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Decreto — n. 12458/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12458/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12458/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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'avvocato Marco Novara-ricorrente-controOrdine degli Psicologi Piemonte in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Elena Visciounitamente all’avvocato Maurizio Goria-controricorrente-nonché controConsiglio Nazionale Ordine Psicologi in persona del legale rappresentantepro tempore, Procura Della Repubblica presso il Tribunale di Torino-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.825/2025 depositatail 13/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 12458/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali correzione di errore materiale ripristino dello stato precedente spese di esecuzione ripetibili anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 26540/2025Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 12458/2026Data pubblicazione 04/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

'avvocato Marco Novara-ricorrente-controOrdine degli Psicologi Piemonte in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Elena Visciounitamente all’avvocato Maurizio Goria-controricorrente-nonché controConsiglio Nazionale Ordine Psicologi in persona del legale rappresentantepro tempore, Procura Della Repubblica presso il Tribunale di Torino-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.825/2025 depositatail 13/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 26540/2025Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 12458/2026Data pubblicazione 04/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 28/04/2026Mauro Criscuolo