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Sentenza — n. 14451/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for improper service of notice via deposit receipt instead of registered mail. The court found the lower court misapplied postal law rules regarding service of process. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to untimeliness. The case was remanded for a new examination of the condominium resolution's validity. The court ruled that the correct method for service was required to start the statute of limitations. This decision clarifies the distinction between different types of postal notifications in Italian civil procedure. The ruling ensures strict adherence to procedural timelines for challenging condominium resolutions. Parties must now re-evaluate the timing of their challenge based on proper service rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14451/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's judgment, declaring the appeal inadmissible due to untimeliness. The appellants argued they were unaware of the condominium resolutions because the notice was improperly served via a deposit receipt rather than registered mail. The court held that the lower court incorrectly applied postal regulations, which require a specific type of registered mail for service to be deemed effective. As a result, the statute of limitations had expired, and the case was remanded for a new examination of the procedural validity.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.c.; Art. 25 l. 890/1982: The court established that service of notice for challenging condominium resolutions must follow specific postal regulations, and failure to use the correct method renders the service ineffective, thereby expiring the right to appeal.

Parole chiave

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condominium resolution nullity service of notice postal law statute of limitations expiration registered mail requirements Cassation quashing judgment procedural inadmissibility deposit receipt validity deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.c.
Art. 25 l. 890/1982
Art. 113 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 1137 c.c.
Il Tribunale individuava in quella data ildies a quo del termine di 30 giorni per l’impugnazione previstodall’art. 1137 c.c., con la conseguenza che l’impugnazione propostacon atto notificato il 31.10.14, doveva ritenersi tardiva.4.
Art. 112 c.p.c.
Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
art. 1137 c.c
Il Tribunale individuava in quella data ildies a quo del termine di 30 giorni per l’impugnazione previstodall’art. 1137 c.c., con la conseguenza che l’impugnazione propostacon atto notificato il 31.10.14, doveva ritenersi tardiva.4.
art. 1335 c.c
recapitata in assenza del destinatario, sorgeva in capo aquest’ultimo la presunzione, iuris tantum, di conoscenza postadall’art. 1335 c.c.
art. 113 c.p
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 113 c.p.c.
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Testo completo

te pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA LAURENTI unitamenteall’avvocato FILIPPO BASSU;- ricorrente -controSANNA GIANFRANCO, SANNA MARIA BIANCA, rappresentati edifesi dall'avvocato GIOVANNI BATTISTA LUCIANO;- controricorrenti -Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARISEZ.DIST. DI SASSARI n. 583/2019 depositata il 20/12/2019.Numero registro generale 23817/2020Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 14451/2026Data pubblicazione 15/05/2026Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07/05/2026 dalConsigliere LUCA VARRONE;Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott.STEFANO PEPE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;uditi l’avvocato NICOLA USAI per delega dell’avvocato FILIPPOBASSU per il ricorrente e l’avvocato ALBERTO OGGIANO per delegadell’avvocato GIOVANNI BATTISTA LUCIANO per i controricorrenti.1.

Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 1702 del 20.12.2016pubblicata il 20.12.2016, rigettava la domanda di Gianfranco Sannae Maria Bianca Sanna volta ad ottenere la dichiarazione dinullità/annullabilità delle delibere assembleari, adottate dalCondominio in Sassari di Via Monteverdi 13/15 Via Paganini 2/4nelle date del 29.11.13, 31.7.12 e 3.10.11.Gli attori avevano dedotto di essere venuti a conoscenza delledelibere condominiali del 29.11.13, 31.7.12 e 3.10.11, adottate dalCondominio in Sassari di Via Monteverdi 13/15 Via Paganini 2/4,solamente a seguito della notifica del decreto ingiuntivo n.614/2014 del Giudice di Pace di Sassari, con il quale il condominiosuddetto aveva richiesto il pagamento da parte dei medesimi attoridella somma di euro 1.771,04, notifica perfezionatasi nei loroconfronti il 23.9.14.Avverso tale decreto ingiuntivo gli attori avevano propostoopposizione, notificata in data 31.10.14 e, in pari data (con notificadell’atto di citazione il 31.10.14), avevano domandato dichiararsila nullità e/o l’annullabilità delle delibere suddette per mancataconvocazione dei coniugi Sanna alle assemblee condominialitenutesi il 29.11.13, 31.7.12 e 3.10.11 e per mancatacomunicazione dei relativi verbali di assemblea.Numero registro generale 23817/2020Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 14451/2026Data pubblicazione 15/05/20262.

