Court corrects prior ruling to order lawyer fee deduction for advanced costs under Article 93 CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation corrected a previous decision that omitted the deduction of costs for the opposing counsel. The parties had requested this correction, but the court noted that the Di Lieto brothers failed to submit a formal memorial for the scheduled hearing. Consequently, the court ordered the integration of the prior ruling to mandate the deduction of the advanced legal fees from the losing party's judgment expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 93 c.p.c.; Art. 287, 288 c.p.c.: The omission of a pronouncement regarding the deduction of advanced costs by the opposing counsel constitutes a material error correctable under Articles 287 and 288 of the Code of Civil Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
eto Tiziana, Di Lieto Sergio, rappresentati e difesi dall'avvocato FeliceAmato-già ricorrenti-controDi Lieto Matteo, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Nocera-già controricorrente-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.28730/2025 depositata il 30/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere Tiziana Maccarrone.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 22485/2025Numero sezionale 759/2026Numero di raccolta generale 12893/2026Data pubblicazione 06/05/2026Rilevato che, nell’ordinanza di questa Corte n.28730/2025, depositatain data 30.10.2025, che ha respinto il ricorso per cassazione proposto daTiziana e Sergio Di Lieto, è stata omessa la pronuncia ex art.93 c.p.c., didistrazione a favore del difensore del controricorrente, avv.
SalvatoreNocera, degli onorari e delle spese, pur ritualmente instata ai sensi dellanorma richiamata con la necessaria dichiarazione di intervenutaanticipazione;rilevato che per l’adunanza fissata per la correzione di erroremateriale, sulla cui effettuazione ha insistito il difensore di Matteo Di Lieto,Tiziana e Sergio Di Lieto, pur ritualmente avvisati, non hanno depositatomemoria;rilevato che l’omissione della pronuncia ex art.93 c.p.c. è frutto dierrore materiale e può essere corretta con le forme previste dagli art.287,288 c.p.c., secondo l’orientamento interpretativo consolidato di questaCorte di legittimità;rilevato che appare opportuno provvedere all’integrazione deldispositivo dell’ordinanza n.28730/2025, depositata in data 30.10.2025,con indicazione della distrazione delle spese processuali liquidate a favoredel procuratore che le ha anticipate;Dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 28730/2025, depositatain data 30.10.2025, dopo la condanna della parte ricorrente (Tiziana eSergio Di Lieto) al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, infavore del controricorrente (Matteo Di Lieto), che liquida in euro3.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi e agli accessoridi legge nella misura del 15% , sia aggiunta la seguente pronuncia: dispone, ex art.93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali, comeliquidate, a favore del difensore di Matteo Di Lieto, avv.
Salvatore Nocera,che ha provveduto alla loro anticipazione ;Numero registro generale 22485/2025Numero sezionale 759/2026Numero di raccolta generale 12893/2026Data pubblicazione 06/05/2026dispone che il presente provvedimento sia annotato sull’originaledell’ordinanza n.28730/2025, depositata in data 30.10.2025, pronunciatada questa Corte di Cassazione;manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gliartt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma5 disp. att. cod.proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa