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Ordinanza — n. 12807/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding necessary joinder and equitable division of inheritance funds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12807/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed Sergio Nave's cassation appeal against the lower courts' judgment ordering him to pay his sisters inheritance shares. While the sisters argued for unjust enrichment under Article 2033, the court found the error was merely a misclassification of the legal basis, correctly identifying the matter as an equitable division under Article 762. Consequently, the substantive outcome remained valid, and the appeal was rejected for lack of merit.

Regesto Legislator

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Art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.; Art. 762 c.c.: The court corrects a misclassification of the legal basis for an inheritance dispute but dismisses the appeal if the substantive outcome remains correct and the necessary joinder was properly established.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary joinder equitable division inheritance funds misclassification of claim cassation appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.
Il terzo motivo, rubricato “domanda riconvenzionale del convenutoSergio Nave, violazione di legge, art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.”, contesta ilrigetto del motivo d’appello con il quale il ricorrente aveva lamentato ilmancato accoglimento della propria domanda riconvenzionale.3.1.
Art. 2033 c.c.
Il motivo non è fondato.Il ricorrente ha ragione laddove contesta il richiamo alla disposizione di cuiall’art. 2033 c.c. Nel caso in esame la domanda delle attrici va ricondottaall’art.
Art. 762 c.c.
Nel caso in esame la domanda delle attrici va ricondottaall’art. 762 c.c., che ammette il supplemento della divisione qualora sianostati omessi uno o più beni ereditari.
Art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Si tratta, peraltro, diun errore che non ha inciso sulla correttezza del dispositivo dellapronuncia di primo grado confermata dal giudice d’appello, cosicché sitratta unicamente di correggere la motivazione della sentenza impugnataai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.3.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Il ricorso va pertanto rigettato.Numero registro generale 20890/2020Numero sezionale 818/2026Numero di raccolta generale 12807/2026Data pubblicazione 05/05/2026Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 2033 c.c
Il motivo non è fondato.Il ricorrente ha ragione laddove contesta il richiamo alla disposizione di cuiall’art. 2033 c.c.
art. 581 c.c
148/2018 il Tribunale di Rovereto ha accolto la domandaprincipale, ha rigettato quella riconvenzionale e ha condannato SergioNave al pagamento, in favore delle sorelle, delle somme richieste “a titolodi ristoro della loro quota ereditaria ex art. 581 c.c.
art. 360 c.p
3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., denunciaviolazione di legge in relazione all’applicazione e all’interpretazionedell’istituto del litisconsorzio necessario; erronea interpretazione di normedi diritto e/o illogicità della motivazione; estromissione del sig.
art. 763 c.c
art. 761 c.c
ovvero annullamento perviolenza o dolo ai sensi dell’art. 761 c.c.2.1.

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Testo completo

l'avvocato Stefano Trinco;-ricorrente-controNAVE RENATA, NAVE GIULIANA, rappresentate e difese dall'avvocatoClaudio Tezzele;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 279/2019,depositata il 12/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dalConsigliere Chiara Besso Marcheis.Numero registro generale 20890/2020Numero sezionale 818/2026Numero di raccolta generale 12807/2026Data pubblicazione 05/05/20261. Le sorelle Renata e Giuliana Nave hanno convenuto in giudizio il fratelloSergio Nave e il padre Gino Nave, chiedendo che il fratello fossecondannato a restituire, ai sensi dell’art. 2033 c.c., euro 7.333,33 ed euro7.000, quali somme illegittimamente dallo stesso apprese mediantebonifici effettuati in suo favore dalla madre, quando questa era in vita, odirettamente da sé medesimo dopo la morte della madre, gestendo ilconto corrente di quest’ultima.Gino Nave e Sergio Nave si sono costituiti in giudizio, chiedendo GinoNave la propria estromissione dal processo e Sergio Nave il rigetto delladomanda, nonché, in via riconvenzionale, la restituzione di somme relativea fondi comuni di investimento, oggetto di una transazione post mortemconclusa con le sorelle.Con sentenza n. 148/2018 il Tribunale di Rovereto ha accolto la domandaprincipale, ha rigettato quella riconvenzionale e ha condannato SergioNave al pagamento, in favore delle sorelle, delle somme richieste “a titolodi ristoro della loro quota ereditaria ex art. 581 c.c. delle somme trasferitedal conto corrente […] acceso presso la Cassa Rurale di Lizzana dai coniugiMaggiorina Zonta e Gino Nave in favore di Sergio Nave”.2.

La sentenza è stata impugnata da Sergio Nave, anche in qualità dierede universale del padre Gino Nave nel frattempo deceduto.Con la pronuncia n. 279/2019 la Corte d’appello di Trento ha rigettato ilgravame.3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Sergio Nave, anche nellaqualità di erede del padre, con atto affidato a tre motivi.Resistono con controricorso Renata e Giuliana Nave.Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con le quali hachiesto alla Corte di dichiarare inammissibile o comunque di rigettare ilricorso.Le parti hanno depositato memorie.Numero registro generale 20890/2020Numero sezionale 818/2026Numero di raccolta generale 12807/2026Data pubblicazione 05/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., denunciaviolazione di legge in relazione all’applicazione e all’interpretazionedell’istituto del litisconsorzio necessario; erronea interpretazione di normedi diritto e/o illogicità della motivazione; estromissione del sig. Gino Nave;carenza di motivazione: Gino Nave è stato citato in giudizio qualelitisconsorte necessario, ma le ricorrenti hanno proposto domandaunicamente nei confronti del ricorrente, cosicché non vi era interesse allapartecipazione al giudizio del padre, che ha appunto chiesto la propriaestromissione.1.1.

