Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12263/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on tacit inheritance acceptance, citing lack of merit review in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12263/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to overturn a lower court's finding of tacit inheritance acceptance. The appellant argued that factual errors regarding land registry transfers should be re-evaluated, but the court held that substantive merit review is prohibited in cassation proceedings. Consequently, the decision was upheld, and the appellant was ordered to pay legal costs and damages to the opposing parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c.: In cassation proceedings, the court cannot re-evaluate material evidence or correct factual errors regarding the nature of acts, as such review is reserved for the trial court.

Parole chiave

Generato dall'IA
tacit inheritance acceptance cassation admissibility substantive merit review land registry transfer inadmissible appeal rinuncia all'eredità successione del defunto convenzione circa l'eredità non devoluta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.
Una talerivalutazione di merito, però, non è consentita in sede di legittimità,mentre non si è potuto invocare il vizio dell'art. 360 comma primo n.
Art. 348 ter ultimo comma c.p.c.
Art. 96 terzo comma c.p.c.
Avverso tale sentenza proponeva appello Luisa Seppi.Costituitosi, Antonio Pezzini chiedeva il rigetto dell’impugnazione, cosìcome Mario Tundo, il quale rilevava altresì la sussistenza dei presuppostiper la condanna dell’appellante ex art. 96 c.p.c..Con la sentenza n.
Art. 96 quarto comma c.p.c.
Avverso tale sentenza proponeva appello Luisa Seppi.Costituitosi, Antonio Pezzini chiedeva il rigetto dell’impugnazione, cosìcome Mario Tundo, il quale rilevava altresì la sussistenza dei presuppostiper la condanna dell’appellante ex art. 96 c.p.c..Con la sentenza n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
96 c.p.c.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13comma 1-quater del d.P.R.
art. 485 c.c
Il motivo è inammissibile per più ragioni.Anzitutto, in ordine alla lamentata violazione dell'art. 485 c.c., la censuranon si confronta con la motivazione dell'impugnata sentenza, che ha fattoapplicazione dell'art.
art. 96 c.p
Avverso tale sentenza proponeva appello Luisa Seppi.Costituitosi, Antonio Pezzini chiedeva il rigetto dell’impugnazione, cosìcome Mario Tundo, il quale rilevava altresì la sussistenza dei presuppostiper la condanna dell’appellante ex art. 96 c.p.c..Con la sentenza n.
art. 380-bis c.p
art. 476 c.c
art. 2727 c.c
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

rrente-controPezzini Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Colafiglio,-controricorrente-nonché controTundo Mauro, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirna Zappoli,-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1336/2023depositata il 20.6.2023.Numero registro generale 19302/2023Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 12263/2026Data pubblicazione 01/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dalConsigliere Vincenzo Picaro.1. Antonio Pezzini, con atto di citazione del 2018 conveniva innanzi alTribunale di Bologna Luisa Seppi chiedendo, per quanto qui interessa, invia principale l'accertamento della qualità di erede pura e semplice deidefunti genitori Luigi Seppi e Laura Medini della convenuta, ed insubordine, ove la stessa fosse considerata una semplice chiamataall'eredità rinunciante, di essere autorizzato ad accettare le eredità allamedesima devolute dei genitori fino a concorrenza del proprio credito exart. 524 c.c..Si costituiva in giudizio Luisa Seppi chiedendo il rigetto di tutte ledomande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.Con successivo atto di citazione, sempre del 2018, Mauro Tundoconveniva in giudizio Luisa Seppi, chiedendo l’accertamento e ladeclaratoria che quest’ultima aveva accettato tacitamente l’eredità deidefunti genitori Luigi Seppi e Laura Medini avendo posto in essere atti chepresupponevano la sua volontà di accettare l’eredità ed avendo comunqueil possesso dei beni ereditari dei defunti genitori, e chiedendo altresì didichiarare che la stessa era erede pura e semplice dei medesimi, perchénon aveva provveduto ad accettare ovvero rinunziare alle rispettiveeredità entro quaranta giorni decorrenti dalla redazione dell’inventario cheera stato chiesto da sua madre, Laura Medini, e da suo fratello, LucaSeppi, come previsto dall’art. 485 c.c.La convenuta si costituiva anche in questo procedimento, chiedendo ilrigetto di tutte le domande attoree perché infondate.Entrambi gli attori, in quanto creditori di Luisa Seppi, avevano pignoratobeni immobili che a lei risultavano catastalmente intestati, ma nelleprocedure esecutive intraprese, il giudice dell'esecuzione aveva rilevatoche mancava la continuità delle trascrizioni, dal momento che nonNumero registro generale 19302/2023Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 12263/2026Data pubblicazione 01/05/2026risultava trascritta l'accettazione dell'eredità dei genitori da parte di LuisaSeppi, ed aveva quindi disposto la sospensione delle procedure esecutiveper consentire ai creditori procedenti di fare accertare l'accettazione daparte di Luisa Seppi dell'eredità dei genitori, negata dall'esecutata, edottenere la trascrizione della stessa.Riunite le cause, il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 20826/2019dichiarava che la convenuta aveva accettato tacitamente l’eredità di LuigiSeppi e Laura Medini, ordinando al Conservatore territorialmentecompetente di provvedere alla trascrizione della sentenza ed allatrascrizione dell'avvenuta accettazione di eredità.2.

Avverso tale sentenza proponeva appello Luisa Seppi.Costituitosi, Antonio Pezzini chiedeva il rigetto dell’impugnazione, cosìcome Mario Tundo, il quale rilevava altresì la sussistenza dei presuppostiper la condanna dell’appellante ex art. 96 c.p.c..Con la sentenza n. 1336/2023 del 18.4/20.6.2023, la Corte d’appello diBologna respingeva l’appello, ritenendo corretta e condivisibile la decisionedel giudice di prime cure in riferimento alle norme di diritto applicabili alcaso concreto, nonché raggiunta la prova ad onere degli attori relativa alpossesso da parte di Luisa Seppi dei beni ereditari appartenuti ai defuntigenitori Luigi Seppi e Laura Medini.3.

Avverso questa sentenza Luisa Seppi ha proposto tempestivo ricorso aquesta Corte, affidandosi a tre motivi ed Antonio Pezzini e Mauro Tundohanno resistito con separati controricorsi.È stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c.per manifesta infondatezza del ricorso.Luisa Seppi ha formulato tempestiva istanza di decisione, a seguito dellaquale è stata fissata adunanza in camera di consiglio, nell’imminenza dellaquale Antonio Pezzini e Mauro Tundo hanno depositato memorie ex art.380 bis.1 c.p.c..Numero registro generale 19302/2023Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 12263/2026Data pubblicazione 01/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 485 c.c..Si assume che la Corte distrettuale non avrebbe dovuto ricomprenderenella nozione di possesso di bene ereditario, che fa considerare erede puroe semplice il chiamato all'eredità che non chieda entro tre mesidall'apertura della successione l'inventario dei beni del defunto, ladetenzione da parte della ricorrente, a titolo di custodia, dell'autovetturaVolkswagen Golf di proprietà del defunto padre, Luigi Seppi, emergentedal verbale di inventario del 13.12.2010, che era stato redatto dal notaioMonica Naldi su richiesta della vedova del predetto, Laura Medini, e delfiglio, Luca Seppi, che avevano accettato l'eredità di Luigi Seppi conbeneficio d'inventario.Per il resto si assume che, in base alla testimonianza di Albarosa Gentilini,sarebbe risultato solo che la ricorrente avesse usato l'auto della madre,una Ford Fiesta, dopo la morte del padre, e non che ne avesse avuto ilpossesso dopo la morte della madre, e che dalla testimonianza di GiorgioGiaccani fosse risultato solo che in un'occasione il teste aveva visto laricorrente uscire dal cancello sempre aperto dell'immobile diMontemarciano, ma non all'interno di esso, per cui non si sarebbe potutoritenere provato il di lei possesso dell'immobile, del quale non avrebbe maiavuto le chiavi.1.1.

Il motivo è inammissibile per più ragioni.Anzitutto, in ordine alla lamentata violazione dell'art. 485 c.c., la censuranon si confronta con la motivazione dell'impugnata sentenza, che ha fattoapplicazione dell'art. 485 c.c. non in relazione alla custodia dellaVolkswagen Golf paterna da parte della ricorrente, nominatane custodenel verbale notarile di inventario del 13.12.2010, ma in relazione alpossesso esercitato dalla ricorrente su tale veicolo dalla morte di LuigiSeppi (22.6.2010) fino al 7.10.2013, accompagnato dall'uso dello stessoNumero registro generale 19302/2023Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 12263/2026Data pubblicazione 01/05/2026dalla morte del padre fino alla redazione dell'inventario notarile,nell'ambito del quale la attuale ricorrente era stata avvertita che nonpoteva usarlo, il tutto come desunto dall'interrogatorio formale dellaricorrente e dalle testimonianze concordanti di Albarosa Gentile, Lea Lippi,Gianluca Di Bello e Maria Teresa Bettelli.La sentenza impugnata, peraltro, ha ritenuto che la ricorrente avesseaccettato puramente e semplicemente l'eredità paterna anche in ragionedel possesso, dopo la morte del padre, dell'immobile di Montemarciano,risultante dalla testimonianza di Luca Seppi e Giorgio Giaccani, nonché aisensi dell'art. 476 c.c. in ragione della voltura catastale a suo nome degliimmobili prima intestati al padre, Luigi Seppi, dopo la pubblicazione deltestamento di quest'ultimo e la redazione dell'inventario.Ne consegue che l'unica violazione di legge lamentata non sarebbecomunque in grado di intaccare l'avvenuto riconoscimento della qualità dierede puro e semplice attribuita alla ricorrente sulla base di tali dueulteriori rationes decidendi, non censurate nel ricorso.Per il resto, con il motivo si richiedono rivalutazioni nel merito delmateriale probatorio, volte ad escludere la qualificazione in termini dipossesso di taluni atti della ricorrente.2) Con il secondo motivo ci si duole della violazione e/o falsa applicazionedegli articoli 2727 e 2697 c.c. in relazione all'art. 485 c.c..Si assume che l'impugnata sentenza abbia riconosciuto la ricorrente comeerede pura e semplice dei genitori defunti, Luigi Seppi e Laura Medini,sulla base di una non consentita doppia presunzione: da un lato sulla basedella convivenza della ricorrente, negli ultimi anni della loro vita, con igenitori, prima presso la sua abitazione di Sasso Marconi con il padre e poipresso l'abitazione della madre; e poi perché la Corte distrettuale avrebbepresunto che i genitori avessero con sé i propri beni mobili, per poiulteriormente presumere che, dopo la morte dei genitori, i loro beni mobiliNumero registro generale 19302/2023Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 12263/2026Data pubblicazione 01/05/2026fossero rimasti nel possesso della ricorrente, che non li aveva restituiti allamassa ereditaria.2.1.

Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la motivazionedell'impugnata sentenza, che ha riconosciuto la ricorrente erede pura esemplice di entrambi i genitori, sulla base delle rationes decidendi giàindicate nel trattare del precedente motivo, e non perché l'abbiaconsiderata nel possesso di beni mobili dei genitori, neppure esattamenteindicati nel ricorso, utilizzando la presunzione di una presunzione inviolazione dell'art. 2727 c.c..3) Con il terzo motivo ci si duole della violazione e/o falsa applicazionedell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 476 c.c..Si assume che la Corte distrettuale non avrebbe svolto un'indaginerigorosa sulla volontà della ricorrente di accettare l'eredità paterna, inquanto la voltura catastale degli immobili a suo nome sarebbe stataeffettuata su richiesta di suo fratello, Luca Seppi, come emergente daldocumento 3 allegato all'atto di appello, e non su richiesta dellaricorrente.3.1.

Il motivo è inammissibile perché, pur invocandosi la violazionedell'art. 476 c.c., in realtà non si assume che il giudice di secondo gradoabbia tenuto presente un'errata nozione di accettazione tacita dell'ereditàe commesso quindi un errore di sussunzione della fattispecie concreta inquella astratta.Si vorrebbe piuttosto ottenere una rivalutazione del materiale probatorio,allo scopo di vedere riconosciuto che a chiedere la voltura catastale degliimmobili paterni sarebbe stato Luca Seppi e non la ricorrente, conconseguente impossibilità di attribuire a tale atto il significato diun'accettazione tacita dell'eredità da parte della ricorrente.

Una talerivalutazione di merito, però, non è consentita in sede di legittimità,mentre non si è potuto invocare il vizio dell'art. 360 comma primo n. 5)c.p.c. per l'omessa considerazione della voltura catastale immobiliare suNumero registro generale 19302/2023Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 12263/2026Data pubblicazione 01/05/2026richiesta di Luca Seppi, prodotta in secondo grado, per l'esistenza sulpunto di una “doppia conforme”, con conseguente applicabilità dell'art.348 ter ultimo comma c.p.c..La Corte rileva infine, ad abundantiam, che la questione della richiestadella voltura catastale degli immobili di Luigi Seppi da parte del figlio LucaSeppi non è stata trattata nella sentenza impugnata, né la ricorrente dàconto del dove e come abbia rappresentato la circostanza nel giudizio dimerito.4.

Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.La sostanziale conformità della decisione alla proposta di definizioneaccelerata implica che la ricorrente, oltre ad essere condannata persoccombenza al pagamento delle spese processuali del giudizio dilegittimità, liquidate in dispositivo in favore di Antonio Pezzini e MauroTundo, separatamente difesi, va condannata ai sensi dell'art. 380-bisultimo comma c.p.c. al risarcimento danni ex art. 96, terzo comma, c.p.c.in favore dei predetti, nonché al pagamento in favore della Cassa delleammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., degli importi indicati indispositivo.Non si ritengono invece sussistenti i presupposti del dolo, o colpa grave, edell'ulteriore danno, che possano giustificare un'autonoma condanna dellaSeppi al risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascuno deicontroricorrenti in euro 200,00 per spese ed euro 3.000,00 per compensi,oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15 per cento.Numero registro generale 19302/2023Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 12263/2026Data pubblicazione 01/05/2026Condanna Luisa Seppi al risarcimento danni ex art. 96, terzo comma,c.p.c. in favore di Antonio Pezzini e di Mauro Tundo, liquidandoli perciascuno in euro 1.000,00, nonché al pagamento in favore della Cassadelle ammende dell'importo di euro 500,00.Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato acarico della ricorrente, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.Il Presidente