Il Condominio in Sassari di Via Monteverdi 13/15 ViaPaganini 2/4 si costituiva in giudizio, contestando la domanda degliritenute nulle ma, eventualmente, solo annullabili; in ogni caso,non erano state impugnate entro il termine decadenziale previstodalla legge, in quanto il precedente amministratore aveva inviatoagli attori, a mezzo racc. a.r., i verbali delle assemblee del29.11.13, 31.7.12 e 3.10.11 e la notifica si era perfezionata percompiuta giacenza, non avendo il postino rinvenuto il destinatarioperché assente alla consegna tentata in data 27.1.14.

Eccepiva,altresì, che, anche nel caso in cui il dies a quo per l’impugnazionedelle delibere assembleari avesse coinciso con la data diricevimento del precetto, il termine utile alla contestazione eracomunque decorso.3. Il Tribunale di Sassari preliminarmente precisava che il viziolamentato dagli attori rientrava tra i casi di annullabilità delledelibere condominiali perché, dal tenore della domanda propostadagli attori, le delibere impugnate risultavano affette da irregolaritànel procedimento di convocazione.Ciò detto, il Tribunale riteneva inammissibile la domanda perintervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 1137 c.c., essendo stataproposta oltre i trenta giorni dalla data in cui i verbali delleassemblee, spediti a mezzo lettera raccomandata, erano giunti aldestinatario.

Ciò in considerazione del principio secondo il quale, incaso di spedizione del verbale di assemblea tramite raccomandataa.r. recapitata in assenza del destinatario, sorgeva in capo aquest’ultimo la presunzione, iuris tantum, di conoscenza postadall’art. 1335 c.c. nel momento in cui l’atto era giunto all’indirizzodel destinatario, salva la prova di essere stato senza sua colpaNumero registro generale 23817/2020Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 14451/2026Data pubblicazione 15/05/2026nell’impossibilità di averne notizia.

Posto che in data 27.1.14risultava attestata la compiuta giacenza nella raccomandataprodotta dal condominio. Il Tribunale individuava in quella data ildies a quo del termine di 30 giorni per l’impugnazione previstodall’art. 1137 c.c., con la conseguenza che l’impugnazione propostacon atto notificato il 31.10.14, doveva ritenersi tardiva.4. Gianfranco Sanna e Maria Bianca Sanna proponevanoappello avverso la suddetta sentenza.5. Il Condominio in Sassari di Via Monteverdi 13/15 ViaPaganini 2/4 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delgravame.6.

La Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari,in accoglimento dell’appello, annullava le delibere approvate dalCondominio di Via Monteverdi 13/15 Via Paganini 2/4, in Sassari,nelle date del 29.11.13, 31.7.12 e 3.10.11;La Corte d’Appello preliminarmente richiamava il principioconsolidato secondo il quale la produzione in giudizio di untelegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanzadell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione,quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario edella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulleunivoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione esull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (cfr.

Cass.civ. n. 511/2019).Al contempo richiamava la regolamentazione dettata dallalegge n. 890/82 per la compiuta giacenza della letteraraccomandata laddove era prescritto l’invio di una raccomandatacontenente l’avviso di tentato recapito.Numero registro generale 23817/2020Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 14451/2026Data pubblicazione 15/05/2026Nel caso all’esame risultava che il condominio avesse speditoi verbali di assemblea in oggetto con posta privata tramite letteraraccomandata con avviso di ricevimento. Dall’esame del certificatodi postalizzazione, rilasciato da Sassari Post (operatore postaleprivato titolare di licenza ministeriale n. 765/09, legittimato asvolgere il predetto servizio postale con medesima valenza legaledelle poste di Stato) e prodotto dallo stesso condominio, si ricavavache:

a) in data 27.1.14 il postino non aveva trovato pressol’abitazione dei coniugi Sanna nessun soggetto legittimato al ritirodel plico, b) aveva compilato la ricevuta barrando la casella“assente alle ore 14.00”. Non risultava, invece, l’inviodell’obbligatorio avviso di deposito presso l’ufficio postale ai finidella compiuta giacenza (cfr. Cass. Civ. sez. VI-V, 10-03-17 n.6242; n. 2638/19), sicché il procedimento notificatorio previsto peril caso di irreperibilità relativa non poteva dirsi perfezionato e lapresunzione di conoscenza fondata sull’art. 1335 c.c. non potevatrovare applicazione (cfr.

