine di cui indispositivo.
P.Q.MLa Corte, visto l’art. 331 c.p.c., ordina ai ricorrenti di integrare ilcontraddittorio nei confronti di Maria Tancredi quale erede di GabrieleCostantino, o dei di lei eredi, e nei confronti degli eredi di CarminePerrotta, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presenteordinanza, previa documentazione degli eventuali eredi dei suindicatilitisconsorti necessari pretermessi.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.4.2026Il Presidente