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Ordinanza — n. 12891/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects its own order due to a material error in the referenced proceeding number.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12891/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court issued an order correcting a material error in its previous decision regarding the case number. The court found that the original order incorrectly cited the procedural number of the challenged act, confusing the act's number with the procedure number. Consequently, the court mandated the clerical office to amend the document to reflect the correct chronological number of the challenged order.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.: When a court decision contains a material error in the identification of the challenged act, the court must order its correction to ensure legal certainty and accurate reference to the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction procedural number identification clerical amendment order self-correction of judgment legal certainty principle

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.
28441/2025, deve disporsene la correzione come dadispositivo.Poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formatoelettronico, la Cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti previstidall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp.
Art. 91 c.p.c.
c.p.c.Non deve provvedersi sulle spese del presente procedimento, avendo essonatura sostanzialmente amministrativa e non essendo configurabile inrelazione allo stesso una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 29432/2024
Cass., Sez. Un., n. 29432/2024; sulla natura amministrativa,cfr.: Cass.
Cass. n. 16032/2025
29432/2024; sulla natura amministrativa,cfr.: Cass. n. 16032/2025).
Sez. Un., n. 29432/2024
Cass., Sez. Un., n. 29432/2024; sulla natura amministrativa,cfr.: Cass.

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Testo completo

-già controricorrente-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.28441/2025 depositata il 27/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere Davide De Giorgio.Con ordinanza n. 28441/2025 pubblicata in data 27 ottobre 2025, la Cortedi cassazione, a definizione del ricorso iscritto al n. 24884/2022 R.G., inaccoglimento del ricorso proposto dall’avv. Pasquale Meccariello, hacassato il provvedimento impugnato in relazione al profilo accolto, conNumero registro generale 24490/2025Numero sezionale 1123/2026Numero di raccolta generale 12891/2026Data pubblicazione 06/05/2026rinvio al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, anche perla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.A seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata dalricorrente, è stata disposta l’apertura del procedimento per la correzionedi errore materiale o di calcolo, con attribuzione di nuovo e autonomonumero di registro generale ed è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., l’adunanza camerale di cui in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Dall’esame del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità n.24884/2022 R.G. e della documentazione ad esso allegata, risulta che ilprovvedimento impugnato recava il n. cronol. 913/2022 ed era stato resoall’esito del procedimento R.G. n. 5141/2021.Al contrario, nell’intestazione dell’ordinanza della Corte, a pagina 1, inluogo del numero del provvedimento impugnato, risulta erroneamenteriportato il n. 5141/2021 che, invece, identifica il procedimento nel cuiambito esso era stato emesso.2. Risultando evidente, alla luce di quanto precede, la sussistenza di unerrore materiale concernente le indicazioni riportate nell’intestazionedell’ordinanza n. 28441/2025, deve disporsene la correzione come dadispositivo.Poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formatoelettronico, la Cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti previstidall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.Non deve provvedersi sulle spese del presente procedimento, avendo essonatura sostanzialmente amministrativa e non essendo configurabile inrelazione allo stesso una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91c.p.c. (cfr.:

Cass., Sez. Un., n. 29432/2024; sulla natura amministrativa,cfr.: Cass. n. 16032/2025). P.Q.MNumero registro generale 24490/2025Numero sezionale 1123/2026Numero di raccolta generale 12891/2026Data pubblicazione 06/05/2026La Corte dispone la correzione dell’ordinanza n. 28441/2025 emessa dallaCorte stessa e depositata in data 27 ottobre 2025, nel senso che,nell’intestazione, a pagina 1, laddove è scritto:«avverso ORDINANZA di TRIBUNALE AVELLINO n. 5141/2021 depositata il11/03/2022»,debba, invece, leggersi e intendersi:«avverso ORDINANZA di TRIBUNALE AVELLINO n. cronol. 913/2022depositata il 11/03/2022».Invariata la restante parte dell’ordinanza in questione.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, quintocomma, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 29 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci