Decreto — n. 13181/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA!Numero registro generale 17252/2022Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 13181/2026Data pubblicazione 07/05/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 17252/2022DECRETOsul ricorso proposto da:ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati MARIA PANSERA, STEFANIA SCAGLIONE;- ricorrente -controMARCO ARENA;- controricorrente –nonché controCONDOMINIO DI VIA NINO BIXIO 15 REGGIOCALABRIA, BARRECA PAOLO;- intimati –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diReggio Calabria n.427/2021 pubblicata in data 8 luglio 2021;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da ASSICURAZIONIGENERALI SPA, accettata dalla controricorrente;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;Numero registro generale 17252/2022Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 13181/2026Data pubblicazione 07/05/2026ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13181/2026 — snciv · Corte di Cassazione: n. 17252/2022DECRETOsul ricorso proposto da:ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati MARIA PANSERA, STEFANIA SCAGLIONE;- ricorrente -controMARCO ARENA;- controricorrente –nonché controCONDOMINIO DI VIA NINO BIXIO 15 REGGIOCALABRIA, BARRECA PAOLO;- intimati –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diReggio Calabria n.427/2021 pubblicata in data 8 luglio 2021;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da ASSICURAZIONIGENERALI SPA, accettata dalla controricorrente;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;Numero registro generale 17252/2022Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 13181/2026Data pubblicazione 07/05/2026ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;
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!Numero registro generale 17252/2022Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 13181/2026Data pubblicazione 07/05/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 17252/2022DECRETOsul ricorso proposto da:ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati MARIA PANSERA, STEFANIA SCAGLIONE;- ricorrente -controMARCO ARENA;- controricorrente –nonché controCONDOMINIO DI VIA NINO BIXIO 15 REGGIOCALABRIA, BARRECA PAOLO;- intimati –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diReggio Calabria n.427/2021 pubblicata in data 8 luglio 2021;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da ASSICURAZIONIGENERALI SPA, accettata dalla controricorrente;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;Numero registro generale 17252/2022Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 13181/2026Data pubblicazione 07/05/2026ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 5.5.2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia