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Ordinanza — n. 14302/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands servitude dispute case to appellate court for re-evaluation of easement existence and burden.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14302/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appellant's arguments regarding the interpretation of the 1972 notarial deed and the specific nature of the easement. The court held that the lower appellate court erred by relying on a prior judgment that had become res judicata and failed to properly examine the factual matrix concerning the easement's existence and the alleged disturbance. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal of Genoa for a new decision based on correct legal principles and fresh factual assessment.

Regesto Legislator

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Art. 395, 396 c.p.c.; The court must remand a case when the lower court relies on a res judicata judgment that contradicts established case law or fails to adequately examine the specific factual and legal prerequisites for the existence of a servitude.

Parole chiave

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servitù di passaggio atto notarile 1972 res judicata actio negatoria actio confessoria rinvio al giudice Corte di Cassazione azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari

Disposizioni normative citate

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Art. 395 c.p.c.
Art. 396 c.p.c.
Art. 1350 n. 1, 2, 3 e 4 cod. civ.
c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1350 cod.civ.., n.
art. 2912 cod.civ
in tema di accessione e dell'art. 2912 cod.civ.
art. 132 c.p
art. 1350 cod.civ
c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1350 cod.civ.., n.
art. 840 cod. civ
22912 del 26.9.2018 di questa Corte, infatti, avevaritenuto violati il principio dell'art. 840 cod. civ.
art. 934 cod. civ
relativoall'estensione della proprietà del suolo al sottosuolo, il principiodell'art. 934 cod. civ.
art. 586 c.p
Tale ordinanza aveva poi addirittura affermato, inrelazione alla violazione di tali principi, che “Allorché la Giuso SRLha ottenuto, all'esito dell'aggiudicazione, pronuncia in suo favoredel decreto ex art. 586 c.p.c.
art. 1079 cod. civ
Relativamente all'actio confessoriaex art. 1079 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 22912 del 26.9.2018
Sentenza Tribunale di Chiavari n. 187/2003 del 12.3.2003
Sentenza Corte d'Appello di Genova n. 1100 del 23.10.2010
Sentenza Corte di Cassazione n. 21998/2016
Sentenza Corte d'Appello di Genova n. 568/2021 del 24.5.2021
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Testo completo

tudio dell’avvocato STEFANIACONTALDI, che la rappresenta e difende anche disgiuntamente agliavvocati CARLO PONASSI ed ALBERTO RANGONE;-ricorrente-controBARBIERI MARIA VITTORIA, DEL BONO RINALDO, DEL BONOALESSANDRO e DEL BONO MARIA CRISTINA GAIA, elettivamentedomiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO 43, presso lo studiodell’avvocato FERRUCCIO AULETTA, che li rappresenta e difendeanche disgiuntamente agli avvocati LUIGI FAZZO e SERGIO MARIACARBONE;Numero registro generale 5326/2022Numero sezionale 2665/2025Numero di raccolta generale 14302/2026-controricorrenti-Data pubblicazione 14/05/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVAn.21/2021 depositata il 10.1.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.11.2025 dalConsigliere VINCENZO PICARO.Con atto di citazione del 2006 la Giuso SRL conveniva innanzi alTribunale di Chiavari (proc. n. 2115/2006 RG) Del Bono Rinaldo eDel Bono Alessandro, esponendo che i convenuti accedevano allavilla di loro proprietà ed ai terreni annessi posti sul promontorio delComune di Portofino tramite un ascensore, che partiva da un ramodella galleria Vitrale, realizzata dalla Vitrale SPA nel 1970, previaautorizzazione del Comune di Portofino del 17.10.1969, ramocostruito insieme al camino verticale dell'ascensore nel 1990-1992dalla Cristal SRL e collocato nel sottosuolo del promontorio nellaproiezione verticale del mappale 541 del foglio 3 del NCT delComune di Portofino di proprietà attrice, per sentire dichiarare chegli stessi non avevano alcuna servitù di passaggio pedonale ecarrabile sull'intera galleria Vitrale; che di contro essa potevavantare, perché pervenutale dalla Vitrale SPA, anche la servitù dipassaggio sul tratto iniziale della galleria che non passava sotto lasua proprietà; chiedeva, pertanto, pronunciarsi l'inibizione delpassaggio dei Del Bono attraverso la galleria Vitrale.Quest'ultima, della larghezza di tre metri e della lunghezza dialcune centinaia di metri, partiva originariamente dal lato sud dipiazza della Libertà di Portofino e consentiva di raggiungere,passando a grande profondità sotto il promontorio di Portofino e leproprietà di soggetti terzi (particelle 497, 544, 378, 385, 563, 854e 583 costituenti il primo tratto) e poi sotto la particella 541 diproprietà dell'attrice (secondo tratto), la villa Vitrale ed i terreniposti al di là del promontorio prospicienti il mare, in località Scoglio2 di 19Numero registro generale 5326/2022Numero sezionale 2665/2025Numero di raccolta generale 14302/2026Vitrale, nonché mediante un secondo troncone che si biforcava dalData pubblicazione 14/05/2026primo, aggiunto successivamente e sottostante le particelle 398,505 e 381, di raggiungere il sottosuolo della villa Macallé, diproprietà della Macallé SRL, inizialmente non collegato tramiteascensore alla sommità del promontorio in cui erano ubicate la villaMacallé e quella adiacente dei Del Bono costruita successivamente.La Macallé SRL aveva venduto la sua proprietà alla Oasi SRL, che asua volta l'aveva trasferita alla Progim SRL, che a sua volta l'avevatrasferita alla Cristal SRL, mentre la Vitrale SPA era statasottoposta a procedura esecutiva, e la villa Vitrale ed i terrenicircostanti, raggiungibili attraverso la galleria Vitrale, erano statipignorati, ed erano quindi pervenuti alla Giuso SRL col decreto ditrasferimento del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Chiavaridel 23.10.1998.Costituitisi, i convenuti Del Bono contestavano la domanda,sostenendo che la galleria costituiva pertinenza della loro villa echiedendo comunque in via riconvenzionale di accertare in lorofavore l’usucapione della servitù di passaggio, o la sua costituzionecoattiva.Con diverso atto di citazione la Giuso Srl conveniva, innanzi alTribunale di Chiavari, la Cristal SRL (procedimento n. 2277/2006RG) chiedendo di accertarsi che la stessa non era comproprietaria,né titolare del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabilesul tratto della galleria Vitrale sottostante la particella 541 di suaproprietà e di inibire alla Cristal SRL il passaggio su tale tratto digalleria.In tale giudizio la Cristal SRL chiedeva il rigetto della domanda edin subordine la costituzione coattiva di servitù di passaggio infavore dell'ex villa Macallé e dei terreni circostanti di sua proprietà.Riuniti i due giudizi n. 2115/2006 e n. 2277/2006 RG dal Tribunaledi Chiavari, a seguito della messa in liquidazione e successivacancellazione dal registro delle imprese della Cristal SRL,3 di 19Numero registro generale 5326/2022Numero sezionale 2665/2025intervenivano in giudizio, quali successori a titolo particolare i sociNumero di raccolta generale 14302/2026assegnatari dei beni sociali, Del Bono Maria, Del BonoD aCta rpiusbtbilincaazio ne 14/05/2026Gaja, Barbieri Maria Vittoria, Del Bono Rinaldo e Del BonoAlessandro.In precedenza, la Giuso SRL, con atto di citazione notificato nel2001 alla Cristal SRL e ad altri soggetti terzi proprietari delleparticelle sovrastanti, aveva chiesto al Tribunale di Chiavari(procedimento n. 654/2001 RG) di accertare la sua proprietàesclusiva per usucapione sul primo tratto della galleria Vitrale (chedal piazzale della Libertà di Portofino arrivava alla sua particella541), ma tale domanda era stata respinta dal Tribunale di Chiavaricon la sentenza n. 187 del 27.2.2003.Con la sentenza n. 265 del 22/23.5.2008 il medesimo Tribunaleaccoglieva le domande formulate dalla Giuso SRL nei due giudiziriuniti, accertando l'inesistenza della servitù di passaggio a favoredei Del Bono sull'intera galleria Vitrale ed a favore della Cristal SRLsul solo secondo tratto della stessa sottostante la particella 541 diproprietà della Giuso SRL ed inibendo ai convenuti l'esercizio di taliservitù, rigettando le riconvenzionali.Avverso questa sentenza proponevano appello i Del Bono e laCristal SRL in liquidazione, cui resisteva la Giuso SRL.Con la sentenza n. 892/2012 la Corte d'Appello di Genovariformava la sentenza e per l’effetto rigettava tutte le domandeavanzate dalla Giuso SRL nei giudizi riuniti.Avverso questa sentenza la Giuso SRL proponeva ricorso perCassazione, la quale, con l'ordinanza n. 22912/2018 del 26.9.2018,la cassava con rinvio, accogliendo i motivi 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9°del ricorso, riconoscendo la violazione dei principi di diritto degliartt. 840 e 934 cod. civ. in tema di accessione e dell'art. 2912 cod.civ. in tema di estensione del pignoramento e conseguente decretodi trasferimento del giudice dell'esecuzione anche ai beni accessori,come la galleria, in relazione al tratto della galleria Vitrale4 di 19Numero registro generale 5326/2022Numero sezionale 2665/2025sottostante la particella 541 di proprietà della Giuso SRL (secondoNumero di raccolta generale 14302/2026tratto), e riconoscendo invece la nullità della sentenza imDpatau pgubnbalictaazio ne 14/05/2026per motivazione apparente relativamente all'actio confessoriaservitutis esercitata dalla Giuso SRL nei confronti dei Del Bono peril primo tratto della galleria Vitrale.La Giuso SRL riassumeva il giudizio davanti alla Corte d'Appello diGenova concludendo per l’accoglimento delle conclusioni giàformulate in primo grado.

