Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Giannangeli Massimo, filed a challenge against the Comune di Sant'Antimo but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation, resulting in the extinction of the judgment.
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!Numero registro generale 2462/2026Numero sezionale 427/2026Numero di raccolta generale 12763/2026Data pubblicazione 05/05/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 2462/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:GIANNANGELI MASSIMO + 2, difesi come in atti;controCOMUNE DI SANT’ANTIMO, difeso come in atti (controricorrente);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 02/05/2026.IL CONSIGLIERE DELEGATODott.
Stefano Oliva