Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12953/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties waived costs and appeal declared extinguished.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12953/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a formal withdrawal by the appellants before the hearing. Although the lower court had partially upheld the appeal regarding a contract termination, the parties subsequently submitted a joint act of renunciation accepted by the respondent. The court ruled that this withdrawal satisfied procedural requirements under the Code of Civil Procedure, resulting in the termination of the proceedings without further adjudication.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 co. 1 and co. 2 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant before the decision date extinguishes the proceedings, and the appellant's adherence to the withdrawal waives the request for cost exemption.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal of appeal extinction of proceedings waiver of costs Code of Civil Procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 co. 1 c.p.c.
Art. 390 co. 2 c.p.c.
Art. 13 DPR n. 115/2002

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

hito-ricorrente-controSacrestano Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato CesareMaurizio Conte-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 606/2021 depositatail 18/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere Tiziana Maccarrone.Olga Indraccolo e Domenico Tenore hanno proposto ricorso percassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce pubblicata inNumero registro generale 20139/2021Numero sezionale 598/2026Numero di raccolta generale 12953/2026Data pubblicazione 06/05/2026data 18.5.2021 e notificata il 22.5.2021, con la quale, in parzialeaccoglimento dell’appello proposto da Salvatore Sacrestano, era statorisolto il contratto preliminare concluso tra le parti il 21.3.2006 e OlgaIndraccolo e Domenico Tenore erano stati condannati a restituire allacontroparte € 23.000,00, oltre accessori.

Il ricorso per cassazione è statoarticolato su tre motivi, contenenti doglianze inquadrabili nell’ambitodell’art.360 co 1, n.3 o n.4 c.p.c.Salvatore Sacrestano ha depositato controricorso.l’11.3.2026, prima del suo svolgimento Olga Indraccolo e DomenicoTenore hanno depositato nel PCT atto di rinuncia, accettato da SalvatoreSacrestano, che ha aderito anche alla richiesta di nulla disporre a caricodei ricorrenti rinuncianti in ordine alle spese del giudizio di legittimità.RAGIONI DELLA DECISIONEL’atto di rinuncia, sottoscritto dalle parti personalmente e dal difensorenel rispetto del disposto dell’art.390 co 2 c.p.c., è intervenuto il19.1.2026, prima della data dell’adunanza fissata per la decisione delricorso:

è pertanto rispettato anche il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. epuò farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo.Salvatore Sacrestano, rappresentato dal suo procuratore munito deinecessari poteri, ha aderito alla rinuncia anche per quanto riguarda larichiesta dei ricorrenti di non essere condannati al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità.Nulla va disposto per le spese.Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato èprevisto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione,principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile,o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia dellastessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindiNumero registro generale 20139/2021Numero sezionale 598/2026Numero di raccolta generale 12953/2026Data pubblicazione 06/05/2026prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronuncedisciplinate.La Corte di Cassazione,dichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.3.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso