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Decreto — n. 12942/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12942/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12942/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ppresentati e difesidall'avvocato Matteo Verdi Bertoldi-ricorrenti-controLancianese Emanuela-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n.801/2024depositata il 14/06/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 19936/2024Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 12942/2026Data pubblicazione 06/05/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Mauro Criscuolo

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 12942/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 19936/2024Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 12942/2026Data pubblicazione 06/05/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Mauro Criscuolo

Parole chiave

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spese di difesa ripetibili dell'avvocato recupero delle spese esecutive spese di gratuito patrocinio accollo delle spese mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

ppresentati e difesidall'avvocato Matteo Verdi Bertoldi-ricorrenti-controLancianese Emanuela-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n.801/2024depositata il 14/06/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 19936/2024Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 12942/2026Data pubblicazione 06/05/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Mauro Criscuolo