Costituitisi, i Del Bono e Barbieri, inproprio e quali aventi causa della Cristal SRL, resistevano allepretese della società, eccependo in quanto preclusivo il giudicatoesterno formatosi nel 2016 sulla sentenza del Tribunale di Chiavarin.187/2003, confermata dalla sentenza n. 1100/2010 della Corted'Appello di Genova e dalla sentenza della Corte di Cassazione n.21998/2016 del 31.10.2016, che aveva respinto la domanda diusucapione avanzata dalla Giuso SRL nel 2001, ed in subordinechiedevano di riconoscere la servitù di passaggio in loro favore perla natura pertinenziale della galleria, per usucapione, o perdestinazione del padre di famiglia, o di costituire coattivamente taleservitù sulla galleria per l'interclusione dei loro fondi.Con la sentenza n. 21/2022 del 14.12.2021/10.01.2022, la Corted'Appello di Genova rigettava tutte le domande avanzate dallaGiuso SRL ritenendo fondata l'eccezione di giudicato esternosollevata dai Del Bono, che avrebbe escluso la proprietà della GiusoSRL per l'intera galleria Vitrale e non solo per il primo tratto nonsottostante la particella 541, e reputando opponibile tale eccezionenel giudizio di rinvio in quanto la prova del giudicato esternosopravvenuto alla proposizione del primo ricorso alla SupremaCorte, ma anteriore all'ordinanza n. 22912/2018 del 26.9.2018,non era stata depositata nel giudizio rescindente che aveva portatoal rinvio.Avverso la predetta sentenza, la Giuso SRL ha proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi.

Del Bono Maria, Del Bono5 di 19Numero registro generale 5326/2022Numero sezionale 2665/2025Numero di raccolta generale 14302/2026Cristina Gaja, Barbieri Maria Vittoria, Del Bono Rinaldo e Del BonoData pubblicazione 14/05/2026Alessandro hanno resistito con controricorso.Nell'imminenza dell'adunanza in camera di consiglio, entrambe leparti hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c.Con istanza depositata in data 30.10.2025, la Giuso SRL hadepositato richiesta per l’assegnazione di un termine per il depositodi memoria di replica all’eccezione ed all’allegazione del giudicatoesterno portato dalla sentenza della Corte d'Appello di Genova n.568/2021 fatta valere dai resistenti con la memoria ex art. 380 bis1 c.p.c. del 27.10.2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Col primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°,n.

4) c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 383,384 e 394 c.p.c., non essendosi la Corte distrettuale uniformata alprincipio di diritto enunciato da questa Corte con l'ordinanzan.22912/2018, avendo accolto un'eccezione di giudicato esterno,nonostante lo stesso si fosse formato in data 31.10.2016 e,dunque, prima dell’udienza in cui la causa era stata trattenuta indecisione, tenutasi in data 3.5.2018, e nonostante il fatto che talegiudicato esterno non fosse stato previamente eccepito nell'ambitodel giudizio rescindente, senza tener conto dei limiti di opponibilitàdel giudicato derivanti dal carattere chiuso del giudizio di rinvio.2) Col secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma1°, n.

3) c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 12delle preleggi e 2909 cod. civ., atteso che la Corte d’Appello diGenova in sede di rinvio, all’esito di una errata interpretazione delgiudicato della sentenza del Tribunale di Chiavari n. 187/2003, haritenuto che detto giudicato implicasse un accertamento negativodel diritto di proprietà della Giuso S.r.l esteso all’intera galleriaVitrale e non già al solo primo tratto, non sottostante la particella541.6 di 19Numero registro generale 5326/2022Numero sezionale 2665/2025Numero di raccolta generale 14302/20263) Col terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°,Data pubblicazione 14/05/2026n.

4) c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c.,laddove la Corte d’Appello, in relazione al primo tratto della galleriaVitrale, ha escluso, con una motivazione apparente edincomprensibile, che il concorrente esercizio del passaggio su taletratto, posto in essere dai convenuti Del Bono Rinaldo Umberto UgoAntonio e Del Bono Alessandro Maria Antonio per accedere alla loroproprietà, fosse tale da ostacolare il legittimo esercizio della servitùdi passaggio che sullo stesso tratto competeva alla ricorrente inbase all'atto del notaio Grifoni del 30.7.1972, rep. n. 12944, racc.n. 1543.4) Col quarto motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma1°, n.

4) c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115c.p.c., per non aver dato rilievo alla mancata contestazione delfatto, dedotto dalla società ricorrente già con l’atto di citazioneintroduttivo del giudizio di primo grado, che la galleria Vitrale,lunga qualche centinaio di metri, aveva una larghezza di appenatre metri e consentiva il transito di una sola vettura per volta.Pertanto, la Corte avrebbe errato nel non riconoscere la turbativadella servitù esercitata dalla ricorrente sul primo tratto dellagalleria e ciò in dipendenza del concorrente esercizio del passaggiodegli originari convenuti su tale tratto.5) Col quinto motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°,n.

