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Ordinanza Interlocutoria — n. 13395/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal against disciplinary sanctions for a notary, ordering a new hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13395/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the notary's revocation appeal against disciplinary sanctions imposed for maintaining multiple secondary offices and handling transactions without proper provenance titles. The notary argued that the court erred in fact by ignoring statistical data showing only a small percentage of contested acts were problematic and requested a conversion of the suspension into a monetary fine. The court rejected these claims, noting that the procedural conditions for a decision at this stage were not met, and instead ordered the case to be rescheduled for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 26, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2011; When a revocation appeal against a disciplinary decision lacks the necessary conditions for immediate judgment, the court must fix a new hearing rather than decide on the merits.

Parole chiave

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revocation appeal disciplinary sanctions notary profession procedural conditions new hearing statistical evidence suspension conversion sanzione disciplinare del notaio

Disposizioni normative citate

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Art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011
art. 1175 c.c
art. 112 c.p
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Testo completo

ricorrente -controCONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI CATANIA ECALTAGIRONE, in persona in persona del Presidente legalerappresentante pro tempore Vincenzo Vacirca, rappresentata e difesadagli Avv.ti Remo Danovi e Matteo Gozzi- controricorrente-e nei confronti diNumero registro generale 23646/2025Numero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 13395/2026Data pubblicazione 09/05/2026PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTESUPREMA DI CASSAZIONEPROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTED’APPELLO DI PALERMO- intimate -avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26290/2025,depositata il 27 settembre 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6maggio 2026 dal consigliere Francesco Cortesi.Rilevato che:il notaio Giuseppe Dottore ha proposto ricorso per la revocazionedell’ordinanza della Corte di Cassazione indicata in epigrafe, che harespinto l’impugnazione dal medesimo proposta avverso la pronunziadella Corte d’appello di Palermo n. 300/2020, resa nel procedimentodisciplinare a suo carico;detta pronunzia, in particolare, aveva confermato la decisione dellaCommissione Regionale di Disciplina sui Notai per la Sicilia del 20gennaio 2020, con la quale era stata comminata al notaio Dottore lasanzione disciplinare dell’avvertimento e quella della sospensione percomplessivi mesi sei, per le seguenti violazioni:a) degli artt. 10, 12, 31 lett.

f) del Codice deontologico e degli artt.26 e 147 lett.

b) della Legge Notarile, per aver egli mantenuto, nelperiodo gennaio/luglio 2018, più di uno studio secondario (uno inCatania e uno in Licodia Eubea), in violazione del principio della unicitàdello studio secondario, ricevendo o autenticando, nel medesimoperiodo, numerosi atti, non soltanto in luoghi diversi dal suo studioprincipale e dall’ufficio secondario, ma anche presso istituti bancari(sanzione dell’avvertimento);Numero registro generale 23646/2025Numero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 13395/2026Data pubblicazione 09/05/2026b) degli artt. 10, 12, 31 lett.

f) del Codice deontologico e degli artt.26 e 147 lett.

b) della Legge Notarile, per aver ricevuto, fra l’ottobre2016 e l’agosto 2017, diversi atti di compravendita in cui non eraindicato il titolo di provenienza o veniva dichiarata, quale provenienzain favore del venditore, l’intervenuta usucapione non accertatagiudizialmente, alcuni dei quali atti, tra l’altro, privi di riferimento allagaranzia per evizione (sanzione della sospensione pari a mesiquattro);c) degli artt. 10, 12, 31 lett.

f) del Codice deontologico e degli artt.26 e 147 lett.

b) della Legge Notarile, per aver ricevuto due atti dicompravendita (rep. n. 10876 e rep. n. 11235) aventi ad oggettofabbricati rurali censiti nel Catasto Terreni non dichiarati nel CatastoIl ricorso per revocazione sviluppa quattro motivi, illustrati dasuccessiva memoria;il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Catania e Caltagirone hadepositato controricorso;il contraddittorio è stato esteso anche alla Procura generale dellaRepubblica presso la Corte di cassazione e alla Procura generale dellaRepubblica presso la Corte d’appello di Catania, che non hanno svoltodifese.Considerato che:1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta un errore percettivo sulterzo motivo del suo ricorso originario, assumendo che la pronunziaimpugnata lo avrebbe rigettato svolgendo considerazioni in ordine alla«conferma dell’atto nullo», quando la censura proposta concerneva ladiversa questione della «inapplicabilità della sanzione di nullità aifabbricati collabenti»;Numero registro generale 23646/2025Numero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 13395/2026Data pubblicazione 09/05/2026con il secondo motivo, il ricorrente denunzia un errore sulla naturaprocessuale del secondo motivo del ricorso originario, assumendo chequesta Corte avrebbe «scambiato una censura processuale per una dimerito», scrutinando la censura come se avesse ad oggettol’applicazione dell’art. 1175 c.c. anziché, come in effetti, la violazionedell’art. 112 c.p.c.;il terzo motivo denunzia un «errore di fatto sulla sistematicità dellacondotta (dati numerici)»; ad avviso del ricorrente, la pronunziaimpugnata avrebbe errato nella «percezione dei dati documentali cheescludono la “sistematicità” della condotta», in particolare «ignorandoche gli atti contestati erano solo 10 su un totale di 1.500 rogatinell’anno (pari allo 0,66%)»;il quarto motivo, formulato in via di subordine, invoca laconversione della sanzione sospensiva in pecuniaria, in applicazionedel «principio di uguaglianza e proporzionalità alla luce di un fattosopravvenuto: la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n.29/2025», relativa a diversa fattispecie, nella quale lo stesso ConsiglioNotarile di Catania aveva acconsentito alla conversione in sanzionepecuniaria per presunte violazioni ben più gravi.2.Rileva la Corte che non ricorrono le condizioni per definire ilprocedimento in questa fase e che deve perciò essere fissata udienzaex art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011, P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in camera diconsiglio partecipata ai sensi dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 150del 2011.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione, il 6 maggio 2026.La Presidente Linalisa Cavallino