Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposal within the statutory 40-day period. The court noted that the appellant, representing Ercolano Salvatore, did not act to preserve the right to a ruling while the other parties, including Per Anziani ETS and Condominio di Via San Cesareo, remained active. Consequently, the court declared the appeal deemed withdrawn and ordered cost compensation between the appellant and Giancarlo Iaccarino, who had joined the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
Parole chiave
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!Numero registro generale 2552/2026Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 13101/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONDataE pub blicazione 07/05/2026SECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 2552/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:ERCOLANO SALVATORE, difeso come in atti;controPER ANZIANI ETS, difesa come in atti (controricorrente);CONDOMINIO DI VIA SAN CESAREO N. 44 IN SORRENTO, difeso come in atti(controricorrente);IACCARINO GIANCARLO, difeso come in atti (controricorrente);PEPE ROBERTO + ALTRI (intimati);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità debbano essere compensate trala parte ricorrente e il controricorrente Iaccarino Giancarlo, che si è associato alricorso e ha chiesto l’accoglimento delle relative conclusioni, mentre debbanoessere liquidate in favore delle altre parti controricorrenti, a norma dell’art. 391,secondo comma, c.p.c., come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;compensa le spese del giudizio di legittimità tra la parte ricorrente e ilcontroricorrente Iaccarino Giancarlo;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàin favore delle altre parti controricorrenti, che liquida, per ciascuna di esse, inEuro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione, quanto alla Fondazione Soggiorno Sant’Antonio – CentroResidenziale per Anziani ETS, in favore del difensore antistatario.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 05/05/2026.IL CONSIGLIERE DELEGATODott.
Stefano Oliva