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Ordinanza — n. 14151/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax payment notice due to failed postal delivery of notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14151/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a lower court ruling that had upheld the validity of a tax payment notice. The taxpayer argued that the required postal recommendation was not delivered because the recipient had moved, citing a postal receipt indicating a transfer. The court accepted this fact as an impediment to knowledge, overturning the lower court's finding of valid notification and remanding the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 116, 140 c.p.c.; A notification is deemed ineffective if the postal agent certifies the recipient's transfer, thereby preventing the addressee from knowing the act.

Parole chiave

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civil procedure notification postal recommendation delivery recipient transfer impediment tax payment notice validity cassation remand tempestività dell'inoltro tardivo pagamento delle spese opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 116 c.p.c.
Art. 140 c.p.c.
097 2011 01133827558 000) acausa della mancata consegna della raccomandata informativa previstadall’art. 140 c.p.c. (CAD) comprovata dalla cartolina di ricevimento prodottain atti dall’Ader.
art. 140 c.p
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva appello avverso lasentenza con la quale il Giudice di pace di Roma aveva accolto la domandadi Lauciani Giada di annullamento di una intimazione di pagamento pernullità della notifica ex art. 140 c.p.c.
art. 143 c.p
(per mancanza della raccomandataNumero registro generale 17336/2024Numero sezionale 433/2026Numero di raccolta generale 14151/2026Data pubblicazione 14/05/2026informativa) della sottesa cartella di pagamento e di un preavviso di fermo(quale atto interruttivo notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 32201/2018
Cass. n. 2959/2012
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Testo completo

4 emesso dal Tribunale di Roma in data31/01/2024 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta;1. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva appello avverso lasentenza con la quale il Giudice di pace di Roma aveva accolto la domandadi Lauciani Giada di annullamento di una intimazione di pagamento pernullità della notifica ex art. 140 c.p.c. (per mancanza della raccomandataNumero registro generale 17336/2024Numero sezionale 433/2026Numero di raccolta generale 14151/2026Data pubblicazione 14/05/2026informativa) della sottesa cartella di pagamento e di un preavviso di fermo(quale atto interruttivo notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c. in difetto dellericerche sull’effettiva residenza della destinataria), con conseguenteprescrizione quinquennale del credito.

Il giudice di prime cure aveva accoltol’opposizione ritenendo che fra la presunta notifica della cartella el’intimazione fossero comunque trascorsi più di cinque anni e che, dunque,l’obbligazione si fosse estinta per avvenuta prescrizione.2. Il Tribunale di Roma accoglieva il gravame e, per l’effetto, dichiarava laregolarità dell’intimazione di pagamento e la conseguente debenza dellesomme colà indicate, affermando che l’AdER, a differenza di quantosostenuto dal giudice di prime cure, si era costituita regolarmente, che,quanto alla cartella di pagamento, la notifica era regolarmente avvenuta aisensi dell’art. 140 c.p.c. attraverso il deposito della relata presso l’albopretorio della Casa comunale ed il successivo inoltro della letterainformativa, che, avuto riguardo al preavviso di fermo, la notifica eraanch’essa valida, avendo il messo, rilevata la irreperibilità assoluta delladestinataria e richiesta la visura, depositato l’avviso di deposito presso laCasa comunale (con relativo perfezionamento l’ottavo giorno successivo atale data) e che, infine, in data 14.1.2022 AdER aveva notificato via pecl’intimazione di pagamento impugnata entro il termine di prescrizionequinquennale dall’ultimo atto interruttivo.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Giada Laucianisulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si ècostituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. IlComune di Bassano in Teverina non ha svolto difese.A fronte di proposta di definizione accelerata formulata dal consigliereall’uopo delegato, la Lauciani ha depositato istanza di decisione,depositando successivamente memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 116 e 140 c.p.c., per non aver il tribunale rilevato che laraccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito alla casaNumero registro generale 17336/2024Numero sezionale 433/2026Numero di raccolta generale 14151/2026Data pubblicazione 14/05/2026comunale della prodromica cartella di pagamento non era stata a leiconsegnata a causa del suo trasferimento altrove attestato dall’agentepostale incaricato della consegna.1.1.

Il motivo è fondato.Invero, la ricorrente ha precisato di aver, con le note autorizzate conclusivedel 6.12.2022 depositate in primo grado dinanzi al Giudice di pace di Roma(cfr. pag. 3), eccepito, tra l’altro, il mancato perfezionamento della notificadella cartella di pagamento opposta (n. 097 2011 01133827558 000) acausa della mancata consegna della raccomandata informativa previstadall’art. 140 c.p.c. (CAD) comprovata dalla cartolina di ricevimento prodottain atti dall’Ader. In particolare, la medesima ha evidenziato, corroborandola deduzione tramite la riproduzione del documento nel corpo del ricorso,che l’avviso di ricevimento della cd.

CAD riportava l’attestazione da partedell’agente postale del suo trasferimento (“destinatario trasferito”), conconseguente mancata consegna della notizia di avvenuto deposito dellacartella esattoriale presso la Casa Comunale. L’eccezione è stata ripropostain appello a pagina 4 della comparsa di costituzione.Essendo il trasferimento annoverabile fra i fatti impeditivi della conoscibilitàdell'avviso della raccomandata informativa (Cass. n. 32201/2018; n.2959/2012), si impone l’accoglimento del ricorso, con conseguentecassazione della sentenza e rinvio della causa per nuovo esame al Tribunaledi Roma, il quale provvederà anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche perle spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma in persona di altrogiudice.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 24.2.2026.Il PresidenteDott. Giuseppe Tedesco