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Ordinanza — n. 13984/2026 — snciv Generato dall'IA

Court orders correction of Cassation order omitting lawyer fee distribution under Art. 93 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13984/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the correction of a previous order that failed to include a distribution clause for the opposing counsel's fees. The lower court had omitted the ex Article 93 CPC provision despite the opposing party's formal request, an error deemed material. Consequently, the court mandated the addition of the specific fee distribution to the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 93 c.p.c.; Art. 287, 288 c.p.c.: The omission of a mandatory distribution clause for opposing counsel fees constitutes a material error subject to correction under Articles 287 and 288 of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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material error correction opposing counsel fees Article 93 CPC omission of distribution Cassation procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 93 c.p.c.
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U n. 4353/2023
è frutto di errore materiale epuò essere corretta con le forme previste dagli art.287, 288 c.p.c.,secondo l’orientamento interpretativo consolidato di questa Corte dilegittimità (Cass. Sez. U n. 4353/2023, per tutte);
Sez. U n. 4353/2023
Sez. U n. 4353/2023, per tutte);

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Testo completo

uattrodi S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Accarino-già ricorrente-controMiscione Nicola, rappresentato e difeso dall'avvocato Germano Margiotta-già controricorrente-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.28526/2025 depositata il 28/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere Tiziana Maccarrone.Numero registro generale 1421/2026Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13984/2026Data pubblicazione 13/05/2026RILEVATO CHE:-nell’ordinanza della Corte di Cassazione n.28526/2025, depositata in data28.10.2025, che ha respinto il ricorso per cassazione proposto daQuattrodì s.r.l., è stata omessa la pronuncia ex art.93 c.p.c., di distrazionea favore del difensore del controricorrente, avv.

Germano Margiotta, deglionorari e delle spese, pur ritualmente proposta nel controricorso;-il procedimento di correzione di errore materiale è stato aperto d’ufficio aseguito della segnalazione dell’errore e per l’adunanza fissata Quattrodìs.r.l., ritualmente avvisata, non ha depositato memoria;-l’omissione della pronuncia ex art.93 c.p.c. è frutto di errore materiale epuò essere corretta con le forme previste dagli art.287, 288 c.p.c.,secondo l’orientamento interpretativo consolidato di questa Corte dilegittimità (Cass. Sez. U n. 4353/2023, per tutte);

P.Q.MDispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n.28526/2025, depositata in data 28.10.2025, nel senso che nel dispositivo,a pag. 6, dopo la condanna della parte ricorrente Quattrodì s.r.l. alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore delcontroricorrente Nicola Miscione, che liquida in euro 2.400,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassaAvvocati. , si deve aggiungere e leggere: Dispone, ex art.93 c.p.c.,la distrazione delle spese processuali, come liquidate, a favore deldifensore di Nicola Miscione, avv.

Germano Margiotta, dichiaratosiantistatario .Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex artt. 288,co. 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, co 5, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 06/05/2026.La Presidente Linalisa Cavallino