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Decreto — n. 12427/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12427/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12427/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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'Appello di Catanzaro n.490/2025depositata il 09/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio,Numero registro generale 24953/2025Numero sezionale 412/2026Numero di raccolta generale 12427/2026Data pubblicazione 04/05/2026sulla base del valore della controversia già esattamente individuato dallasentenza impugnata;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 12427/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio,Numero registro generale 24953/2025Numero sezionale 412/2026Numero di raccolta generale 12427/2026Data pubblicazione 04/05/2026sulla base del valore della controversia già esattamente individuato dallasentenza impugnata;

Parole chiave

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anticipo delle spese opposizione motivi di cassazione opposizione al precetto esecutivo legittimazione per agire in via esecutiva motivi che possono invocarsi
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Testo completo

'Appello di Catanzaro n.490/2025depositata il 09/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio,Numero registro generale 24953/2025Numero sezionale 412/2026Numero di raccolta generale 12427/2026Data pubblicazione 04/05/2026sulla base del valore della controversia già esattamente individuato dallasentenza impugnata;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore avv. Giuseppe Zanghì dichiaratosiantistatario.Così deciso in Roma, il 28/04/2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino