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Ordinanza — n. 12689/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay costs to opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12689/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the appellant initially challenged a lower court's rejection of a private sale contract claim, he subsequently renounced the appeal before the hearing. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated and ordered the appellant to reimburse the opposing party's legal expenses.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal results in the extinction of the proceedings; the withdrawing party is condemned to pay the costs incurred by the opposing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings costs reimbursement cassation procedure legal expenses trasferimento della proprietà trasferimento privo d'oggetto cessione di crediti civili

Disposizioni normative citate

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Art. 390 co. 2 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ.l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1cod.
Art. 391 co. 1 c.p.c.
civ.l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1cod.
Art. 391 co. 2 c.p.c.
civ.l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1cod.
art. 2932 cod. civ
718/2016 del Tribunale di Salerno,che aveva rigettato la sua domanda ex art. 2932 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3 13-6-2024 n. 16526
Cass. Sez. 6 12-11-2015 n. 23175
Cass. Sez. 3 5-12-2023 n. 34025
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Testo completo

re, rappresentata e difesa dall’avv. DiegoCorapicontroricorrentenonché controINTESA SAN PAOLO S.P.A.intimatanonché controintimatoavverso la sentenza n. 197/2021 della Corte d’appello di Salernodepositata il 16-2-2021,Numero registro generale 14126/2021Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 12689/2026Data pubblicazione 05/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22-4-2026 dal consigliere Linalisa Cavallino.RILEVATO CHE:1.La sentenza n. 197/2021 pubblicata il 16-2-2021 della Corted’appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto da VincenzoGallicchio avverso la sentenza n. 718/2016 del Tribunale di Salerno,che aveva rigettato la sua domanda ex art. 2932 cod. civ. in relazionea scrittura privata con la quale Matteo Franzese aveva promesso invendita a Vincenzo Gallicchio appartamento in Maiori, in causa nellaquale era intervenuta la creditrice ipotecaria di Matteo FranzeseBancapulia s.p.a., in corso di giudizio fusa per incorporazione in IntesaSanpaolo s.p.a.2.

Avverso la sentenza Pier Paolo Gallicchio, in qualità di erede diVincenzo Gallicchio, ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi.AMCO Asset Management Company s.p.a., dichiarando diintervenire in qualità di successore a titolo particolare, in quantocessionaria del credito già vantato da Bancapulia s.p.a. nei confronti diMatteo Franzese, ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale e in data 20-1-2026 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.All’esito della camera di consiglio del 22-4-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.CONSIDERATO CHE:1.È stato depositato atto di rinuncia rispettoso dei requisiti diforma di cui all’art. 390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deveessere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1cod. proc. civ.Numero registro generale 14126/2021Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 12689/2026Data pubblicazione 05/05/2026AMCO Asset Management Company s.p.a. ha fornito la provadocumentale (suoi docc. da 2 a 9) della propria qualità di successore atitolo particolare del creditore originario, che non è stata contestata dalricorrente; per questo è legittimata a resistere al ricorso (cfr.

Cass.Sez. 3 13-6-2024 n. 16526 sulla legittimazione a resistere nel giudiziodi legittimità del successore a titolo particolare nel diritto controverso).Poiché la controricorrente AMCO non ha aderito alla rinuncia exart. 391 ult. co. cod. proc. civ., il ricorrente che ha dato causa algiudizio di legittimità deve essere condannato alla rifusione delle spesein suo favore, in applicazione dell’art. 391 co. 2 cod. proc. civ.2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R.30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributounificato (Cass.

Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Cass. Sez. 3 5-12-2023n. 34025). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed€ 3.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborsoforfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 22-4-2026Il PresidenteGiuseppe Grasso