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Decreto — n. 12944/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12944/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12944/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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cato Antonio AmbrogioCulora unitamente all’avvocato Antonio Onofrio Campione-ricorrente-controBeccaccio Carmela, Beccaccio Paolo, Lanza Maria Grazia, Beccaccio Paolo,Beccaccio Carmela, Amico Concetta, rappresentati e difesi dall'avvocatoGiuseppe Colombo-controricorrenti-nonché controMessina Michela, Messina Maria Rita, Messina Grazia, Messina Paolo,Cusumano Grazia Lucia, Messina Grazia, Lanza Vincenzo, Messina Enzo,Cusumano Vincenza, Messina Maria Rita, Lanza Vincenza, MessinaMichela, Messina Paolo, Lanza Vincenzo, Messina Maria Rita, MessinaGrazia, Cusumano Grazia Lucia, Messina Grazia, Lanza Maria Grazia,Messina Enzo, Lanza Vincenza, Messina Maria Rita, Cusumano Vincenza-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.903/2024depositata il 29/05/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 18616/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 12944/2026Data pubblicazione 06/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 12944/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Numero registro generale 18616/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 12944/2026Data pubblicazione 06/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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indennità di patrocinio spese di difesa ripetibili anticipi delle spese decadenza dal diritto di regresso opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

cato Antonio AmbrogioCulora unitamente all’avvocato Antonio Onofrio Campione-ricorrente-controBeccaccio Carmela, Beccaccio Paolo, Lanza Maria Grazia, Beccaccio Paolo,Beccaccio Carmela, Amico Concetta, rappresentati e difesi dall'avvocatoGiuseppe Colombo-controricorrenti-nonché controMessina Michela, Messina Maria Rita, Messina Grazia, Messina Paolo,Cusumano Grazia Lucia, Messina Grazia, Lanza Vincenzo, Messina Enzo,Cusumano Vincenza, Messina Maria Rita, Lanza Vincenza, MessinaMichela, Messina Paolo, Lanza Vincenzo, Messina Maria Rita, MessinaGrazia, Cusumano Grazia Lucia, Messina Grazia, Lanza Maria Grazia,Messina Enzo, Lanza Vincenza, Messina Maria Rita, Cusumano Vincenza-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.903/2024depositata il 29/05/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 18616/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 12944/2026Data pubblicazione 06/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Mauro Criscuolo