Cassation court quashes lower court order for late oppositions due to correct notification date calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's order dismissing oppositions filed by private parties against state advance payments. The lower court had declared the oppositions inadmissible as they were submitted more than thirty days after the notification date, which the lower judge incorrectly identified as June 14, 2019. The Court corrected this by establishing that the notification date was actually July 1, 2019, based on the actual delivery of documents to the parties, thereby rendering the oppositions timely. Consequently, the case was remitted to a different judge at the Tribunal of Caltanissetta for a new examination of the oppositions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 170 d.P.R. 115/2002; Art. 168 d.P.R. 115/2002: Oppositions against decrees for advance payments are admissible only if filed within thirty days from the effective communication of the decree to the parties, and the starting point of the term is the date of actual notification ensuring full knowledge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ZZONEGIANFRANCO, ORFANELLO ETTORE, GRACEFFA SALVATORE, DEANGELIS MARCO, LA ROTONDA CARLO, CALÍ ANDREA, CALÍSALVATORE, SCHIFANI RENATO, elettivamente domiciliati in Roma, viaLago di Lesina 26, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Panepinto dalquale sono rappresentati e difesi, giuste procure allegate al ricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- ricorrenti -controNumero registro generale 12089/2022Numero sezionale 1836/2025Numero di raccolta generale 14456/2026Data pubblicazione 15/05/2026MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso cuidomicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis;- controricorrente –e controPROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DICALTANISSETTA- resistente -avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, pronunciata neigiudizi civili riuniti iscritti ai n. 1559/2019, 1652/2019 e 1784/2019R.G., pubblicata il 5 aprile 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/6/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA;letta la memoria dei ricorrenti;rilevato che:- con ordinanza del 5/4/2022, resa nel giudizio iscritto al n. RG1558/19, portante i riuniti n. 1652/19 e 1784/19, il Giudice designatodel Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l’opposizioneex art. 170 d.
P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011, proposta da RosettaCangialosi, Carmela Giardina, Antonio Calogero Montante, Diego DiSimone Perricone, Gianfranco Ardizzone, Ettore Orfanello, SalvatoreGraceffa, Marco De Angelis, Carlo La Rotonda, Andrea Calì, SalvatoreCalì, Renato Schifani avverso i decreti di liquidazione e di pagamentodelle spese anticipate dall’Erario e sostenute per l’attività di«intercettazione noleggio apparecchiature» ex art. 168 d.P.R. n.115/2002, per l’importo complessivo di euro 1.652.922,93 e avverso ildecreto del 14 giugno 2019 del Pubblico Ministero presso il Tribunaledi Caltanissetta che ha disposto sull’imputazione di queste spese;Ric. 2022 n. 12089 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -2-Numero registro generale 12089/2022Numero sezionale 1836/2025Numero di raccolta generale 14456/2026Data pubblicazione 15/05/2026- per quel che qui rileva, il Tribunale ha ritenuto tardive leopposizioni in quanto proposte con ricorso datato 22.7.2019, oltretrenta giorni dopo l’avvenuta notifica (14.6.2019) dei provvedimenti;- avverso questo provvedimento Rosetta Cangialosi, CarmelaGiardina, Antonio Calogero Montante, Diego Di Simone Perricone,Gianfranco Ardizzone, Ettore Orfanello, Salvatore Graceffa, Marco DeAngelis, Carlo La Rotonda, Andrea Calì, Salvatore Calì, Renato Schifanihanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustratida successiva memoria; il Ministero ha resistito con controricorso;- avviata la causa alla trattazione in camera di consiglio,all’adunanza del 6/9/2024, con ordinanza n. 25736/2024, questa Corteha disposto, ex art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la notifica delricorso introduttivo anche all’Ufficio del Pubblico Ministero presso ilTribunale di Caltanissetta, non evocato; il contraddittorio è statointegrato;considerato che:- con il primo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 5 delcomma I dell’art. 360 c.p.c., i ricorrenti hanno denunciato la violazionee falsa applicazione degli artt. 170 d.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. n.150/2011 per avere il Tribunale di Caltanissetta erroneamente ritenutotardive ed inammissibili le opposizioni proposte, senza esaminare ledate dei verbali di notifica del decreto di deposito provvedimentoimpugnato;- il motivo è fondato; i distinti verbali di notifica del deposito deidecreti di liquidazione e di pagamento e del provvedimento del P.M. diimputazione delle spese, con cui i provvedimenti sono stati portati adeffettiva conoscenza degli attuali ricorrenti, recano le date del 1, 2, 8e 9 luglio 2019; i ricorsi in opposizione sono stati tutti depositati entroil 30 luglio e, perciò entro trenta giorni;Ric. 2022 n. 12089 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -3-Numero registro generale 12089/2022Numero sezionale 1836/2025Numero di raccolta generale 14456/2026Data pubblicazione 15/05/2026- il dies a quo del termine per l'opposizione avverso ilprovvedimento di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice,previsto dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 decorre dallacomunicazione del decreto, effettuata ai sensi degli artt. 136 e seguenticod. proc. civ. o con forme equipollenti, idonee ad assicurare l'effettivaed integrale conoscenza dello stesso ai fini dell'esercizio della facoltà diimpugnazione (cfr.
Sez. 6 - 2, n. 16717 del 04/07/2013);- ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, comemodificato dall’art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011,l’opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degliausiliari del giudice deve essere proposta entro il termine perimpugnare previsto dall’art. 702-quater cod. proc. civ. per ilprocedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano ilgiudizio di opposizione; ne deriva che detto termine è pari a trentagiorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione (Corte Cost., n.106/2016;
Cass. Sez. 2, n. 4423 del 21/02/2017); nella specie, inparticolare, rileva quale dies a quo la data del verbale di notificadell’avviso di deposito dei provvedimenti opposti, in applicazione delleprevisioni degli art. 168 e 168 bis del d.P.R. n. 115/2002 dellacomunicazione alle parti;- a ciò aggiungasi che il giudizio di opposizione alla liquidazionedeve svolgersi nel contraddittorio con le parti private beneficiarie deipagamenti;- l’ordinanza impugnata deve perciò essere cassata, con rinvio alTribunale di Caltanissetta in persona di diverso magistrato, perchéverificata l’integrità del contraddittorio, provveda al riesame delleopposizioni; in conseguenza, risulta assorbito il secondo motivo con cuii ricorrenti hanno lamentato, in riferimento ai n. 3 e 5 del comma Idell’art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 205Ric. 2022 n. 12089 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -4-Numero registro generale 12089/2022Numero sezionale 1836/2025Numero di raccolta generale 14456/2026Data pubblicazione 15/05/2026d.P.R. 115/2002, dell’art. 96 d.lgs. 259/03, dell’art. 2 del d.m.10/06/2014 n. 124 e della circolare del 5/11/2014 della Procura dellaRepubblica di Caltanissetta, per non essere state indicate, nelleliquidazioni, le tariffe applicate e i parametri di quantificazione;- statuendo in rinvio il Tribunale deciderà anche sulle spese dilegittimità;
P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito ilsecondo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia al Tribunale di Caltanissetta in diversa persona fisica, anche perle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 18 giugno 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2022 n. 12089 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -5-