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Decreto — n. 12904/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12904/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12904/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato Serena Cancellara-ricorrente-controPoggio Verde Scarl in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Arilli unitamenteall’avvocato Vincenzo Vrenna-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Crotone n.0/2024 depositata il04/04/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 12904/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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art. 391 cod.proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 12821/2024Numero sezionale 435/2026Numero di raccolta generale 12904/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art.

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Testo completo

ato Serena Cancellara-ricorrente-controPoggio Verde Scarl in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Arilli unitamenteall’avvocato Vincenzo Vrenna-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Crotone n.0/2024 depositata il04/04/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 12821/2024Numero sezionale 435/2026Numero di raccolta generale 12904/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Mauro Criscuolo