Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal for case closure. The appellant, Mauro Sandri, challenged a lower court judgment against Agostini Group and others but did not act within the required timeframe. Consequently, the court ruled the appeal deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case closure within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ocato Mauro Sandri-ricorrente-controAgostini Group S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Piccione unitamenteall’avvocato Simone Pantaleoni-controricorrente-nonché controSemprini Ida, Pretelli Danilo-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.1689/2025depositata il 08/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 26645/2025Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 14368/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 12/05/2026Mauro Criscuolo