3) c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1350 cod.civ.., n. 1,2,3, e 4, avendo il giudice di rinvio ritenuto che l'atto arogito del notaio Grifoni del 30.7.1972 che aveva attribuito laservitù di passaggio sulla galleria Vitrale alla Vitrale SPA ed allaMacallè SRL e, dunque, alla sua avente causa Cristal SRL ed ai sociaventi causa di quest’ultima, avesse attribuito tale servitù anche afavore della villa dei Del Bono – Barbieri che era stata edificata etrasferita loro successivamente e che non andava confusa con lavilla Macallé già di proprietà della Macallé SRL.7 di 19Numero registro generale 5326/2022Numero sezionale 2665/2025Preliminarmente va respinta l'istanza di rinvio formulata dalla GiusoNumero di raccolta generale 14302/2026SRL per esame e deduzioni sul documento prodoDatttao p ubbldicaziio ne 14/05/2026controricorrenti con la memoria ex art. 380bis.1 c.p.c.Va infatti rilevata l'inammissibilità della produzione effettuata daicontroricorrenti della sentenza della Corte d'Appello di Genova n.568/2021 del 24.5.2021, passata in giudicato il 24.12.2021, con larelativa attestazione di cancelleria, pur venendo in rilievo ungiudicato esterno formatosi dopo l'ordinanza di questa Corte n.22912 del 26.9.2018, che ha concluso il giudizio rescindente dandoluogo al giudizio di rinvio, e dopo che la Corte d'Appello in sede dirinvio aveva trattenuto la causa in decisione, pronunciando lasentenza in questa sede impugnata del 14.12.2021/10.1.2022.Si tratta solo di una sentenza che ha respinto, in un giudizio in cuierano presenti le parti in causa, la domanda di Viacava Gerolamovolta ad inibire l'esercizio del passaggio pedonale e carrabile dellaGiuso SRL sulla galleria scavata sotto il promontorio di Portofinoche dal lato sud di Piazza della Libertà di Portofino arriva fino allaparticella 541 di proprietà della Giuso SRL, al di là del promontorio,in zona prospiciente al mare, perché asseritamente lesivodell'attraversata proprietà di Viacava Gerolamo, dopo che già erastata respinta la domanda di usucapione della proprietà di taleprimo tratto di galleria avanzata in via principale dalla Giuso SRLcontro i proprietari dei terreni sovrastanti, per cui non si tratta diun documento incidente sull'ammissibilità del ricorso, o che riguardila nullità della sentenza impugnata, che possa essere acquisito exart. 372 c.p.c..

Ed invero, per tale tratto di galleria, l'ordinanza diquesta Corte n. 22912 del 26.9.2018, conclusiva del giudiziorescindente, ha già qualificato l'azione esercitata dalla Giuso SRL inquesto giudizio, come un'actio confessoria servitutis ex art. 1079cod. civ., volta a fare riconoscere l'esistenza a favore dellaproprietà della stessa di una mera servitù di passaggio contro chine contestava l'esercizio ed a far cessare gli impedimenti e le8 di 19Numero registro generale 5326/2022Numero sezionale 2665/2025turbative a tale servitù, per cui il diniego della proprietà esclusivaNumero di raccolta generale 14302/2026della Giuso SRL su tale primo tratto della galleria non poteDvaata paubvbelicraezio ne 14/05/2026alcun effetto preclusivo su un'azione basata non sulla proprietà, masu un diritto reale di servitù di passaggio.Il primo complesso motivo di ricorso è volto a far valere laviolazione dei limiti del giudizio di rinvio prosecutorio, e laconseguente inammissibilità dell'eccezione di giudicato esterno,sollevata nel costituirsi nel giudizio di rinvio davanti alla Corted'Appello di Genova, da Del Bono Rinaldo Umberto Ugo Antonio,Del Bono Alessandro Maria Antonio, Del Bono Maria Cristina Gaia eBarbieri Maria Vittoria in proprio e quali aventi causa della CristalSRL in liquidazione, cancellata ed estinta, in relazione allasentenza del Tribunale di Chiavari n. 187/2003 del 12.3.2003,confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1100del 23.10.2010 e passata in giudicato col deposito in data31.10.2016 della sentenza n. 21998/2016 di questa Corte.

Taleultima sentenza aveva respinto definitivamente il ricorso dellaGiuso SRL, che nel giudizio di primo grado (proc. n. 654/2001 RGdel Tribunale di Chiavari) aveva avanzato, contro la Cristal SRL econtro altri soggetti terzi proprietari dei terreni sovrastanti,domanda di usucapione della proprietà del primo tratto dellagalleria (quello che dal lato sud di piazza della Libertà di Portofinopassa sotto il promontorio ed arriva al confine con la particella 541del foglio 2 del NCT del Comune di Portofino), vedendosela respintaper l'impossibilità di cumulare il proprio possesso ad usucapionem aquello della sua dante causa, Vitrale SPA, in quanto il giàmenzionato decreto di trasferimento faceva espresso riferimentosolo alla villa Vitrale ed ai terreni circostanti e non alla galleria, chenel primo tratto non era stata realizzata dalla Vitrale SPA sotto lasua proprietà.Ulteriormente la ricorrente si duole, col primo motivo, che il giudicedi rinvio, ritenendo ammissibile e fondata l'eccezione di giudicato9 di 19Numero registro generale 5326/2022Numero sezionale 2665/2025esterno formatosi il 31.10.2016, sollevata in quella sede dai DelNumero di raccolta generale 14302/2026Bono - Barbieri, che in realtà doveva essere sollevata aD aptae pnubabl icdaziio ne 14/05/2026decadenza prima dell'udienza di decisione del giudizio rescindentetenutasi il 3.5.2018, per la natura prosecutoria del rinvio dispostodall'ordinanza di questa Corte n. 22912 del 26.9.2018 perviolazione ex art. 360 comma primo n.

3) c.p.c. da parte dellasentenza della Corte d'Appello di Genova n. 892 del 7.7.2014 deiprincipi di diritto degli articoli 840, 934 e 2912 cod. civ., e peraltromale interpretando anche il contenuto oggettivo del giudicato,riferito all'intera galleria anziché solo al primo tratto della stessanon sottostante l'originaria proprietà della Vitrale SPA (oggetto delsecondo motivo di ricorso), abbia finito per disattenderecompletamente i principi di diritto che erano stati affermati nelgiudizio rescindente da questa Corte.L'ordinanza n. 22912 del 26.9.2018 di questa Corte, infatti, avevaritenuto violati il principio dell'art. 840 cod. civ. relativoall'estensione della proprietà del suolo al sottosuolo, il principiodell'art. 934 cod. civ. per cui qualsiasi costruzione od operaesistente sopra o sotto il suolo apparteneva al proprietario delsuolo, ed il principio dell'art. 2912 cod. civ., in base al quale ilpignoramento, e conseguentemente il decreto di trasferimento delgiudice dell'esecuzione, comprendeva oltre ai beni espressamenteindicati anche quelli accessori, tale dovendosi considerare, per lasua funzione, nonostante la sua individualità, la galleria sottostantela particella 541 di proprietà della Giuso SRL, rispetto alla proprietàdi quest'ultima.

Tale ordinanza aveva poi addirittura affermato, inrelazione alla violazione di tali principi, che “Allorché la Giuso SRLha ottenuto, all'esito dell'aggiudicazione, pronuncia in suo favoredel decreto ex art. 586 c.p.c. di trasferimento dei cespiti staggiti indanno della Vitrale SPA, ovvero della villa a più piani al di là delpromontorio di Portofino, in località Scoglio Vitrale, n. 12, e deicircostanti terreni (in NCT al foglio 2, mappale 343, al foglio 2,10 di 19Numero registro generale 5326/2022Numero sezionale 2665/2025mappali 397, 541 e 528) ha conseguito anche la proprietà delNumero di raccolta generale 14302/2026tratto della galleria Vitrale, nel sottosuolo, nella proiezione Dvatea rptuibcblaicalezio ne 14/05/2026del mappale n. 541, del pari già di proprietà dell'esecutata SPA”, edaveva quindi riconosciuto la piena legittimazione della Giuso SRL adesercitare per il tratto di galleria in questione (secondo trattosottostante la particella 541 di sua proprietà) l'actio negatoriaservitutis sia nei confronti dei Del Bono-Barbieri, sia nei confrontidella Cristal SRL, il che non poteva essere rimesso in discussionesulla base di un giudicato esterno già formatosi quando il giudiziorescindente era ancora in corso.Da ultimo la ricorrente osserva, col primo motivo, che l'impugnatasentenza non poteva superare i principi affermati dall'ordinanza n.32132/2019 di questa Corte in ordine all'inammissibilitàdell'eccezione di giudicato esterno sollevata per la prima volta nelgiudizio di rinvio, con l'argomentazione che nel caso esaminato daquell'ordinanza la documentazione relativa al giudicato era stataprodotta già nel giudizio rescindente, per cui doveva valere ilprincipio della rilevabilità anche d'ufficio del giudicato esterno inogni stato e grado, dato che tale principio andava coordinato con lacaratteristica di giudizio chiuso propria del giudizio di rinvio,almeno nei casi in cui esso era stato disposto a scopo prosecutorioe non restitutorio.Il primo complesso motivo è fondato.Va anzitutto evidenziato che l'ordinanza n. 22912 del 26.9.2018 diquesta Corte, relativamente all'actio negatoria servitutis esercitatadalla Giuso SRL nei confronti dei Del Bono-Barbieri e della CristalSRL relativamente al secondo tratto della galleria Vitrale, quelloubicato al di sotto della particella 541 del foglio 2 del NCT delComune di Portofino, ha riconosciuto la violazione di legge ex art.360 comma primo n.

3) c.p.c. in relazione agli articoli 840, 934 e2912 cod. civ. ed ha vincolato il giudice di rinvio sui presupposti difatto e logico-giuridici posti a base dei principi di diritto affermati,11 di 19Numero registro generale 5326/2022Numero sezionale 2665/2025addirittura riconoscendo espressamente che la Giuso SRL all'esitoNumero di raccolta generale 14302/2026dell'aggiudicazione dei beni già di proprietà dell'esecutatDaa taV puitbrblaicalezio ne 14/05/2026SPA aveva conseguito anche la proprietà del tratto della galleriaVitrale, nel sottosuolo, nella proiezione verticale del mappale n.541, del pari già di proprietà dell'esecutata, e disponendo quindi unrinvio meramente prosecutorio.

Relativamente all'actio confessoriaex art. 1079 cod. civ. esercitata dalla Giuso SRL nei confronti deisoli Del Bono – Barbieri anche allo scopo di fare cessare leturbative e l'aggravio alla sua servitù di passaggio pedonale ecarrabile sul primo tratto della galleria Vitrale (quello che dal latosud di piazza della Libertà di Portofino passa sotto il promontorioed arriva al confine con la particella 541 del foglio 2 del NCT delComune di Portofino), l'ordinanza rescindente ha invece rilevato, inaccoglimento del nono motivo d'impugnazione ex art. 360 commaprimo n.

5) c.p.c., la nullità della sentenza in quella sedeimpugnata per avere reso su tale azione una motivazionemeramente apparente, fornendo motivazioni relative alla solaproprietà del tratto in questione della galleria Vitrale, anziché aldiritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile, che la GiusoSRL aveva posto a base dell'actio confessoria servitutis esercitataex art. 1079 cod. civ., servitù peraltro neppure contestata daglioriginari convenuti.Occorre a questo punto rammentare l'insegnamento di questaCorte secondo il quale “i vincoli alla attività del Giudice del rinviodebbono ricercarsi interamente all'interno del "dictum" dellasentenza di cassazione con rinvio, ex art. 383 c.p.c., comma 1,venendo tali poteri a dimensionarsi in modo differente in relazioneal tipo di vizio di legittimità che ha determinato la necessità delrinvio prosecutorio, e dunque a seconda che la sentenza diannullamento abbia accolto il ricorso per "violazione o falsaapplicazione di norme di diritto", ovvero per "vizi di motivazione" inordine a punti decisivi della controversia, o ancora "per l'una e per12 di 19Numero registro generale 5326/2022Numero sezionale 2665/2025Numero di raccolta generale 14302/2026l'altra ragione": nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenutoData pubblicazione 14/05/2026soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, alprincipio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senzapossibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fattiacquisiti al processo (in tal caso i limiti e l'oggetto del giudizio dirinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, laquale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio,neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale oprocessuale - salvo solo il caso di giuridica inesistenza- o diconstatato errore del principio di diritto affermato, la cui giuridicacorrettezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure allastregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali osuccessivi della Corte di legittimità:

Cass. 3.6.2020 n. 10549; Cass.6.3.2012 n. 3458); nella seconda ipotesi, il giudice non solo puòvalutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare sualtri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione allapronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendoconto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi(essendo peraltro tenuto ad osservare il divieto di fondare ladecisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnatoritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizionied i difetti argomentativi riscontrati:

Cass. 3.6.2020 n. 10549;Cass. sez. lav. 29.5.2014 n. 12102); nella terza ipotesi, la"potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsinell'applicazione del principio di diritto, può comportare lavalutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazionedi altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttiveimpartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto dellepreclusioni e decadenze pregresse” (Cass. 3.6.2020 n. 10549).Applicando detti consolidati principi al caso di specie, relativamenteal secondo tratto della galleria Vitrale, sottostante la proprietà dellaparticella 541 del foglio 2 del NCT del Comune di Portofino ed13 di 19Numero registro generale 5326/2022Numero sezionale 2665/2025all'actio negatoria servitutis per esso esercitata dalla Giuso SRL siaNumero di raccolta generale 14302/2026contro i Del Bono – Barbieri, che contro la Cristal SRL,D aitla pruibnblvicaiozio ne 14/05/2026prosecutorio disposto dall'ordinanza n. 22912 del 26.9.2018 diquesta Corte per il vizio dell'art. 360 comma primo n.

3) c.p.c.imponeva alla Corte d'Appello di Genova di uniformarsi ai principi didiritto affermati per la riconosciuta violazione degli articoli 840, 934e 2912 cod. civ., senza possibilità di modificare l'accertamento e lavalutazione dei fatti acquisiti al processo, in particolare sullariconosciuta proprietà in capo alla Giuso SRL sul secondo trattodella galleria Vitrale sottostante la sua particella 541, che nonpoteva essere smentita dal giudicato negativo relativo alladomanda di usucapione della Giuso SRL tardivamente acquisitodopo l'udienza di discussione del giudizio rescindente tenutasi il3.5.2018, e le parti dovevano rimanere nella medesima posizioneoriginaria, imponendosi al giudice del rinvio ai sensi dell'art. 394c.p.c. di decidere la controversia sulla base delle conclusioni giàformulate nelle precedenti fasi di merito, e quindi senza lasopravvenuta eccezione di giudicato esterno sollevata per la primavolta nel giudizio di rinvio (vedi sul fatto che le conclusioni delleparti debbano rimanere quelle della fase di merito in ipotesi dirinvio prosecutorio per vizio ex art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.Cass. ord. 31.1.2025 n. 2365;

Cass. 3.5.2024 n.12065).Questa Corte, del resto, ha chiarito che “in sede di giudizio di rinvioè rilevabile, d'ufficio o su eccezione di parte, l'esistenza di ungiudicato esterno formatosi in data antecedente alla sentenza dicassazione (come nel caso di specie), qualora quest'ultima abbiaannullato la sentenza impugnata per vizi di motivazione e noncontenga alcuna, neppure implicita, pronuncia sulla questione delgiudicato, atteso che in tal caso il giudice del rinvio conserva tuttele facoltà relative ai poteri di indagine e di valutazione della provache gli competevano originariamente quale giudice del merito,salvo l'obbligo di eliminare le contraddizioni o sopperire ai difetti14 di 19Numero registro generale 5326/2022Numero sezionale 2665/2025Numero di raccolta generale 14302/2026argomentativi riscontrati, e dunque può nuovamente prendere inData pubblicazione 14/05/2026considerazione l'intero materiale probatorio, formando il propriolibero convincimento anche sulla base di elementi trascurati dalprimo giudice, ivi compreso il giudicato esterno” (Cass. ord.27.10.2022 n. 31810;

Cass. 20.8.2018 n. 20790).Nondimeno occorre osservare che la rilevabilità del giudicato,interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo, deve esserecoordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e,segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva dellasentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo lequestioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento dilegittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessariopresupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte orilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame laquestione concernente l'esistenza di un giudicato, esterno ointerno, qualora l'esistenza di quest'ultimo, pur potendo essereallegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomenoimplicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio (Cass.ord. 27.10.2022 n. 31810;

Cass. 8.2.2016 n. 2411; Cass.30.7.2015 n. 16171; Cass. n. 16171/2015). Ciò dimostra che lamotivazione addotta dalla sentenza impugnata per superarel'inammissibilità dell'eccezione di giudicato esterno sollevata per laprima volta nel giudizio di rinvio che era stata affermatadall'ordinanza n.32132/2019 di questa Corte, ossia il richiamo alfatto che la prova del giudicato esterno nel caso di specie non erastata fornita già nel giudizio rescindente, ma solo nel giudizio dirinvio, per cui non vi era stata un'implicita valutazione di irrilevanzadi quel giudicato nel giudizio rescindente, era comunque inidonea agiustificare la violazione dei limiti propri del giudizio di rinvioprosecutorio disposto per vizi di cui all'art. 360 comma primo n. 3)c.p.c.15 di 19Numero registro generale 5326/2022Numero sezionale 2665/2025Relativamente al primo tratto della galleria Vitrale ed all'actioNumero di raccolta generale 14302/2026confessoria servitutis ad esso inerente esercitata dalla GDiuatsa opu bSbliRcaLzio ne 14/05/2026nei confronti dei soli Del Bono – Barbieri, invece, in forza deiprincipi sopra richiamati e dell'avvenuta cassazione con rinvio permotivazione meramente apparente, l'allegazione e documentazionedel giudicato esterno in questione, non era di per sé preclusa inragione del tipo di rinvio disposto, dovendosene però effettuare unacorretta valutazione in rapporto ai soggetti che avevanoeffettivamente partecipato ai giudizi che avevano condotto a quelgiudicato esterno, tra i quali non c'erano i Del Bono – Barbieri inproprio.Il secondo motivo di ricorso, inerente all'erronea interpretazionedel giudicato esterno formatosi sulla sentenza del Tribunale diChiavari n. 187/2003 del 12.3.2003 data dalla sentenzaimpugnata, che da esso ha ritenuto di poter desumere l'esclusionedella proprietà della Giuso SRL su tutta la galleria Vitrale e quindianche sul secondo tratto di essa sottostante la proprietà dellaparticella 541 del foglio 2 del NCT del Comune di Portofino, anzichésolo sul primo tratto della suddetta galleria, avendo convenuto ingiudizio solo i proprietari delle particelle sovrastanti tale primotratto, deve ritenersi assorbito per effetto dell'accoglimento delprimo motivo, che imporrà in sede di rinvio di non tener conto delsuddetto giudicato ai fini della decisione sull'actio negatoriaservitutis esercitata dalla Giuso SRL contro i Del Bono – Barbieri inproprio e quali aventi causa della Cristal SRL per il tratto di galleriasottostante la menzionata particella per il carattere chiuso delgiudizio di rinvio relativo.motivazione apparente resa dall'impugnata sentenza pergiustificare il rigetto dell'actio confessoria servitutis della Giuso SRLcontro i Del Bono – Barbieri per il primo tratto della galleria Vitrale,quello che dalla piazza della Libertà di Portofino arriva alla16 di 19Numero registro generale 5326/2022Numero sezionale 2665/2025Numero di raccolta generale 14302/2026particella 541.

La sentenza impugnata non ha fornito alcunaData pubblicazione 14/05/2026motivazione in ordine all'esistenza o meno della servitù dipassaggio pedonale e carrabile della Giuso SRL su tale primo trattodi galleria, previo esame dell'effettivo contenuto dell'atto del notaioGrifoni del 30.7.1972, dell'ubicazione della galleria rispetto alpromontorio e della proprietà delle particelle sovrastanti tale tratto,con eventuale individuazione del relativo titolo, che viceversaessendo stata riconosciuta come esercitata un'actio confessoriaservitutis, doveva costituire il primo oggetto di accertamento,anteriore a quello dell'esistenza o meno del lamentato turbamentodella servitù.

La sentenza impugnata si è limitata ad indicare chenon sarebbe stato allegato e provato il turbamento che alla servitùdella Giuso SRL sarebbe stato arrecato dal passaggio esercitato sutale primo tratto dai Del Bono – Barbieri, a fronte della circostanzapacifica per le parti che la larghezza di soli tre metri della galleria,lunga diverse centinaia di metri, non consentiva il transitocontemporaneo in direzione opposta di due veicoli, che in caso diincontro all'interno di essa erano costretti a lunghe e disagevolimanovre di retromarcia, ed a richiamare il fatto che l'atto delnotaio Grifoni del 30.7.1972 prevedeva la concessione della servitùdi passaggio da parte del Comune di Portofino sia per la VitraleSPA, che per la Macallé SRL, ossia per soggetti terzi rispetto ai DelBono – Barbieri, senza considerare neppure sotto questo profilol'effettivo contenuto di quell'atto notarile.Il quarto motivo di ricorso, inerente alla violazione del principio dinon contestazione dell'art. 115 c.p.c. commessa dal giudice dirinvio per avere rigettato l'actio confessoria servitutis esercitata exart. 1079 cod. civ. dalla Giuso SRL nei confronti dei Del Bono –Barbieri, volta a fare cessare le turbative derivanti al suo diritto diservitù di passaggio pedonale e carrabile sul primo tratto dellagalleria Vitrale, discendente dall'atto del notaio Grifoni del30.7.1972 tra il Comune di Portofino e le società Vitrale SPA e17 di 19Numero registro generale 5326/2022Numero sezionale 2665/2025Macallé SRL, danti causa rispettivamente della Giuso SRL e dellaNumero di raccolta generale 14302/2026Cristal SRL, dall'esercizio del passaggio pedonale e carrDaatba ipluebb lidcaazio ne 14/05/2026parte dei Del Bono – Barbieri per raggiungere la villa ed il terrenodi loro proprietà, con la motivazione che sul punto sarebbe statadel tutto carente qualsivoglia allegazione della Giuso SRL idonea afar ritenere che la servitù di passaggio ad essa facente capo e noncontestata dai convenuti sarebbe stata ostacolata dal passaggio deiDel Bono – Barbieri, mentre alla pagina 3 dell'atto di citazioneintroduttivo del giudizio di primo grado (procedimento n.2115/2006RG del Tribunale di Chiavari) la Giuso SRL aveva testualmenteaffermato, senza che i convenuti lo contestassero in alcun modo,che “la galleria, lunga qualche centinaio di metri, ha una larghezzadi appena metri 3 e consente il transito di una sola vettura, ditalché eventuali automobili che provengano in senso contrariodeterminano la necessità di disagevoli manovre e lungheretromarce”, deve ritenersi assorbito per effetto dell'accoglimentodel terzo motivo.L'accoglimento del terzo motivo di ricorso fa ritenere assorbitoanche il quinto motivo di ricorso, attinente alla violazione dell'art.1350 n. 1, 2, 3 e 4 cod. civ. nella quale la sentenza impugnatasarebbe incorsa ritenendo che l'atto del notaio Grifoni del30.7.1972 avesse previsto la costituzione della servitù di passaggiopedonale e carrabile sul primo tratto della galleria Vitrale anche afavore della villa di proprietà dei Del Bono – Barbieri.In definitiva il giudice di rinvio, che si individua nella Corted'Appello di Genova, in diversa composizione, dovrà, relativamenteall'actio negatoria servitutis esercitata dalla Giuso SRL per ilsecondo tratto della galleria Vitrale, attenersi ai principi di dirittoespressi nell'ordinanza n. 22912 del 26.9.2018 di questa Corte edai presupposti di fatto e giuridici posti a base degli stessi,escludendo dal materiale istruttorio da utilizzare per la decisione lasentenza del Tribunale di Chiavari n. 187/2003 del 12.3.2003,18 di 19Numero registro generale 5326/2022Numero sezionale 2665/2025confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1100Numero di raccolta generale 14302/2026del 23.10.2010 e passata in giudicato col deposito Dainta pubdbalictaazio ne 14/05/202631.10.2016 della sentenza n. 21998/2016 di questa Corte, nonchéla sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 568/2021 del24.5.2021, e relativamente all'actio confessoria servitutis esercitatadalla Giuso SRL nei confronti dei soli Del Bono – Barbieri per ilprimo tratto della galleria Vitrale, dovrà anzitutto motivare inordine all'esistenza, o meno della servitù di passaggio pedonale ecarrabile della Giuso SRL su tale primo tratto di galleria, previoesame dell'effettivo contenuto dell'atto del notaio Grifoni del30.7.1972, rep. n. 12944, racc. n. 1543, dell'ubicazione dellagalleria rispetto al promontorio e della proprietà delle particellesovrastanti tale tratto, con eventuale individuazione del relativotitolo, e solo in caso di accertata esistenza di tale servitù, in ordineal turbamento della stessa da parte del passaggio esercitato dai DelBono – Barbieri.Sulle spese anche del giudizio di legittimità provvederà il giudice dirinvio in base all'esito finale della lite.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti irestanti, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti erinvia alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione, cheprovvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso In Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, il 6.11.2025Il PresidenteMilena Falaschi19 di 19