Cass. Civ. sez. II, 14-12-2016 n.25791:“Ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art.1337 c.c., la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso diricevimento, del verbale assembleare al condomino assenteall’adunanza si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento deldestinatario da parte dell’agente postale, decorsi dieci giorni dalladata di rilascio dell’avviso di giacenza ovvero, se anteriore, daquella di ritiro del piego, in applicazione analogica dell’art. 8 c. 4della legge n. 890 del 1982 onde garantire il bilanciamento tral’interesse del notificante e quello del destinatario in assenza di unadisposizione espressa, non potendo la presunzione di cui all’art.1335 operare relativamente ad un avviso – quale quello di giacenzaNumero registro generale 23817/2020Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 14451/2026Data pubblicazione 15/05/2026– di tentativo di consegna, che non pone il destinatario nellacondizione di conoscere il contenuto dell’atto indirizzatogli”).Il dies a quo del termine per impugnare la delibera noncoincideva neppure con la data (23-09-14) di notifica del decretoingiuntivo, cui non poteva collegarsi presuntivamente laconoscibilità della delibera su cui il decreto ingiuntivo era fondato.L’impugnazione della delibera condominiale proposta con attonotificato al condominio in data 31-10-14 era dunque tempestiva ela sentenza di primo grado andava sul punto riformata.La mancata convocazione dei condomini era, come sopraricordato, causa di annullamento delle delibere comunque adottatedal condominio e poteva essere fatta valere dai condomini assenti,con la conseguenza che le delibere approvate dal Condominio di ViaMonteverdi 13/15 Via Paganini 2/4, in Sassari, nelle date del29.11.13, 31.7.12 e 3.10.11 in difetto di regolare previo avviso aGianfranco Sanna e Maria Bianca Sanna dovevano essereannullate.7.

Il Condominio in Sassari Via Monteverdi n. 13/15-ViaPaganini n. 2/4, ha proposto ricorso per cassazione sulla base dicinque motivi.8. Gianfranco Sanna e Maria Bianca Sanna hanno resistito concontroricorso.9. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento delricorso.10. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 360,Numero registro generale 23817/2020Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 14451/2026Data pubblicazione 15/05/2026comma 1, n. 3, c.p.c, per avere la Corte d’Appello di Cagliari,Sezione distaccata di Sassari, ritenuto applicabile anche all’invio diuna raccomandata a.r., contenente il verbale di assembleacondominiale, le norme che regolano la notifica a mezzo posta degli2.

Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1335 c.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c, per avere la Corte d’Appello di Cagliari,Sezione distaccata di Sassari, ritenuto non operante la presunzionedi conoscenza fondata sull’art. 1335 c.c..Il precedente amministratore del Condomino ricorrente haspedito, per il tramite di una posta privata, i verbali di assembleain oggetto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimentoe, come risultante dal certificato di postalizzazione in atti, in data27.01.2014 il postino, non avendo trovato presso l’abitazione deiconiugi Sanna nessun soggetto legittimato al ritiro, ha compilato laricevuta barrando la casella “assente alle ore 1400”,La Corte avrebbe erroneamente ritenuto applicabile al caso dispecie la normativa di cui alla l.n. 890/82, relativa alla notifica degliche, non risultando l’invio dell’obbligatorio avviso di depositopresso l’ufficio postale ai fini della compiuta giacenza, ilprocedimento previsto per il caso di irreperibilità relativa non puòdirsi perfezionato e la presunzione di conoscenza fondata sull’art.1335 c.c. non può trovare applicazione.In realtà la l.n. 890/1982 regola esclusivamente le ipotesi delle“Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzoposta connesse con la notificazione di atti giudiziari” e nessunadelle sue norme può trovare applicazione, anche solo in viaNumero registro generale 23817/2020Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 14451/2026Data pubblicazione 15/05/2026analogica, alle diverse ipotesi di invio a mezzo del servizio postaledi semplice raccomandata con avviso di ricevimento.2.1 I primi due motivi, che stante la loro evidente connessionepossono essere esaminati congiuntamente sono fondati.Come rilevato dal P.G., la Corte di merito ha erroneamenteapplicato la disciplina dell'art. 8, commi quarto e sesto, della l. n.890 del 1982 in materia di notificazioni di atti giudiziari a mezzoposta.Tale regola non è applicabile alla notifica del verbaledell’assemblea condominiale al condomino assente non essendotale verbale assimilabile ad un atto giudiziario e trovandoapplicazione invece l’art. 1335 c.c.Il Collegio condivide le conclusioni del P.G. che evidenzia comela notifica del verbale di assemblea sia equiparabile alla notificadell’atto di convocazione, sicché deve farsi applicazione delconsolidato orientamento di legittimità secondo cui:

In tema dicondominio, l’avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66disp. att. c.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), è un attounilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza deltermine dilatorio di cinque giorni antecedenti l’adunanza di primaconvocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, èsufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cuiesso è pervenuto all’indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., conl’ulteriore conseguenza che, nell’ipotesi di invio dello stesso conlettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l’assenzadel destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell’avvisodi giacenza del plico presso l’ufficio postale, in quanto idoneo aconsentirne il ritiro (Cass.

