Cassation court dismisses claim for equitable compensation when applicant's identity differs from original civil judgment parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Leda Cicchetti's appeal against the Rome Court of Appeal's refusal to grant equitable compensation. Cicchetti argued that errors in her birth date and tax code in prior proceedings required correction, but the lower court held that the identity of the party must match the original civil judgment exactly. The court ruled that the judge of equitable compensation lacks the authority to correct material errors in the underlying proceedings or to recognize a different party as the victim of the delay.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 comma 3 l. 89/2001; Art. 287 c.p.c.: The judge of equitable compensation cannot correct material errors in the underlying proceedings or grant compensation to parties not identified by name, surname, residence, and tax code in the original judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
vvocato STANISCIA NICOLA, chela rappresenta e difende;-ricorrente-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIADEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che lo rappresenta e difende;-controricorrente-Avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 967/2023depositato il 15/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/11/2025 dalConsigliere ANTONIO SCARPA.Numero registro generale 6869/2024Numero sezionale 2710/2025Numero di raccolta generale 13237/2026Data pubblicazione 07/05/2026Leda Cicchetti ha proposto ricorso contro il decreto reso in data 15settembre 2023 dalla Corte d’appello di Roma.Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.La Corte d’appello di Roma ha respinto le opposizioni ex art. 5-terdella l. n. 89 del 2001 inerenti a due domande di equa riparazioneavanzate da Leda Cicchetti, successivamente riunite, stante lamancanza di “esatta corrispondenza tra la ricorrente e il soggetto cheè stato parte del giudizio presupposto, indicato … con una diversadata di nascita e un diverso codice fiscale”.
Il provvedimentoimpugnato ha affermato che “[a] nulla rileva la certificazioneanagrafica e la nota dell’Agenzia delle Entrate depositatadall’opponente con gli affermati dati identificativi corretti della sig.Leda Cicchetti, in difetto di correzione dei provvedimenti che hannochiuso i due giudizi civili in esito ai quali è stata avanzata domanda exL. n. 89/01 perché, come correttamente rilevato dal ConsigliereDesignato, non spetta al giudice dell’equa riparazione provvedere intal senso ove risulti l’esistenza dell’errore materiale (plurimo, nel casodi specie), che inficia il giudizio presupposto, in quanto ciòpresuppone un accertamento di fatto che la legge demanda allacompetenza funzionale del giudice del provvedimento che chiude quelgiudizio e che ne impedisce la verifica in questa sede”.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il ricorso di Leda Cecchetti lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 112, 115, 116 e 287 c.p.c., nonché dell’art.2697 c.c., per aver la Corte d’appello di Roma ritenuto che l’erronea2 di 4Numero registro generale 6869/2024Numero sezionale 2710/2025Numero di raccolta generale 13237/2026Data pubblicazione 07/05/2026indicazione del codice fiscale della ricorrente nei procedimentipresupposti non poteva essere corretta dal giudice dell’equariparazione.2.-Il ricorso è manifestamente infondato.3. - Il diritto all’equa riparazione in caso di violazione del termineragionevole del processo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dellaConvenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertàfondamentali, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, spetta a chisia stato parte di detto processo ed abbia perciò subito un dannopatrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata.L’individuazione di chi sia stato parte del giudizio presupposto, e siaperciò legittimato ad agire per l’equa riparazione, va fatta perrelationem sulla base delle indicazioni contenute nell’atto introduttivodi tale giudizio in ordine al nome, al cognome, alla residenza e alcodice fiscale dell'attore e del convenuto (ovvero, se si tratti dipersona giuridica o altro ente, in odine alla denominazione eall'organo o ufficio che ne abbia la rappresentanza).Anche a tal fine, unitamente al ricorso recante la domanda di equariparazione deve essere depositata copia autentica dell'atto dicitazione, del ricorso, delle comparse e delle memorie relativi alprocedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.Alla stregua dell'art. 3, comma 3, della l. n. 89 del 2001, il giudicedell’equa riparazione deve invitare la parte a rimediareall’insufficienza della prova nella fase monitoria del procedimento, manon può certamente accordare il diritto a soggetti diversi da quelliidentificati mediante nome, cognome, residenza e codice fiscale nelprocesso presupposto.3 di 4Numero registro generale 6869/2024Numero sezionale 2710/2025Numero di raccolta generale 13237/2026Data pubblicazione 07/05/2026Né può darsi al giudice dell’equa riparazione il potere di correggere idati identificativi delle parti del procedimento nel cui ambito laviolazione dell’art. 6 § 1 CEDU si assume verificata.Il rimedio offerto dalla norma dell'art 287 c.p.c. riguarda soltanto glierrori materiali in cui sia incorso il giudice stesso, anche se le parti viabbiano dato in qualche modo occasione, e la cui individuazione,nonché il modo di correggerli, siano chiaramente deducibili dalcontesto del provvedimento sottoposto a rettifica.Infine, la verifica dell’identità del soggetto che agisce per ottenerel’equa riparazione rispetto al soggetto che sia stato parte del giudiziopresupposto si riduce in un apprezzamento di fatto, sindacabile insede di legittimità solo nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.4. - Il ricorso va perciò rigettato, regolandosi secondo soccombenzale spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato indispositivo.Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento delcontributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui alcomma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228.
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso infavore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in € 740,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, l’11 novembre 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI4 di 4