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Ordinanza — n. 12825/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility because the sole signatory lawyer was not on the Special Cassation Roll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12825/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole signatory, Vincenzo Montone, was not registered on the Special Roll for Cassation and Higher Jurisdictions. Although the opposing condominium raised this issue, the appellant failed to submit the required observations or proof of the other lawyer's qualification. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary formal standing under Article 365 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; The appeal for cassation is inadmissible if signed by a lawyer not enrolled in the Special Roll for Cassation and Higher Jurisdictions, and the absence of the other named lawyer's signature or proof of their qualification does not cure this defect.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal Special Roll for Cassation Article 365 c.p.c. digital signature validity procurator specialis requirement

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 365 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 339/1973
Cass. n. 6445/2019

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Testo completo

rancio s.r.l., sia quale amministratore della Soc. RC Donatos.r.l.s., cessionaria della Soc. dell’Arancio s.r.l., che si difendepersonalmente, ex art.86 c.p.c., e con la rappresentanza dell'avvocatoTatiana Minciarelli,-ricorrente-controCondominio Via Tomacelli 103 in Roma, in persona dell’amministratore protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Musso Armanni-controricorrente-nonché controSacchi Arturo Livio, Soc Palio d'Asti 89 Srl in persona del legalerappresentante pro tempore, Ferrari Cecilia, Domus Viator S.r.l. inpersona del legale rappresentante pro tempore,-intimati-Numero registro generale 22106/2023Numero sezionale 3104/2025Numero di raccolta generale 12825/2026Data pubblicazione 05/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2993/2023depositata il 28/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere Tiziana Maccarrone.Il Condominio di via Tomacelli n.103 in Roma ottenne dal Tribunale diRoma un decreto ingiuntivo per € 20.659,85, oltre accessori, nei confrontidella condomina Soc. dell’Arancio s.r.l., in liquidazione, per il pagamentodi oneri condominiali.Proposta opposizione dall’ingiunta, nel giudizio intervennero adadiuvandum per la posizione del Condominio, ritualmente costituitosi, icondomini Arturo Sacchi, Cecilia Ferrari, Domus Viator s.r.l. e Palio D’Astis.r.l.: il Giudice di primo grado, ritenutane la necessità, concesse untermine per l’esperimento della procedura di mediazione e, rilevato chenon si era fatto luogo alla stessa, dichiarò improcedibile l’opposizioneproposta ex art.645 c.p.c.La Corte d’Appello di Roma, adita dalla Soc. dell’Arancio s.r.l., riformòla sentenza di primo grado, e, ritenendo che le conseguenze dellamancata introduzione della procedura di mediazione ricadessero sullaparte opposta, attrice in senso sostanziale, pur confermando ladeclaratoria di improcedibilità revocò il decreto ingiuntivo; la domanda direstituzione proposta dalla Soc. dell’Arancio s.r.l. fu respinta per carenzadi prova in ordine all’avvenuto pagamento e le spese di lite furonocompensate.Ha proposto ricorso per cassazione l’avv.

Vincenzo Montone, inproprio, quale socio unico della liquidata Soc. dell’Arancio s.r.l., nonchéquale amministratore subentrante della soc. RC Donato s.r.l.s.,cessionaria dei crediti e debiti della soc. dell’Arancio s.r.l. ; i ricorrentirisultano essere altresì rappresentati, oltre che dall’avv. Vincenzo Montoneche agisce anche in proprio, dall’avv. Tatiana Minciarelli.Numero registro generale 22106/2023Numero sezionale 3104/2025Numero di raccolta generale 12825/2026Data pubblicazione 05/05/2026Il Condominio di via Tomacelli n.103 in Roma resiste concontroricorso, rilevando preliminarmente che l’avv.

Vincenzo Montone nonè iscritto all’Albo dei Cassazionisti, come da documentazione allegata.Arturo Sacchi, Cecilia Ferrari, Domus Viator s.r.l. e Palio D’Asti s.r.l.sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso per cassazione è stato proposto nell’interesse di Soc.dell’Arancio s.r.l. dall’avv. Vincenzo Montone, che ha sottoscritto l’atto confirma digitale, autenticando anche la procura speciale allegata in PCT,sulla quale c’è la sua firma per sé e per la società che rappresenta -lasottoscrizione sembra essere autenticata dall’avv.

Tatiana Minciarelli: incalce al ricorso vi è anche l’indicazione dell’avv. Tatiana Minciarelli, indelega, ma non c’è la sua firma e, di conseguenza, l’atto introduttivo delpresente giudizio di legittimità non le è riferibile in quanto rappresentanteprocessuale delle parti ricorrenti.Il Condominio controricorrente ha prodotto un documento dal qualerisulta che l’avv. Vincenzo Montone, pur iscritto all’Albo Ordinario di Romadal 23.3.1972, non è invece iscritto all’Albo Speciale Cassazionisti eGiurisdizioni Superiori e su questo rilievo decisivo l’avv.

Montone non hasvolto osservazioni, come avrebbe potuto con il deposito di memoria exart.380 bis 1 c.p.c.Ed anzi, dai controlli ufficiosi presso il Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Roma e presso il Consiglio Nazionale Forense, risulta cheeffettivamente l’avvocato Vincenzo Montone, nato a San Lorenzo Del Valloil 27.8.1938, CF MNTVCN38M27H962T, iscritto all’Albo Ordinario di Romadal 23.3.1972, non risulta iscritto all’Albo Speciale Cassazionisti eGiurisdizioni Superiori.L’art.365 c.p.c. dispone che il ricorso per cassazione è sottoscritto,a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito Albo,munito di procura speciale .Numero registro generale 22106/2023Numero sezionale 3104/2025Numero di raccolta generale 12825/2026Data pubblicazione 05/05/2026Poiché, come si è detto, nel caso di specie il ricorso è stato sottoscrittoin forma digitale dal solo avv.

Vincenzo Montone, non iscritto all’AlboSpeciale Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori, ne deve essere dichiaratal’inammissibilità (cfr. Cass. n.339/1973; Cass. n.6445/2019), a nullarilevando l’eventuale iscrizione all’Albo dell’altro avvocato TatianaMinciarelli che, pur essendo indicata nella procura speciale, non ha peròsottoscritto il ricorso.In conclusione, il ricorso è inammissibile con inevitabile addebito dispese alla parte soccombente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per laproposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento, in favore del Condominio di via Tomacelli n.103 in Roma, inpersona dell’amministratore pro tempore, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 17 dicembre 2025.Il PresidenteLorenzo Orilia