Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13682/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders cessation of proceedings with offset expenses after parties request it following presidential extinction decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13682/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted a joint request to fix a hearing under Article 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure, despite a prior presidential decree extinguishing the case. The applicants, having renounced their main and incidental appeals, sought a declaration of cessation of the subject matter with offset expenses. The Court ruled that while the presidential decree would have finalized the case, the parties' specific request for cessation was timely and meritorious, thus ordering the proceedings to end with expenses fully compensated between them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 co. 3 c.p.c.; When parties request a hearing to define a cassation case following a presidential extinction decree, the Court may order cessation of the subject matter with offset expenses if the parties demonstrate a legitimate interest in such a pronouncement.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessation of proceedings offset expenses presidential extinction decree joint request hearing Article 391 CPC interest in cessation Cassation Court

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 co. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U n. 19980/2014
Cass. n. 21797/2025
Sez. U n. 19980/2014
Sez. U n. 19980/2014, in motivazione, pag.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e difesa dall'avvocato Giovanni Puoti e dall’avvocatoGiuseppe Lomonaco-ricorrente-controLelli Massimiliano, Lecidi Design s.a.s. di Lelli Massimiliano e C. in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatoLuigi Mancini e dall’avvocato Mario Persichetti-controricorrenti, ricorrenti incidentali-a seguito del decreto presidenziale n. 1533/2026 di estinzione del giudiziodi cassazione R.G. 17863/2025, avente a oggetto la sentenza della Corted'Appello di Roma n. 4543/2025 depositata il 17/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere Tiziana Maccarrone.Numero registro generale 17863/2025Numero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 13682/2026Data pubblicazione 11/05/2026RILEVATO CHE:1.TEFIM s.r.l. -già ricorrente principale-, Massimiliano Lelli e LecidiDesign s.a.s. -già controricorrenti incidentali- hanno proposto il 28.1.2026istanza congiunta di fissazione di udienza ex art.391 co 3 c.p.c., dopol’emissione del decreto presidenziale n.1533/2026 del 23.1.2026 che hadichiarato estinto il giudizio di cassazione.

Gli istanti hanno insistito intutte le richieste formulate con la precedente istanza congiunta del16.1.2026, evidenziando di avere sì rinunciato al ricorso principale e alricorso incidentale, ma di avere chiesto anche la declaratoria di cessazionedella materia del contendere a spese compensate, con ordine dicancellazione della trascrizione della domanda giudiziale originaria.Prima della data dell’adunanza camerale fissata ex art.391 co 3 c.p.c.TEFIM s.r.l., Massimiliano Lelli e Lecidi Design s.a.s. hanno depositatomemoria, nella quale hanno dichiarato di aver ottenuto la cancellazionedella trascrizione della domanda giudiziale originaria e di non avere più,quindi, interesse alla relativa pronuncia; hanno insistito per la declaratoriadi cessazione della materia del contendere a spese compensate.All’esito della camera di consiglio del 7-5-2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.CONSIDERATO CHE:1.In primo luogo, l’istanza di fissazione dell’udienza è statatempestivamente proposta, nel rispetto del termine di dieci giorni previstodall’art.391 co 3 c.p.c., che decorre dalla data di comunicazione deldecreto ed è perentorio.Inoltre, si osserva che con la richiesta ex art.391 co. 3 c.p.c. le partiprovocano la definizione del giudizio di cassazione (nei limiti emergenti dalcontesto della norma) a opera del Collegio, sollecitando l’emissione di unprovvedimento che supera il decreto presidenziale, da intendere revocatocon la verifica di ammissibilità del ricorso allo strumento utilizzato (cfr.Cass.

Sez. U n. 19980/2014, in motivazione, pag. 26).Numero registro generale 17863/2025Numero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 13682/2026Data pubblicazione 11/05/2026Nella fattispecie, la richiesta congiunta di dichiarazione di cessazionedella materia del contendere a spese compensate deve essere accolta, inquanto la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione avrebbecomportato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. n.21797/2025) e, diversamente, gli istanti hanno interesse alla pronunciache attesti il sopravvenuto venir meno ab origine di ogni interesse alladefinizione giudiziale della controversia.

P.Q.MLa Corte dichiara la cessazione della materia del contendere;spese del giudizio di legittimità integralmente compensate tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione il 6.5.2026La PresidenteLinalisa Cavallino