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Ordinanza — n. 14244/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to late filing exceeding 60-day statutory deadline for notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14244/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal improcedible because the appellant failed to file it within 60 days of the lower court's decision publication. Although the appellant argued that the lack of a formal notification record should not extend the deadline, the court emphasized the public interest in finality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; The right of appeal must be exercised within 60 days of notification, and the absence of a formal notification record does not suspend this mandatory deadline.

Parole chiave

Generato dall'IA
statutory appeal deadline notification record absence public interest finality improcedible appeal legal costs allocation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 1 c.p.c.
Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenutoche il ricorso sia improcedibile e ha formulato proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art.
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenutoche il ricorso sia improcedibile e ha formulato proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art.
Art. 51 c.p.c.
Art. 52 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il collegio definitoil giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c.Ai sensi dell'art.
d.P.R. n. 115/2002, Art. 13, comma 1-quater
96 c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 380-bis c.p
380-bis, comma 1, c.p.c.La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., ladecisione del ricorso da parte del collegio.La controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza.CONSIDERATO CHE1.
art. 325 c.p
art. 96 c.p
380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il collegio definitoil giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c.Ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. un., n. 9611/2024
Cass., sez. un., n. 21349/2022
Cass., sez. un., n. 24724/2024
Cass., sez. un., n. 19475/2024
Patricolo e altri c. Italia, CEDU, 23 maggio 2024
sez. un.,n. 9611/2024
sez. un., n.21349/2022
per tutte Cass., sez. un., n.21349/2022).

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Testo completo

troNIM WAVE s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Michele AntonioLombardo unitamente all’avvocato Lorenzo Emanuel Conti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3098/2024,depositata il 18/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere Chiara Besso Marcheis.Numero registro generale 3861/2025Numero sezionale 1263/2026Numero di raccolta generale 14244/2026Data pubblicazione 14/05/2026PREMESSO CHE1. La società Botany s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Milano n. 3098/2024, pubblicata il 18 novembre 2024,che ha rigettato il gravame da essa proposto contro la sentenza delTribunale di Milano che aveva rigettato l’opposizione al decreto che leaveva ingiunto di pagare euro 10.548,01 in favore della società Nim Waves.r.l., nonché la sua domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto edi risarcimento del danno.Resiste con controricorso Nim Wave s.r.l.2.

Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenutoche il ricorso sia improcedibile e ha formulato proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., ladecisione del ricorso da parte del collegio.La controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza.CONSIDERATO CHE1. La Corte anzitutto rileva l’assenza di incompatibilità del componente delcollegio consigliere Trapuzzano, che ha formulato la proposta di definizioneanticipata.

Le sezioni unite di questa Corte hanno infatti precisato che ilconsigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione di cuiall’art. 380-bis c.p.c. può fare parte, ed eventualmente essere nominatorelatore, del collegio investito della decisione del giudizio, non versando insituazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51 e 52 c.p.c., dato chetale proposta non ha una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva; la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente non si configura d’altro cantoquale fase distinta che abbia carattere di autonomia, con contenuti efinalità di riesame e di controllo della proposta stessa (così Cass., sez. un.,n. 9611/2024).Numero registro generale 3861/2025Numero sezionale 1263/2026Numero di raccolta generale 14244/2026Data pubblicazione 14/05/20262.

Preliminare all’esame dei quattro motivi di ricorso è la verifica dellaprocedibilità del medesimo. Nel ricorso la ricorrente dichiara che lasentenza impugnata è stata pubblicata il giorno 18 novembre 2024 ed èstata notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 3 dicembre2024.Agli atti – come riconosce la stessa ricorrente nella richiesta di decisione –risulta però unicamente la copia autentica della sentenza, ma non larelazione di notificazione.Considerato che il ricorso è stato notificato in data 31 gennaio 2025,quando erano ormai decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione dellasentenza, non opera il principio che esenta dalle formalità di deposito dellacopia della sentenza notificata nel caso di intervallo, tra pubblicazionedella sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine cosiddetto breve(cfr.

Cass. n. 11386/2019 e Cass. n. 17066/2013). Secondo lagiurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte, la dichiarazionedell’avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso percassazione costituisce infatti l’attestazione di un fatto processuale idoneo afare decorrere il termine breve di impugnazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c.e, in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, la impegnaa subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo adessa, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., l’onere di depositare neltermine ivi previsto copia della sentenza munita della relazione dinotificazione.La conseguenza è la improcedibilità del ricorso quando - come avvenutonel caso in esame - la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto lanotificazione della sentenza impugnata, depositando copia autentica dellasentenza priva però della relazione di notificazione e di taledocumentazione non abbia effettuato la produzione neppure la partecontroricorrente e il tempo decorso tra la pubblicazione della sentenzaimpugnata e la notificazione del ricorso sia, come nel caso di specie,Numero registro generale 3861/2025Numero sezionale 1263/2026Numero di raccolta generale 14244/2026Data pubblicazione 14/05/2026superiore a sessanta giorni (in tal senso cfr. per tutte Cass., sez. un., n.21349/2022).

La previsione è d’altro canto funzionale al riscontro da partedella Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (quindi nondisponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale- della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, unavolta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto conl'osservanza del termine breve. Si tratta di incombente che non viola né ildiritto di difesa, né il principio del giusto processo e non è neppureespressione di eccessivo formalismo, in ragione del fatto che si tratta diadempimento tutt’altro che oneroso e complesso, finalizzato a verificarenell’interesse pubblico il passaggio in giudicato della decisione di merito (siveda al riguardo la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo 23maggio 2024, Patricolo e altri c.

Italia, nonché Cass. n. 24724/2024 eCass. n. 19475/2024). Va infine precisato che le pronunzie alle quali fariferimento la ricorrente nella richiesta di decisione, che comporterebberoa suo avviso la rimessione della questione alle sezioni unite della Corte, siriferiscono non all’ipotesi in esame, del mancato deposito della relazionedella notificazione della sentenza impugnata, ma alla diversa ipotesi deldeposito di una copia autentica della sentenza impugnata priva della data,del numero e dell’attestazione della cancelleria dell’avvenutapubblicazione.3.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il collegio definitoil giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariNumero registro generale 3861/2025Numero sezionale 1263/2026Numero di raccolta generale 14244/2026Data pubblicazione 14/05/2026a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, cheliquida in euro 3.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali(15%) e accessori di legge, nonché al pagamento di euro 3.500 ancora infavore della controricorrente, ai sensi del comma 3 dell’art. 96 c.p.c., e alpagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensidel comma 4 dell’art. 96 c.p.c.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci