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Ordinanza — n. 14243/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to parties' settlement agreement and mutual withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14243/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a formal settlement agreement signed by both parties. The appellant, A.M. Motori s.r.l., withdrew its request against the Court of Appeal of Naples, which was accepted by the respondent, Michele Esposito. Consequently, the litigation was terminated without any further judicial pronouncement on the merits or litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished when parties reach a settlement agreement and mutually withdraw the request, terminating the litigation without a substantive ruling.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal settlement agreement mutual withdrawal extinguishment of proceedings transazione giudiziale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
L’atto risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. e va pertantodichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.A fronte dell’adesione del controricorrente, non vi è pronuncia sulle spesedel presente giudizio ai sensi dell’ultimo comma dell’art.
Art. 391 c.p.c.
e va pertantodichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.A fronte dell’adesione del controricorrente, non vi è pronuncia sulle spesedel presente giudizio ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.
art. 390 c.p
L’atto risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c.
art. 391 c.p
e va pertantodichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.A fronte dell’adesione del controricorrente, non vi è pronuncia sulle spesedel presente giudizio ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.

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Testo completo

e Di Meglio;-ricorrente-controESPOSITO MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Iacono;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3863/2020,depositata il 17/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere Chiara Besso Marcheis.Numero registro generale 4704/2021Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 14243/2026Data pubblicazione 14/05/2026PREMESSO CHE1. La società A.M. Motori s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avversola sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3863/2020.Michele Esposito ha resistito con controricorso.2.

L’8 maggio 2026 è stato depositato atto di “rinuncia alla domanda conaccettazione di parte resistente a seguito di intervenuta transazione”,sottoscritto dalle parti e dai loro difensori. In tale atto, premesso che nellemore del giudizio di cassazione le parti hanno raggiunto un accordotransattivo che ha posto fine alla lite con “impegno reciproco adabbandonare il giudizio previa rinuncia al ricorso da parte della A.M.Motori accettata da parte resistente”, la ricorrente dichiara di rinunciare“alla domanda e al relativo ricorso per cassazione [..] con compensazionedelle spese e compensi di lite” e il controricorrente dichiara di “accettaretale rinuncia con relativa compensazione delle spese e compensi di lite”.3.

L’atto risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. e va pertantodichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.A fronte dell’adesione del controricorrente, non vi è pronuncia sulle spesedel presente giudizio ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci