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Ordinanza — n. 12584/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against tribunal ruling that bankruptcy trustee must liquidate defense fees instead of trial judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12584/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the appeal against a lower tribunal's order declaring the bankruptcy trustee competent to liquidate defense fees. The appellant argued that while the trustee handles initial costs due to state-funded representation, the trial judge should determine the final defense fees based on the specific work performed. The court ruled that the general rule applies for fee liquidation after the initial admission to representation, thereby overturning the lower court's exclusive jurisdiction finding.

Regesto Legislator

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Art. 25 comma 1 n. 6 l.fall.; Artt. 83 e 144 d.P.R. n. 115/2002: The exclusive competence of the bankruptcy trustee to liquidate defense fees applies only to the initial admission to representation; for the remainder of the proceedings, the trial judge retains competence to determine fees based on the work performed.

Parole chiave

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bankruptcy trustee competence defense fee liquidation state funded representation trial judge jurisdiction Cassation appeal outcome trasmissione per incompetenza carenza di legittimazione aiuti alle imprese in difficoltà

Disposizioni normative citate

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Art. 25 comma 1 n. 6 l.fall.
Il Tribunale di Catanzaro respinse l’impugnazione, osservandoche la competenza prevista dall’art. 25, comma 1, num.
Artt. 83 e 144 d.P.R. n. 115/2002
art. 144 d.P.R. n. 115/2002
«nonviene meno per il solo fatto che il fallimento è ammesso al patrocinioa spese dello Stato, ai sensi dell’art. 144 d.P.R. n. 115/2002,trattandosi di una competenza esclusiva riconosciuta dalla legge».3.
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Testo completo

ELLA GIUSTIZIA- intimato-avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro n. 1859/2023,depositata il 19 settembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29aprile 2026 dal consigliere Francesco Cortesi;Numero registro generale 19982/2023Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 12584/2026Data pubblicazione 04/05/2026lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostitutoProcuratore generale Stefano Pepe, il quale ha concluso perl’accoglimento del ricorso.1. L’avv. Gaetano Liperoti propose reclamo avverso l’ordinanza conla quale il Tribunale civile di Catanzaro, in esito a un giudizio ex art.700 c.p.c. dal medesimo radicato in difesa del fallimento Erre s.r.l.s.,ammesso al patrocinio a spese dello Stato, aveva dichiaratoinammissibile la domanda di liquidazione dei compensi, assumendoche la stessa doveva essere effettuata dal giudice delegato.A sostegno della domanda osservò che, successivamente adìto,quest’ultimo si era dichiarato a sua volta incompetente in quanto –vertendosi in ipotesi di ammissione ex lege al patrocinio, stante lamancanza di attivo nel patrimonio della società fallita – la liquidazionespettava al giudice davanti al quale era stata posta in essere l’attivitàda remunerare.2.

Il Tribunale di Catanzaro respinse l’impugnazione, osservandoche la competenza prevista dall’art. 25, comma 1, num. 6), l. fall. «nonviene meno per il solo fatto che il fallimento è ammesso al patrocinioa spese dello Stato, ai sensi dell’art. 144 d.P.R. n. 115/2002,trattandosi di una competenza esclusiva riconosciuta dalla legge».3. Avverso tale statuizione l’Avv. Liperoti ha proposto ricorso percassazione sulla base di un unico motivo.Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioniscritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 83 e 144del d.P.R. n. 115 del 2002 (d’innanzi: t.u. spese giustizia).Numero registro generale 19982/2023Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 12584/2026Data pubblicazione 04/05/2026L’ordinanza impugnata è censurata per aver ritenuto competentealla liquidazione il giudice delegato al fallimento.A fronte dell’orientamento che riconosce la competenza esclusivadel giudice delegato ai sensi dell’art. 25 l.fall., il ricorrente contrapponequello che applica gli artt. 83 e 144 del t.u. spese giustizia, chela liquidazione al giudice delegato solo quando il compenso grava sullaprocedura fallimentare e non sull’Erario.2.

Il motivo è fondato.Come correttamente rilevato anche dal Pubblico Ministero, occorreprendere le mosse dal disposto dell’art. 144 t.u. spese di giustizia, amente del quale, nel processo in cui è parte un fallimento, il decretoche attesta l’indisponibilità del denaro necessario per le spesecomporta l’ammissione ex lege del fallimento al patrocinio, inconformità con le ulteriori previsioni del medesimo testo unico; di quila successiva identificazione, quali disposizioni di riferimento, degliartt. 82 e 83, a norma dei quali l’onorario e le spese spettanti aldifensore sono liquidati dall’Autorità giudiziaria che ha proceduto.La specialità della previsione investe, pertanto, il solo segmentoiniziale del procedimento, ovvero l’ammissione della parte alpatrocinio; per il resto, va data applicazione alla disciplina generale,rispetto alla quale l’art. 25, comma 1, num. 6), l.fall., richiamato dalgiudice a quo, costituisce eccezione circoscritta all’ipotesi in cui glionorari vengano richiesti in relazione ad attività che gravano sullaprocedura e che, per tale ragione, vanno stabiliti dal giudice delegato,unico a poter valutare l’opera del difensore in relazione agli interessidel fallimento.Nelle diverse sedi processuali non vi è ragione per salvaguardaretale unicità valutativa e per negare, conseguentemente, che laNumero registro generale 19982/2023Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 12584/2026Data pubblicazione 04/05/2026liquidazione spetti al giudice del processo, funzionalmente competenteproprio in forza della specifica conoscenza dell’attività svolta daldifensore.3.

Il ricorso va dunque accolto e l’ordinanza impugnata è cassatacon rinvio al giudice a quo, in persona di diverso magistrato, il qualeprovvederà uniformandosi all’indicato principio e liquidando, altresì, lespese del giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato erinvia, anche per le spese, al Tribunale di Catanzaro.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 29 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci