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Decreto — n. 13122/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 13122/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of summary definition. The primary appellant and incidental appellant argued for the appeal's continuation, but the court found no objection raised within the statutory timeframe. Consequently, the proceedings were terminated under Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure, with costs shared between the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of summary definition within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
summary definition proposal deemed renunciation of appeal extinction of cassation proceedings forty day deadline costs sharing between parties

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 23913/2025Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 13122/2026Data pubblicazione 07/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art.

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Testo completo

tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Tizi- controricorrente, ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n.458/2025depositata il 26/08/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 23913/2025Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 13122/2026Data pubblicazione 07/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, inconsiderazione del dato che l’improcedibilità del ricorso evidenziata nellaproposta di definizione accelerata è ascrivibile sia al ricorrente principaleche al ricorrente incidentale (per non avere neppure il ricorrenteincidentale prodotto la relata di notifica della sentenza impugnata);

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino