Cassation appeal dismissed for late filing; appeal filed after semester deadline expired.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the statutory semester deadline. The appellant, Cipressa, challenged a condominium resolution, but the appeal was notified on January 7, 2021, after the deadline of January 5, 2021, had passed. The court ruled that the delay rendered the procedural request untimely and non-justiciable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002; Art. 366 c.p.c.: A cassation appeal filed after the expiration of the semester deadline is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ricorrente-controCONDOMINIO “ARIOSTO” di Via Ariosto 42, in Lecce, rappresentato edifeso dall'avvocato Giuliana Anna Maria Angelini;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 524/2020, pubblicatail 5/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere Chiara Besso Marcheis.Numero registro generale 3159/2021Numero sezionale 694/2026Numero di raccolta generale 13679/2026Data pubblicazione 11/05/2026PREMESSO CHE1. Mariagrazia Cipressa ricorre per cassazione avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Lecce del 5 giugno 2020 n. 524, che ha accolto il primomotivo di gravame della ricorrente, dichiarando tempestivamente propostal’impugnativa della delibera condominiale del 15 giugno 2011, e harigettato nel merito la predetta impugnativa.Resiste con controricorso il Condominio “Ariosto”, che anzitutto eccepiscel’inammissibilità del ricorso per tardività.CONSIDERATO CHE1.
Preliminare all’esame dei tre motivi di ricorso è la verifica dellatempestività della proposizione del medesimo contestata dalcontroricorrente.Il ricorso è stato notificato in data 7 gennaio 2021, come risulta dallaricevuta di accettazione del plico notificato dal difensore della ricorrente aisensi della legge n. 53/1994. La sentenza impugnata è stata pubblicata indata 5 giugno 2020, cosicché il termine semestrale per l’impugnazione,applicabile in quanto il processo è iniziato nel 2011, scadeva il 5 gennaio2021.2. Il ricorso è pertanto stato notificato tardivamente e va dichiaratoinammissibile.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente cheliquida in euro 2.400, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generaliNumero registro generale 3159/2021Numero sezionale 694/2026Numero di raccolta generale 13679/2026Data pubblicazione 11/05/2026(15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato GiulianaMaria Angelini che si è dichiarata antistataria.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 19 marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa