Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, extinguishing the case under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case termination within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Bruno Giovanna, filed a request against defendants Palazzo Domenico and Larchia Lorenzo, but did not act after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the legal costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for termination of the cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being extinguished.
Parole chiave
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!Numero registro generale 706/2026Numero sezionale 426/2026Numero di raccolta generale 12762/2026Data pubblicazione 05/05/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 706/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:BRUNO GIOVANNA + 3, difesi come in atti;controPALAZZO DOMENICO, difeso come in atti (controricorrente);LARICCHIA LORENZO, difeso come in atti (controricorrente);LEONE FLORA + ALTRI (intimati);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione, quanto al controricorrente Palazzo Domenico, in favore del difensoreantistatario.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 02/05/2026.IL CONSIGLIERE DELEGATODott.
Stefano Oliva