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Decreto — n. 12914/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12914/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12914/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 21349/2025Numero sezionale 437/2026Numero di raccolta generale 12914/2026Data pubblicazione 06/05/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 21349/2025DECRETOsul ricorso proposto da:COS IMMOBILIARE IN LIQUIDAZIONE SRL, in personadel liquidatore pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato GIUSEPPE ACQUARONE;- ricorrente -controNAPPA VINCENT, NAPPA CAROLINE, NAPPA TIZIANA,NAPPA ELEONORA, rappresentati e difesi dall’avvocatoMASSIMILIANO BIANCHI;- controricorrenti –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diGenova n.480/2025 pubblicata in data 14 aprile 2025;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da COS IMMOBILIARE INLIQUIDAZIONE SRL, accettata dai controricorrenti;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;Numero registro generale 21349/2025Numero sezionale 437/2026Numero di raccolta generale 12914/2026Data pubblicazione 06/05/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 5.5.2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12914/2026 — snciv · Corte di Cassazione: n. 21349/2025DECRETOsul ricorso proposto da:COS IMMOBILIARE IN LIQUIDAZIONE SRL, in personadel liquidatore pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato GIUSEPPE ACQUARONE;- ricorrente -controNAPPA VINCENT, NAPPA CAROLINE, NAPPA TIZIANA,NAPPA ELEONORA, rappresentati e difesi dall’avvocatoMASSIMILIANO BIANCHI;- controricorrenti –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diGenova n.480/2025 pubblicata in data 14 aprile 2025;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da COS IMMOBILIARE INLIQUIDAZIONE SRL, accettata dai controricorrenti;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;Numero registro generale 21349/2025Numero sezionale 437/2026Numero di raccolta generale 12914/2026Data pubblicazione 06/05/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 5.5.2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia

Parole chiave

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abbandono del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria chiusura della procedura di assistenza giudiziaria sospensione della procedura di fallimento inattività successiva alla sospensione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n.
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Testo completo

!Numero registro generale 21349/2025Numero sezionale 437/2026Numero di raccolta generale 12914/2026Data pubblicazione 06/05/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 21349/2025DECRETOsul ricorso proposto da:COS IMMOBILIARE IN LIQUIDAZIONE SRL, in personadel liquidatore pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato GIUSEPPE ACQUARONE;- ricorrente -controNAPPA VINCENT, NAPPA CAROLINE, NAPPA TIZIANA,NAPPA ELEONORA, rappresentati e difesi dall’avvocatoMASSIMILIANO BIANCHI;- controricorrenti –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diGenova n.480/2025 pubblicata in data 14 aprile 2025;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da COS IMMOBILIARE INLIQUIDAZIONE SRL, accettata dai controricorrenti;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;Numero registro generale 21349/2025Numero sezionale 437/2026Numero di raccolta generale 12914/2026Data pubblicazione 06/05/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 5.5.2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia