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Ordinanza — n. 14310/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal on procedural grounds regarding cost liquidation and preclusive effect of prior judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14310/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Milan Court of Appeal's judgment, which had granted a servitude by prescription while rejecting a forced servitude claim. The primary ground for reversal was the appellants' complaint that court costs were incorrectly calculated using an indeterminate value scale instead of the specific €2,000 value of the land strip. The court held that this error justified setting aside the decision and remanding the case to a different appellate panel for a new ruling on costs and the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c.; Art. 1051 cod. civ.: The Court of Cassation may quash a judgment if the lower court erroneously liquidates procedural costs based on an indeterminate value scale when the specific value is known, and if the acquiescence to a prior judgment on a specific issue precludes re-litigation of that same issue.

Parole chiave

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procedural error cost liquidation indeterminate value servitude by prescription forced servitude preclusive effect remand to appellate court

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c.
380bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Col primo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n.4) c.p.c., la nullità del procedimento di secondo gradoe della sentenza d’appello, per violazione del contraddittorio e degliartt.
Art. 1051 cod. civ.
e 4) c.p.c., la nullità delData pubblicazione 14/05/2026procedimento di secondo grado e della sentenza d’appello perviolazione dell’art. 1051 cod. civ. La Corte territoriale avrebbeerroneamente ritenuto non operante nel caso di specie l’art.
art. 1051 cod. civ
e 4) c.p.c., la nullità delData pubblicazione 14/05/2026procedimento di secondo grado e della sentenza d’appello perviolazione dell’art. 1051 cod. civ.
art. 331 c.p
art. 107 c.p
art. 343 c.p
c.p.c., si lamenta la nullità delprocedimento di secondo grado e della sentenza d’appello, perviolazione dell’art. 343 c.p.c.

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Testo completo

ocato VALENTINA ROMAGNA edall'avvocato ROBERTO ROTA;-ricorrenti-controCORAZZA GIORGIO in proprio e quale erede di LACCHINI ROSA,rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIA BASSANETTI;-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANOn.1792/2022 depositata il 25.5.2022.Numero registro generale 21014/2022Numero sezionale 2668/2025Numero di raccolta generale 14310/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.11.2025 dalData pubblicazione 14/05/2026Consigliere VINCENZO PICARO.Con citazione del 2017, Corazza Giorgio e Lacchini Rosa, proprietaridi un fondo sito in San Colombano al Lambro, evocavano in giudizioinnanzi al Tribunale di Lodi Bellagente Pierino e Zambelli Anna, persentir dichiarare l’acquisto, per maturata usucapione, del diritto diservitù di passo pedonale e carrabile a carico del fondo deiconvenuti o, in subordine per ottenere la costituzione coattiva dellamedesima servitù in ragione dell’interclusione della loro proprietà.Costituendosi in giudizio, i convenuti contestavano quanto exadverso dedotto e chiedevano che venisse disposta l’integrazionedel contraddittorio nei confronti di Pagani Bianca Rosa e MeroniAndrea, comproprietari coi convenuti di un canale di scolo che sitrovava sul confine di una particella dei convenuti interessata dallareclamata servitù di passaggio.Nella contumacia dei coniugi Pagani-Meroni, chiamati in causa daglioriginari attori, con la sentenza n. 251/2021 il Tribunale di Lodirespingeva la domanda principale ed accoglieva la domandasubordinata di parte attrice, costituendo una servitù coattiva dipassaggio a carico dei mappali dei convenuti.Gli originari convenuti interponevano appello principale neiconfronti delle altre parti del giudizio di primo grado avverso laprefata decisione, al fine di vedere rigettata l'avversa domanda dicostituzione coattiva della servitù di passaggio, sostenendol'esistenza di un percorso meno gravoso rispetto a quello cherimanevano contumaci anche in secondo grado.

Corazza Giorgio, inproprio e quale erede della madre Lacchini Rosa, deceduta nellemore del giudizio, resisteva al gravame, proponendo a sua voltaappello incidentale, condizionato all'accoglimento dell'appelloprincipale avversario, allo scopo di riproporre la domanda2 di 9Numero registro generale 21014/2022Numero sezionale 2668/2025subordinata di usucapione della servitù, che era stata respinta inNumero di raccolta generale 14310/2026primo grado. Data pubblicazione 14/05/2026Con la sentenza n. 1792/2022 del 20.4/25.5.2022 la Corted'Appello di Milano, in accoglimento del gravame principale,dichiarava non sussistere i presupposti per la costituzione di servitùex art. 1051 cod. civ., ma in accoglimento dell’impugnazioneincidentale, dichiarava l’acquisto a titolo di usucapione della servitùdi passaggio, condannando gli appellanti principali alla rifusionedelle spese processuali del grado, liquidate secondo lo scaglioneindeterminato.Avverso tale sentenza Bellagente Pierino e Zambelli Anna hannoproposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di sei motivi, eCorazza Giorgio, in proprio e quale erede di Lacchini Rosa, haresistito con controricorso, proponendo ricorso incidentalecondizionato, sulla base di un’unica censura.

Pagani Bianca Rosa eMeroni Andrea sono rimasti intimati.Per i ricorrenti principali si sono costituiti nelle more del giudizio gliavvocati Roberto Rota e Valentina Romagna in sostituzionedell'originario legale, avvocato Gian Paolo Beccali.Nell’imminenza dell’adunanza camerale i soli ricorrenti principalihanno depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Col primo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n.4) c.p.c., la nullità del procedimento di secondo gradoe della sentenza d’appello, per violazione del contraddittorio e degliartt. 331, 102 e 343 c.p.c.

La Corte territoriale avrebbeerroneamente accolto il gravame incidentale, inammissibile inquanto non notificato a Pagani Bianca Rosa e Meroni Andrea,rimasti contumaci sull'appello principale, che pure dovevanoconsiderarsi litisconsorti necessari processuali, avendo partecipatocome chiamati in causa al giudizio di primo grado.Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento.3 di 9Numero registro generale 21014/2022Numero sezionale 2668/2025Numero di raccolta generale 14310/2026E' accaduto, infatti, che nel giudizio di primo grado promosso daData pubblicazione 14/05/2026Corazza Giorgio e Lacchini Rosa davanti al Tribunale di Lodi neiconfronti di Bellagente Pierino e Zambelli Anna al fine di vedersiriconoscere il diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile afavore delle loro particelle 156 e 336 del foglio 45 del NCT delComune di San Colombano al Lambro ed a carico delle particelle330 e 337 dello stesso foglio dei convenuti, in via principale perusucapione, ed in via subordinata per costituzione coattiva a favoredi fondo intercluso, il giudice ebbe a disporre, su sollecitazione deiconvenuti, la chiamata in causa, a cura della parte più diligente, diPagani Rosa e Meroni Andrea, comproprietari coi convenuti di uncanale di scolo posto sul confine della particella di questi ultimi allaquale si riferiva la servitù di passaggio in questione, e quindipotenzialmente interessati all'accertamento del percorso checonsentisse di soddisfare gli interessi al passaggio degli attori colminor aggravio per il fondo servente (vedi sul litisconsorzionecessario di tutti i proprietari dei fondi intercludenti nei giudizi dicostituzione coattiva di servitù di passaggio a favore di immobileintercluso da più fondi Cass., Sez.

Un., 27.1.2025 n. 1900), e chegli originari attori hanno ottemperato all'ordine di chiamata incausa della Pagani e del Meroni, rimasti però contumaci, nelgiudizio di primo grado, conclusosi col rigetto della domandaprincipale e con l'accoglimento della domanda subordinata.Impugnata la sentenza di primo grado da Bellagente Pierino eZambelli Anna con appello principale notificato a tutte le parti delgiudizio di primo grado (compresi i chiamati in causa), volto adottenere il rigetto della domanda avversaria di costituzione coattivadella servitù di passaggio per l'asserita esistenza di un percorsoalternativo meno gravoso non attraversante la loro proprietà, glioriginari attori hanno proposto appello incidentale, condizionatoall'accoglimento di quello principale, allo scopo di riproporre la loro4 di 9Numero registro generale 21014/2022Numero sezionale 2668/2025Numero di raccolta generale 14310/2026domanda principale, respinta in primo grado, di accertamento dellaData pubblicazione 14/05/2026loro titolarità della servitù di passaggio per usucapione.Tuttavia, benché Pagani Rosa e Meroni Andrea a fronte dellanotificazione nei loro confronti dell'appello principale fossero rimasticontumaci, gli originari attori non hanno provveduto a notificare adessi l'appello incidentale condizionato, e la Corte d'Appello di Milanonon ha ordinato l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.mediante notifica dell'appello incidentale condizionato ai contumaci,di talché per esso il contraddittorio é stato garantito solo verso gliappellanti principali costituiti in secondo grado.Benché non sussistesse un litisconsorzio sostanziale di Pagani Rosae Meroni Andrea rispetto all'appello incidentale condizionato colquale era stata riproposta la domanda principale di usucapionedella servitù di passaggio relativa alle particelle 330 e 337 delfoglio 45 del NCT del Comune di San Colombano al Lambro, diproprietà dei soli di Bellagente Pierino e Zambelli Anna, la Paganied il Meroni, essendo stati chiamati in causa nel giudizio di primogrado per ordine del giudice ex art. 107 c.p.c., dovevano essereconsiderati litisconsorti necessari processuali rispetto al suddettoappello incidentale condizionato, e dovevano quindi essere chiamatiin causa anche in secondo grado per contraddire sull'appelloincidentale.In tal senso la Corte d'Appello, trattandosi di cause inscindibili pereffetto dell'avvenuta chiamata in causa nel giudizio di primo grado,avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art.331 c.p.c. nei confronti dei contumaci relativamente all'appelloincidentale, senza che la mancanza di tale integrazione, maiordinata, potesse generare l'inammissibilità dell'appello incidentale,comunque ritualmente proposto contro gli appellanti principalicostituiti (vedi in tal senso Cass.

Sez. Lav., 31.7.2013 n. 18364), eportare quindi alla cassazione dell'impugnata sentenza senza5 di 9Numero registro generale 21014/2022Numero sezionale 2668/2025Numero di raccolta generale 14310/2026rinvio, primieramente richiesta in questa sede dai ricorrentiData pubblicazione 14/05/2026principali.Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, illitisconsorzio necessario processuale che si determini nel giudizio diprimo grado per ordine del giudice, comporta l'inscindibilità dellecause ex art. 331 c.p.c. in secondo grado, anche quando non siravvisi un litisconsorzio sostanziale, e ciò in quanto si tratta dievitare possibili giudicati contraddittori in ordine alla stessa materiae nei confronti di tutti quei soggetti che siano stati parti nel giudiziodi primo grado (Cass. 2.9.2015 n. 17497;

Cass. 26.1.2010 n.1535; Cass. 22.1.1998 n. 567), e la mancata integrazione delcontraddittorio sull'appello incidentale condizionato nei confronti diPagani Rosa e Meroni Andrea ha cagionato la nullità dell'interoprocedimento di secondo grado e della sentenza impugnata,rilevabile d'ufficio in sede di legittimità a prescinderedall'individuazione della parte che abbia dato causa al vizio e dallaconsiderazione dell'inerzia serbata dalla controparte nel giudizio disecondo grado (vedi in tal senso, Cass. 2.9.2015 n. 17497; Cass.26.1.2010 n. 1535; Cass. 22.1.1998 n. 567).2) Col secondo motivo di ricorso principale, articolato in relazioneall’art. 360, comma 1°, n.

4) c.p.c., si lamenta la nullità delprocedimento di secondo grado e della sentenza d’appello, perviolazione dell’art. 343 c.p.c. Secondo i ricorrenti gli originari attoriavrebbero dovuto proporre appello incidentale autonomo e noncondizionato all’accoglimento dell’appello principale avversario,stante la loro soccombenza sulla domanda principale diaccertamento dell’intervenuta usucapione della servitù dipassaggio, per cui tale ultima domanda non si sarebbe potutaridiscutere in sede di gravame.3) Attraverso la terza doglianza i ricorrenti principali lamentano, aisensi dell’art. 360, comma 1°, n.

