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Ordinanza — n. 12714/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court corrects Supreme Court order due to clerical error in litigation costs calculation based on case value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12714/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered a correction of the Supreme Court's previous ruling regarding litigation costs. The parties argued that the awarded amounts were a clerical error because the case value was only €2,108.46, making the original costs disproportionately high compared to similar past cases. The court agreed that the original figure resulted from a material mistake and mandated a recalculation to reflect the actual case value.

Regesto Legislator

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Art. 96 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: Clerical errors in litigation cost awards must be corrected ex officio when the amounts are manifestly disproportionate to the case value and inconsistent with judicial practice in analogous proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
clerical error correction litigation costs calculation case value proportionality ex officio intervention material mistake remedy

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 96 c.p.c.
Filippo lo Nigro è stato proposta d’ufficio lacorrezione dell’ordinanza indicate in epigrafe nella parte in cui haliquidato le spese di lite in favore di Olga Grasso in euro 10.000,00,euro 5.000,00 a titolo di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.
art. 96 c.p
Filippo lo Nigro è stato proposta d’ufficio lacorrezione dell’ordinanza indicate in epigrafe nella parte in cui haliquidato le spese di lite in favore di Olga Grasso in euro 10.000,00,euro 5.000,00 a titolo di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.

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Testo completo

tra:Lo Nigro Filippo, rappresentato e difeso dall'avvocato Dimitri Goggiamaniunitamente all’avvocato Filippo Lo Nigro.controGrasso Olga, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Scafarelliunitamente all’avvocato Gabriele Dara,avente ad oggetto la correzione dell’ordinanza della Corte Suprema diCassazione n. 34093/2025, depositata il 24/12/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dalConsigliere Giuseppe Fortunato.EVIDENZIATO CHE:- su segnalazione dell’avv. Filippo lo Nigro è stato proposta d’ufficio lacorrezione dell’ordinanza indicate in epigrafe nella parte in cui haliquidato le spese di lite in favore di Olga Grasso in euro 10.000,00,euro 5.000,00 a titolo di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. edè stato disposto il pagamento di euro 2.500,00 alla Cassa delleammende;Numero registro generale 1701/2026Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 12714/2026Data pubblicazione 05/05/2026- che detta liquidazione appare il frutto di un refuso materiale, posto cheil valore della causa era pari ad euro 2.108,46 e che lo stesso giornosono state definite analoghe controversie tra le stesse parti, di valoreuguale o prossimo a quello di cui si discute, conclusesi con ilriconoscimento di spese processuali di importo notevolmente inferiorea quello in esame;

P.Q.Mdispone la correzione dell’ordinanza n. 34093/2025, pubblicata il24/12/2025, nel senso che, ove nel dispositivo di legge: “rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad €10.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. erimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché di €5.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo di €2.500,00 in favore della Cassa delle ammende”, deve leggersi edintendersi:rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, pari ad € 1.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi,oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del15%, nonché di € 500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. edell’ulteriore importo di € 250,00 in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti ai sensi degli artt. 288,secondo comma, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att.c.p.c..Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.Il Presidente