Sez. 2, 06/10/2017, n. 23396, Rv.645578 – 01 conf.; Cass. Sez. 2, Sent. n. 8275 delNumero registro generale 23817/2020Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 14451/2026Data pubblicazione 15/05/202625/03/2019, Rv. 653294; Cass. Sez. 2- Ord. n.20535 del 21/07/2025, Rv. 675530 - 01).D’altra parte, con specifico riferimento alla notifica del verbaledi assemblea, la Corte d’Appello ha travisato il precedenterichiamato in sentenza che, invece, è del tutto coerente con ilprincipio sopra evidenziato.La sentenza di questa Corte n. 25791 del 2016, richiamataerroneamente dalla Corte d’Appello a sostegno della propriadecisione, in una vicenda sostanzialmente sovrapponibile a quellaoggetto del presente scrutinio, ha affermato che, fermal’applicabilità alla notifica del verbale di assemblea dell’art. 1335 lapresunzione in esso indicata non opera quando il destinatario èrisultato assente e all'indirizzo viene lasciato non il plico contenentel'atto, ma solo l'avviso di tentativo di consegna che però, come ènoto, è un modulo non contenente l'indicazione del contenutodell'atto a cui si riferisce, sicché ha ritenuto che ai fini del decorsodel termine di impugnazione, ex art. 1137 c.c., la comunicazione,a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, del verbaleassembleare al condomino assente all'adunanza si ha per eseguita,in caso di mancato reperimento del destinatario da partedell’agente postale, decorsi dieci giorni dalla data di rilasciodell'avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di ritiro delpiego, in applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, della l. n. 890del 1982, onde garantire il bilanciamento tra l'interesse delnotificante e quello del destinatario in assenza di una disposizioneespressa, non potendo la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.operare relativamente ad un avviso - quale quello di giacenza - ditentativo di consegna, che non pone il destinatario nella condizioneNumero registro generale 23817/2020Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 14451/2026Data pubblicazione 15/05/2026di conoscere il contenuto dell'atto indirizzatogli (Cass.

Sez. 2,14/12/2016, n. 25791, Rv. 642158 - 01).Dunque, nel precedente citato questa Corte ha fattoriferimento alla modalità di notifica degli atti a mezzo postalimitandosi a posticipare il dies a quo del termine per impugnare ladelibera assembleare per il condomino assente al momento delladecorrenza dei dieci giorni per il ritiro del plico quale momento diperfezionamento dell’arrivo dell’atto nella sfera del destinatario aifini della operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335c.c. che è pur sempre la disciplina di riferimento in materia.

D’altraparte, il regolamento del servizio di recapito «non prevede laspedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza,ma soltanto, all'articolo 25, il "rilascio dell'avviso di giacenza".In conclusione, poiché la sentenza gravata ha fattoapplicazione della diversa regola, valevole per gli atti di naturagiudiziaria ex l. n. 890 del 1982, secondo cui la comunicazione siha per eseguita a seguito dell’invio dell’avviso di deposito pressol’Ufficio postale ai fini della compiuta giacenza (per mezzo di unaseconda raccomandata cd CAN), la stessa deve essere cassata conrinvio per nuovo esame sulla tempestività della impugnazioneavverso la delibera condominiale.3.

Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 113 c.p.c. e 1137 c.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c, per avere la Corte d’Appello diCagliari, sez. dist. di Sassari, ritenuto che le controparti non sianodecadute dal diritto di impugnazione delle delibere assembleariassunte in loro assenza e che il dies a quo del termine perl’impugnazione delle delibere condominiali affette da annullabilitàNumero registro generale 23817/2020Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 14451/2026Data pubblicazione 15/05/2026coincida con quello di consegna, da parte della Cancelleria, delladocumentazione depositata nel fascicolo del giudizio monitorio.4.

Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c, per non essersi pronunciata la Corte d’Appellodi Cagliari, sez. dist. di Sassari, sull’eccezione di tardività econseguente inammissibilità dell’eccezione sollevata da GianfrancoSanna e Maria Bianca Sanna di non essere stati informati deltentativo di consegna della raccomandata e che, chi aveva curatola consegna, non aveva lasciato il relativo avviso di giacenza delplico presso l’ufficio postale.5.

Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c, per avere la Corte d’Appello di Cagliari, sez.dist. di Sassari, condannato la parte soccombente alla rifusionedelle spese di lite quantificate in maniera spropositata rispetto alvalore e complessità della causa e alle questioni di diritto trattate.6. I motivi dal terzo al quinto sono assorbiti dall’accoglimentodei primi due.In conclusione, la Corte accoglie il primo e il secondo motivodi ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello diCagliari in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealle spese di lite del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso,dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari, inNumero registro generale 23817/2020Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 14451/2026Data pubblicazione 15/05/2026diversa composizione, anche in ordine alle spese di lite del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 7 maggio 2026.IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTELuca Varrone Lorenzo Orilia