3) c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1027, 1028 e 1061 cod. civ. e dell'art. 1326 di 9Numero registro generale 21014/2022Numero sezionale 2668/2025Numero di raccolta generale 14310/2026c.p.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente riconosciutoData pubblicazione 14/05/2026l’usucapione del diritto di passo in assenza del requisitodell’apparenza della servitù, non sussistendo segni visibili di operedi natura permanente, obiettivamente destinate all’esercizio di talediritto.4) Con la quarta censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4)c.p.c., i ricorrenti principali si dolgono della nullità della sentenzad’appello, per avere il Giudice di secondo grado travisato lerisultanze della consulenza tecnica d’ufficio in relazioneall’estensione della porzione di terreno oggetto di causa e diasserita servitù di passaggio degli originari attori.5) Col quinto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3)c.p.c., i ricorrenti principali denunciano la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1051, comma 4° c.c., per avere la Corted'Appello erroneamente riconosciuto l’usucapione della servitù ditransito su un terreno destinato o comunque destinabile a giardinoe, pertanto, rientrante nell’ambito applicativo dell’esenzione di cuial comma 4° dell’art. 1051 cod. civ.6) Attraverso la sesta doglianza, articolata in relazione all’art. 360,comma 1°, n.3) c.p.c., i ricorrenti principali lamentano la violazionee/o falsa applicazione del D.M. n. 55/2014, per avere i giudici dimerito erroneamente liquidato le spese processuali secondo i valorimedi dello scaglione delle cause per valore indeterminabile,laddove, per pacifica affermazione di tutte le parti, la striscia diterreno oggetto della servitù in contestazione aveva un valore disoli € 2.000,00.1A) Con un unico motivo di ricorso incidentale, condizionatoall'ipotesi che questa Corte abbia ritenuto errata la sentenzaimpugnata nel considerare sussistente il requisito dell'apparenza aifini dell'usucapione della servitù, o nel considerare non operatival'esclusione dalle servitù coattive prevista dall'art. 1051 6° comma(rectius 4° comma) cod. civ., il controricorrente censura, ai sensi7 di 9Numero registro generale 21014/2022Numero sezionale 2668/2025Numero di raccolta generale 14310/2026dell’art. 360, comma 1°, nn.

3) e 4) c.p.c., la nullità delData pubblicazione 14/05/2026procedimento di secondo grado e della sentenza d’appello perviolazione dell’art. 1051 cod. civ. La Corte territoriale avrebbeerroneamente ritenuto non operante nel caso di specie l’art. 1051cod. civ., malgrado l’inequivocabile stato di interclusione del fondodominante, dimostrato dall’istruttoria espletata e dalladocumentazione in atti; peraltro, poiché parte appellante nonaveva formulato specifico motivo di gravame in ordineall’accertamento dell’interclusione, la parte controricorrente ritieneche su di essa si sia formato il giudicato interno.L'accoglimento del primo motivo, preclusivo dell'esame di qualsiasialtra questione per la necessità di rinnovare il giudizio di appellodavanti ad un giudice di merito, fa ritenere assorbiti i restantimotivi del ricorso principale, compreso il secondo motivo relativoall'ammissibilità di un appello incidentale condizionato per lariproposizione della domanda principale di usucapione della servitùdi passaggio respinta in primo grado, che sarà valutata in sede dirinvio, nonché il ricorso incidentale condizionato, proposto perl'ipotesi, non verificatasi, in cui questa Corte avesse giudicatoerronea l'affermazione della Corte d'Appello circa la sussistenza delrequisito dell'apparenza della servitù di passaggio ai finidell'accoglimento della domanda di usucapione, o circa l'esclusionedella costituzione coattiva della servitù di passaggio in ragione dellaprevisione dell'art. 1051 comma 4° cod. civ. relativa ai giardini.Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d'Appello di Milano,in diversa composizione, provvederà in base all'esito finale della liteanche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti irestanti motivi del medesimo ricorso ed il ricorso incidentalecondizionato, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, in diversa8 di 9Numero registro generale 21014/2022Numero sezionale 2668/2025Numero di raccolta generale 14310/2026composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio diData pubblicazione 14/05/2026legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 6.11.2025.Il PresidenteMilena Falaschi9 di 9