Decreto — n. 12933/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAio De Simone-controricorrente-nonché controCaiafa Franca, Caiafa Antonietta, Caiafa Nicolino, Mataluna MariaGiovanna, Unicredit Spa in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.2186/2023depositata il 27/04/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 12933/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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io De Simone-controricorrente-nonché controCaiafa Franca, Caiafa Antonietta, Caiafa Nicolino, Mataluna MariaGiovanna, Unicredit Spa in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.2186/2023depositata il 27/04/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 19361/2023Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 12933/2026Data pubblicazione 06/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino