Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the cassation request under civil procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the cassation appeal. The appellant, represented by Modestino Acone and Carmela Festa, voluntarily renounced the request against TE.CH.IM. SRL and Unipol Assicurazioni SPA, a move accepted by the opposing parties. Relying on Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, the court ruled that no further judicial action was necessary, resulting in the immediate termination of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the court must declare the case closed without addressing the merits of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 25075/2025Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 13215/2026Data pubblicazione 07/05/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 25075/2025DECRETOsul ricorso proposto da:rappresentati e difesi dagli avvocati MODESTINO ACONE,CARMELA FESTA;- ricorrenti -controTE.CH.IM. SRL, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DIRIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato EMILIO PAOLOSANDULLI che la rappresenta e difende;- controricorrente –nonché controUNIPOL ASSICURAZIONI SPA;- intimata –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diNapoli n.5063/2025 pubblicata in data 20 ottobre 2025;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da FESTA CARLANTONIO,VASSALOTTI COSTANZA, accettata dalla controricorrente;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;Numero registro generale 25075/2025Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 13215/2026Data pubblicazione 07/05/2026ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 6/05/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia