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Ordinanza — n. 12575/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation dismisses appeal due to withdrawal of suit by appellant before hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12575/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation proceeding extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal before the scheduled hearing. The appellant, Bruno Pasianotto and Marzia Magagnin, withdrew their suit against the condominium and third party, while the respondent Le Guglie S.r.l. accepted the withdrawal and voluntarily waived its counterclaim. Consequently, the court ruled that no costs should be assigned to the parties as the withdrawal occurred prior to the decision date.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: The cassation proceeding is extinguished by the withdrawal of the appeal filed before the hearing, resulting in a declaration of extinction with no costs assigned.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal of suit extinguishment of proceedings costs allocation Italian Civil Procedure Code

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 co. 1 c.p.c.
Art. 390 co. 2 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13 DPR n. 115/2002

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Testo completo

a del Condominio di via Rudena n.31-33, rappresentati edifesi dagli avvocati Anna Soatto e Giovanni Tagliavini-ricorrenti-controLe Guglie S.r.l. in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato Carlo Covi-controricorrente-nonché controSettembrini Graziano-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 511/2024depositata il 13/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere Tiziana Maccarrone.Numero registro generale 22765/2024Numero sezionale 756/2026Numero di raccolta generale 12575/2026Data pubblicazione 04/05/2026Bruno Pasianotto e Marzia Magagnin hanno proposto ricorso percassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia,pubblicata in data 13.3.2024 e non notificata, confermativa della sentenzadi primo grado con la quale il Tribunale di Padova aveva respinto sia ledomande proposte dall’attrice Le Guglie s.r.l. nei confronti degli attualiricorrenti e di Graziano Settembrini, dante causa di entrambe le parti, siale domande riconvenzionali proposte nei confronti della società.

BrunoPasianotto e Marzia Magagnin hanno formulato sette motivi di ricorso,contrastati da Le Guglie s.r.l. con controricorso: Graziano Settembrini èrimasto intimato.25.3.2026, prima del suo svolgimento Bruno Pasianotto e MarziaMagagnin hanno depositato nel PCT atto di rinuncia, accettato dallacontroricorrente che ha aderito anche alla richiesta di nulla disporre acarico dei ricorrenti rinuncianti in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.RAGIONI DELLA DECISIONEL’atto di rinuncia, sottoscritto dalle parti personalmente e dal difensorenel rispetto del disposto dell’art.390 co 2 c.p.c., è intervenuto il19.1.2026, prima della data dell’adunanza fissata per la decisione delricorso:

è pertanto rispettato anche il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. epuò farsi luogo alla declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.Le Guglie s.r.l., unica parte costituita, ha rinunciato al controricorso -con atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore-, aderendosostanzialmente alla rinuncia del ricorso e, esplicitamente, alla richiestadei ricorrenti di non essere condannati al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, in relazione alle quali nulla deve essereconseguentemente disposto.Numero registro generale 22765/2024Numero sezionale 756/2026Numero di raccolta generale 12575/2026Data pubblicazione 04/05/2026Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato èprevisto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione,principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile,o sia stata respinta nel merito, e non nell’ipotesi dell’estinzione perrinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso.La Corte di Cassazione,-dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia, exart.390-391 c.p.c.;-nulla sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.3.2026Il PresidenteAntonio Scarpa