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Ordinanza — n. 13030/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows incidental appeal on new claim admissibility, remanding case for re-examination of social share liquidation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13030/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the first ground of the incidental appeal, ruling that the lower court erred in dismissing a claim regarding the liquidation of a deceased partner's social share. The court held that the judge should have applied the principle of iura novit curia to recognize the parties' intent to claim rights derived from the deceased partner's participation in the company. Consequently, the appealed judgment was quashed in part, and the case was remanded to the Court of Appeal for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 113 comma 1 c.p.c.; Art. 1362 c.c.: The judge must apply the principle of iura novit curia to recognize the substantive intent of the parties, allowing the admission of claims based on the preservation of the act's effects even if formally new.

Parole chiave

Generato dall'IA
iura novit curia new claim admissibility social share liquidation incidental appeal preservation of act remand for re-examination deceased partner rights

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 113 comma 1 c.p.c.
Art. 1362 c.c.
art. 2284 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6567/1986
Cass. n. 15299/2005
Cass. n. 10984/2021
Cass. n. 5832/2021
Cass. n. 8465/2018

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Testo completo

i unitamente all’avvocato Roberto Capria-ricorrente-Annunziata Romeo, Michelangelo Buccafurri, Maria ImmacolataBuccafurri, Giuseppe Buccafurri, Teresa Buccafurri, Maria CarmelaBuccafurri, Rosa Maria Elvira Buccafurri, rappresentati e difesi dagliavvocati Nicola Paolo Crucitti e Tiziano Balboni, elettivamentedomiciliati in Roma, presso lo studio dell’avv. Valentina MaggioliniDomenico Francesco Buccafurri, rappresentato e difeso dall’avv.Alessandro Tamiro-controricorrenti- ricorrenti incidentali-Buccafurri Daniele Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppe Panuccio-controricorrente al ricorso incidentale-Massimiliano Buccafurri, Antonina Modafferi, Nicola Morabito, MicheleMorabito, Filomena Morabito, Giuseppe Morabito-intimati-Numero registro generale 22192/2020Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 13030/2026Data pubblicazione 06/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n.291/2020 depositata il 06/04/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere Giuseppe Tedesco.Per quanto interessa in questa sede, il Tribunale di Reggio Calabria,con la sentenza n. 1908/2017 disponeva la divisione dell’asseereditario di Giovanni Baccafurri, deceduto il 20 giugno 1990, neiconfronti dei fratelli successibili ex lege, includendo, fra i beni oggettodi divisione, anche l’importo di euro 145.117,78, quale valore dellaquota del 60% detenuta dal de cuius nella s.n.c.

“Buccafurri Giovanni C.”, valore che i soci superstiti Natalina Buccafurri e DanieleAntonio Buccafurri (quest’ultimo quale erede di Michele Buccafurri)avrebbero dovuto liquidare in favore della massa ereditaria.Contro la sentenza proponevano distinti atti di appello NatalinaBuccafurri e Daniele Antonio Buccafurri.La Corte d’appello di Reggio Calabria, riunite le impugnazioni, le haaccolte, riconoscendo che il primo giudice, nel condannare i socisuperstiti al pagamento del valore della quota della “BuccafurriGiovanni C.” s.n.c., aveva pronunziato su una domanda nuova,come tale inammissibile, non essendo stata proposta negli attiintroduttivi del giudizio di primo grado, ma solo all’udienza del 17ottobre 2017, nella quale erano precisate le conclusioni.La Corte territoriale confermava la regolamentazione delle speseriguardanti il primo grado di giudizio, disponendo l’integralecompensazione delle spese del giudizio di appello tra le parti.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NatalinaBuccafurri sulla base di due motivi, cui resistono i sig.ri AnnunziataRomeo, Domenico Francesco Buccafurri, Michelangelo Buccafurri,Numero registro generale 22192/2020Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 13030/2026Data pubblicazione 06/05/2026Maria Immacolata Buccafurri, Giuseppe Buccafurri, Teresa Buccafurri,Maria Carmela Buccafurri, Rosa Maria Elvira Buccafurri e TeresaBuccafurri (quali eredi di Domenico Buccafurri) proponendo a lorovolta ricorso incidentale fondato su due motivi.Natalina Buccafurri e Daniele Antonio Buccafurri hanno depositatocontroricorso al ricorso incidentale, depositando anche la memoria.Tuttavia, tutti i ricorrenti incidentali, ad esclusione di AnnunziataRomeo e Domenico Francesco Buccafurri, hanno depositato atto dirinuncia al suddetto ricorso, accettata da Daniele Antonio Buccafurri.I sig.ri Massimiliano Buccafurri, Antonina Modafferi, Nicola Morabito,Michele Morabito, Filomena Morabito, Giuseppe Morabito sono rimastiintimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In primo luogo, si deve evidenziare che, vertendosi in una ipotesidi causa inscindibile, rinuncia al ricorso incidentale per cassazione, inquanto fatta solo da alcuni fra più ricorrenti, è senza effetto (cfr.Cass. n. 1502/1994).2. Con l’unico motivo del ricorso principale Natalina Buccafurricensura la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese delgiudizio di appello, che non andavano compensate, ma poste perintero a carico delle controparti soccombenti.Il primo motivo di ricorso incidentale denunzia la violazione degli artt.99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.

Si sostiene che laCorte d’Appello avrebbe errato nell’interpretazione e valutazione delcontenuto effettivo della domanda introduttiva, ritenendo “nuova” (edunque inammissibile) la domanda proposto all’udienza del 17ottobre 2002, la quale invece era già ricompresa nel themadecidendum introdotto con la domanda iniziale.Numero registro generale 22192/2020Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 13030/2026Data pubblicazione 06/05/2026Con il secondo motivo di ricorso incidentale si censura il medesimocontenuto della decisione sotto il profilo della violazione dell’art. 116c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., ponendo in evidenza unamolteplicità di elementi che rendevano palese l’effettiva volontàdell’originario attore.3.

Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato e il suoaccoglimento comporta l’assorbimento del secondo motivo dellostesso ricorso incidentale e del ricorso principale.Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione delcontenuto e della portata delle domande sottoposte alla suacognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli attinei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardoal contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibiledalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante(Cass. n. 9909/2025; n. 21087/2015).Al fine d'individuare il concreto contenuto della domanda giudiziale,occorre accertare la sostanziale portata di essa attraverso l'indaginesull'effettiva intenzione della parte istante, quale risulta, oltre che daltenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successiviscritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte stessa mira con la suapretesa, in altre parole con riguardo anche alle finalità che la parteintende perseguire (Cass. n. 10840/2003; n. 3041/2007).La Corte d’appello, nella ricostruzione della vicenda, evidenzia chenella iniziale domanda proposta da Michele Buccafurri fu ricompresala quota di partecipazione di Buccafurri Giovanni nella società in nomecollettivo Buccafurri Giovanni C. s.n.c.; quindi sottolinea l’erroneitàdi una simile indicazione, posto che, nelle società di persone, gli eredinon subentrano nella posizione del socio defunto, ma hanno soltanto,ai sensi dell’art. 2284 c.c., un diritto alla liquidazione della quota delNumero registro generale 22192/2020Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 13030/2026Data pubblicazione 06/05/2026loro dante causa.

Chiarisce ancora la Corte d’appello che la domandadi liquidazione della quota, proposta dagli eredi del socio defunto, haquale sola legittimata passivo la società e non gli altri soci;nondimeno, continua la sentenza impugnata, è sufficiente, ai fini dellarituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della società, lapresenza dei soci, purché risulti, attraverso l’interpretazione delladomanda, che l’attore abbia inteso agire per var valere il propriocredito nei confronti della società.Secondo la Corte d’appello, nelle indicazioni desumibili dagli attiintroduttivi, non era ravvisabile una domanda «tendente ad ottenerela liquidazione del valore della quota e, quindi, del relativo diritto dicredito caduto in successione».

Ergo – prosegue la sentenzaimpugnata - le richieste formulate in sede di precisazione delleconclusioni, trascritte a pag. 10 della sentenza impugnata, intese aottenere la condanna in solido della «convenuta Natalina Buccafurri,in solido con l’attore Daniele Buccafurri, quale erede dei defuntoMichele Buccafurri in favore dei sig.ri Natalina di Ciuccio e altri nellamisura della quota ai quali gli stessi hanno diritto [...]» costituivanodomande nuove, le quali, prosegue sempre la Corte d’appello, «nondella quota, concernendo, in invece, il corrispettivo della cessione diazienda (e non della quota sociale), avvenuta il 9 giugno 1990».In verità, in rapporto ai principi che debbono presiedere all’esattaindividuazione del contenuto della domanda, le richieste formulateall’udienza di precisazione delle conclusioni davano solo una vestegiuridica a una richiesta già presente nell’iniziale atto di citazione.Essendo fatti incontroversi, come riconosce la Corte d’appello, da unlato, che nella parte argomentativa dell’atto di citazione di MicheleBuccafurri, finalizzata a ottenere la ricostruzione della massaNumero registro generale 22192/2020Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 13030/2026Data pubblicazione 06/05/2026ereditaria e la divisione, era presente l’indicazione della quota dellasocietà di persone fra i beni compresi nell’asse, dall’altro, la presenzanella causa dei soci superstiti, concorrenti nella medesima eredità, ilproblema posto ai giudici di merito riguardava solamente laqualificazione giuridica di quella indicazione.

La quale, secondol’interpretazione oggetto di censura data dalla Corte d’appello, èrimasta priva di qualsiasi rilievo. È stato esattamente chiarito che, insede d'interpretazione della domanda giudiziale, da condursi dandoprevalenza alla ricerca della sostanziale volontà e dello scopoperseguito dalla parte, rispetto alla lettera delle espressioni usate,sono utilizzabili, in via analogica, i criteri d'ermeneutica negozialeposti dagli artt. 1362 e segg. c.c. ivi incluso, pertanto, quello dellaconservazione, cioè della preferenza da accordareall'interpretazione idonea ad assegnare effetti all'atto (Cass. n.6567/1986; n. 15299/2005; n. 10984/2021).Avuto riguardo all’inclusione della quota sociale fra i beni dell’asse, ilgiudice, nel proprio potere di qualificazione giuridica della fattispecie,avrebbe dovuto cogliere l’intenzione degli eredi di far valere i dirittiderivanti dalla partecipazione del socio defunto nella società dipersone.

La sede nella quale la domanda fu proposta (la divisionedell’eredità di socio defunto, alla quale erano chiamati comesuccessibili ex lege anche i soci superstiti, chiamati nel giudizio)rendeva più che palese una tale intenzioni degli eredi.In ordine al quantum, risulta, appunto, dalla stessa sentenzaimpugnata che in data 9 giugno 1990, i soci avevano effettuato lacessione dell’azienda. In rapporto a tale circostanza, la domanda,come precisata in sede di precisazione delle conclusioni, aveva fattoriferimento al prezzo di cessione piuttosto che al valore delle quote.Infatti, risulta che il primo giudice aveva utilizzato il prezzo diNumero registro generale 22192/2020Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 13030/2026Data pubblicazione 06/05/2026cessione quale parametro per determinare il valore di liquidazione;comunque sia anche in questo caso, non si pone un problema dinovità della domanda, ma di determinazione del quantum in rapportoai criteri legali, che la Corte d’appello avrebbe dovuto applicareautonomamente in ossequio al principio iura novit curia, di cui all'art.113, comma 1, c.p.c., il quale «importa la possibilità per il giudice diassegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapportidedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando lenorme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suoesame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi didiritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti» (Cass n.5832/2021; n. 8465/2018).In conclusione, deve essere accolto il primo motivo del ricorsoincidentale, e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appellodi Reggio Calabria in diversa composizione anche per le spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale; dichiaraassorbito il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale e il ricorsoprincipale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo delricorso incidentale accolto e rinvia, anche per la liquidazione dellespese di legittimità, innanzi alla Corte d'appello di Reggio Calabria, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, l’11 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe Grasso