Decreto — n. 12918/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAS.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Cicerchia unitamente agliavvocati Antonio Giacomo M. Bolondi, Fortunato Taglioretti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.805/2023 depositatail 08/03/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 12918/2026 — snciv · Corte di Cassazione: S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Cicerchia unitamente agliavvocati Antonio Giacomo M. Bolondi, Fortunato Taglioretti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.805/2023 depositatail 08/03/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Cicerchia unitamente agliavvocati Antonio Giacomo M. Bolondi, Fortunato Taglioretti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.805/2023 depositatail 08/03/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 20132/2023Numero sezionale 439/2026Numero di raccolta generale 12918/2026Data pubblicazione 06/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino