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Ordinanza — n. 14449/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; judgment extinguished without costs under Articles 390 and 391 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14449/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation extinguished the appeal without a substantive ruling because the appellant withdrew the lawsuit before the hearing. The original dispute involved a condominium and an insurance company regarding terrace damage and liability. Since both parties accepted the withdrawal, the court applied the relevant procedural articles to terminate the case without assigning costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, comma 2, c.p.c.; Art. 391, ult. comma, c.p.c.: A cassation appeal withdrawn by the appellant and accepted by the respondent extinguishes the proceedings without condemnation for costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings no costs assigned cassation procedure mutual acceptance

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390, comma 2, c.p.c.
Art. 391, ult. comma, c.p.c.

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Testo completo

difesi dall'avvocato ALESSANDRORUFINI unitamente all’avvocato VALENTINA PAROLINI;- ricorrente -controMELE VALENTINA, rappresentato e difeso dall'avvocatoLANFRANCO MASSIMI unitamente all’avvocato STEFANORECCHIONI;UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoCONDOMINIO DI VIA POMPONAZZI N.24 MILANO, rappresentato edifeso dall'avvocato UBERTO GASPERINI ZACCO unitamente agliNumero registro generale 21451/2020Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 14449/2026Data pubblicazione 15/05/2026avvocati ANDREA VOGHERA, LUCA AMBROGIO ETTOREGHIRINGHELLI;- controricorrenti -Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.1367/2020 depositata il 04/06/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del07/05/2026 dal Consigliere LUCA VARRONE;Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott.STEFANO PEPE che ha concluso per l’estinzione del giudizio;RILEVATO CHETeresa Trani e Alberto Andrea Tandoi convenivano in giudizio,innanzi al Tribunale di Milano, Valentina Mele e Paolo Lisci nonchéil Condominio di Via Pomponazzi 24, Milano, in ordine allaresponsabilità per i danni subiti nel terrazzo del proprio immobilecon richiesta di risarcimento dei danni, ed in via subordinata. persentir dichiarare tutti i convenuti obbligati a sopportare i due terzidel costo di rifacimento del terrazzo;Paolo Linci rimaneva contumace, si costituivano gli altriconvenuti Valentina Mele e il condominio di via Pomponazzi chechiamava in giudizio la propria compagnia di assicurazioneUnipolsai per essere garantito.

Quest’ultima si costituiva in giudiziocontestando ogni addebito ed eccependo la prescrizione del dirittoalla manleva così come la non operatività della polizza;il Tribunale di Milano, espletata consulenza, condannava ilcondominio al pagamento della somma di euro 10.000 oltre ivarivalutazione e interessi in favore degli attori e condannavaUnipolsai a manlevare il condominio;la Corte d'appello di Milano, adita dalla Unipolsai, accoglieval'appello incidentale proposto dal condominio, rigettava tutte leNumero registro generale 21451/2020Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 14449/2026Data pubblicazione 15/05/2026domande proposte dagli originari attori e revocava anche lacondanna di Unipolsai a manlevare il proprio assicurato;Teresa Trani e Alberto Andrea Tandoi hanno proposto ricorsoper Cassazione;il Condominio di Milano Via Pomponazzi 24 e UnipolsaiAssicurazioni S.p.a hanno resistito con controricorso;in prossimità dell’udienza la difesa della parte ricorrente hadepositato atto di rinuncia al ricorso;è stata depositata anche l’accettazione della rinuncia da partedi entrambi i controricorrenti, Valentina Mele e UnipolsaiAssicurazioni SPA;l'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt.390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione,sicché, a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono lecondizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio diCassazione senza condanna alle spese.

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 7 maggio 2026.IL PRESIDENTELorenzo Orilia