Il motivo non è fondato.Come ha sottolineato la Corte d’appello, la citazione di Gino Nave eranecessaria, essendo egli, insieme ai figli, erede della moglie e quindianch’egli titolare di quota della somma chiesta dalle figlie, cosicchécorrettamente queste ultime l’hanno citato in giudizio. Il giudizio didivisione mortis causa deve infatti svolgersi con la partecipazione di tutti icondividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni statoe grado del processo, indipendentemente dall’attività e dalcomportamento di ciascuna parte (in tal senso, da ultimo, Cass. n.23511/2023).2.

Il secondo motivo lamenta, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.,erronea interpretazione e applicazione degli artt. 2033 e 542 c.c.: nel2015 è deceduta Maggiorina Zonta, i cui eredi erano i figli Sergio, Renatae Giuliana Nave, nonché il marito Gino Nave; gli eredi si sono accordatiper la divisione del patrimonio della defunta, comprendente beni immobilie denaro giacente sul conto corrente cointestato con il marito e con delegaa operare in favore del figlio; dopo l’accordo di divisione, le sorelle hannocitato in giudizio il fratello e il padre sostenendo l’illegittimità diversamenti effettuati dal conto corrente a Sergio Nave; le attrici hannosostenuto che si è trattato di pagamenti indebiti ai sensi dell’art. 2033 c.c.Numero registro generale 20890/2020Numero sezionale 818/2026Numero di raccolta generale 12807/2026Data pubblicazione 05/05/2026e tale impostazione è stata accolta dai giudici di merito che hannosostenuto che non vi era necessità di ricostruire l’asse ereditario; ai sensidell’art. 2033 c.c. sussiste indebito oggettivo qualora il solvens paghi undebito in realtà inesistente oppure un debito cui è tenuto a una personache non ha diritto di ricevere il pagamento, ma nel caso in esamemancherebbe il presupposto fondamentale per ritenere che vi sia unindebito pagamento; le attrici avrebbero dovuto proporre azione direscissione per lesione ai sensi dell’art. 763 c.c. ovvero annullamento perviolenza o dolo ai sensi dell’art. 761 c.c.2.1.

Il motivo non è fondato.Il ricorrente ha ragione laddove contesta il richiamo alla disposizione di cuiall’art. 2033 c.c. Nel caso in esame la domanda delle attrici va ricondottaall’art. 762 c.c., che ammette il supplemento della divisione qualora sianostati omessi uno o più beni ereditari. Come ha sottolineato questa Corte,gli eredi – che in questo caso avevano diviso in via stragiudiziale i beniereditari – possono procedere alla divisione dei beni, che erano statiomessi dall’accordo di divisione, sulla base dell’art. 762 c.c., dato che lanorma implicitamente ammette la validità ed efficacia della divisioneparziale; la possibilità di una divisione parziale non è incompatibile con ilregime delle preclusioni in quanto la divisione rimane valida ed efficace,fatta salva la possibilità di un supplemento in caso di omissione di beniereditari (cfr. in particolare Cass. n. 9869/2025).Il Tribunale, accogliendo la domanda delle attrici, ha infatti fattoriferimento al ristoro della loro quota ereditaria ai sensi dell’art. 581 c.c. ela Corte d’appello ha evidenziato come il Tribunale avesse proceduto alladivisione delle somme disposte sine titulo in favore del figlio Sergio Nava odirettamente apprese da quest’ultimo e ha considerato come il maritoGino Nava fosse a sua volta titolare di una quota e ha suddiviso tra i figli ilresiduo, condannando il ricorrente al pagamento delle somme spettantiNumero registro generale 20890/2020Numero sezionale 818/2026Numero di raccolta generale 12807/2026Data pubblicazione 05/05/2026alle sorelle.

Vi è quindi stato un supplemento della divisione ai sensidell’art. 762 c.c.L’errore dei giudici di merito attiene unicamente alla qualificazionegiuridica della domanda fatta valere dalle attrici, che va appuntoricondotta non all’art. 2033 c.c., ma all’art. 762 c.c. Si tratta, peraltro, diun errore che non ha inciso sulla correttezza del dispositivo dellapronuncia di primo grado confermata dal giudice d’appello, cosicché sitratta unicamente di correggere la motivazione della sentenza impugnataai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.3.

Il terzo motivo, rubricato “domanda riconvenzionale del convenutoSergio Nave, violazione di legge, art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.”, contesta ilrigetto del motivo d’appello con il quale il ricorrente aveva lamentato ilmancato accoglimento della propria domanda riconvenzionale.3.1. Il motivo è, innanzitutto, privo di specificità laddove fa unicamenteriferimento in rubrica a “violazione di legge” senza specificare nelsuccessivo sviluppo quali sarebbero le violazioni di legge contestate allasentenza impugnata.Rileva poi la Corte che la censura è formulata anche in modo generico,non consentendo di comprendere con esattezza la contestazione mossaalla sentenza impugnata.La censura, comunque, è infondata laddove lamenta la contraddittorietà eassoluta incomprensibilità della motivazione della sentenza impugnata sulpunto.

La Corte d’appello ha infatti evidenziato come la domandariconvenzionale proposta dal ricorrente avesse ad oggetto la restituzionedi somme relative a fondi comuni di investimento che erano state, comed’altro canto rappresenta lo stesso ricorrente, oggetto della scrittura ditransazione conclusa con le sorelle, a differenza delle somme oggetto delladomanda principale, concernenti “un quid non conosciuto dalle attrici almomento della firma dell’accordo transattivo”.4. Il ricorso va pertanto rigettato.Numero registro generale 20890/2020Numero sezionale 818/2026Numero di raccolta generale 12807/2026Data pubblicazione 05/05/2026Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio in favore delle controricorrenti che liquida in euro 3.200,di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori dilegge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione secondacivile, in data 1° aprile 2026.Il Presidente