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Ordinanza Interlocutoria — n. 12254/2026 — snciv Generato dall'IA

Incidental false claim dismissed for lack of public hearing; case remanded to allow proper procedural handling.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12254/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the incidental false claim filed by Jole Edvige Oberti against a specific legal representation document. Although the claim had merit regarding the authenticity of the power of attorney, the procedural requirements for filing such a claim in a cassation proceeding were not met. Consequently, the case was remanded to a new session to ensure a public hearing where all parties and the Public Prosecutor could properly address the allegation.

Regesto Legislator

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Art. 221, comma 2 c.p.c.; Art. 222 c.p.c.: An incidental false claim in a cassation proceeding must be filed during a public hearing to ensure interlocution and the mandatory presence of the Public Prosecutor; mere deposit in the registry without a scheduled hearing is insufficient.

Parole chiave

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incidental false claim cassation procedure public hearing requirement procedural defect remand to new session power of attorney interlocution of parties inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 221, comma 2 c.p.c.
Art. 222 c.p.c.
221, secondo comma,c.p.c., va resa con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza, in unmomento che garantisca l'interlocuzione tra le parti ed il giudice e lapresenza del Pubblico Ministero, per la redazione del relativo processoverbale, e va seguita ai sensi dell'art. 222 c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
art. 222 c.p
221, secondo comma,c.p.c., va resa con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza, in unmomento che garantisca l'interlocuzione tra le parti ed il giudice e lapresenza del Pubblico Ministero, per la redazione del relativo processoverbale, e va seguita ai sensi dell'art. 222 c.p.c.
art. 223 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22764/2023
Cass. n. 17465/2010
Cass. n. 17243/2005
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Testo completo

cesco VitoAvalle Camilletti, Roberto Vaccarella ed Antonio Briguglio,-ricorrente-controGalletto Savoretti Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avvocati LuciaScalone di Montelauro, Paolo Giudici, Giuseppe Divano ed Andrea Giuliani,-controricorrente-nonché controProvincia Religiosa San Benedetto Di Don Orione Congregazione dellaPiccola Opera della Divina Provvidenza, rappresentata e difesa dagliavvocati Lucia Scalone di Montelauro e Cesare Federico Glendi,Numero registro generale 22699/2022Numero sezionale 808/2026Numero di raccolta generale 12254/2026Data pubblicazione 01/05/2026-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 765/2022depositata il 28.6.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dalConsigliere Vincenzo Picaro.Rilevato che in data 16.3.2026, in vista dell’adunanza camerale fissata peril 1° aprile 2026, la ricorrente Jole Edvige Oberti ha manifestato la volontàdi sporgere querela di falso incidentale, tramite il procuratore specialeavvocato Francesco Vito Avalle Camilletti, avverso la procura speciale allalite disgiuntiva in calce al controricorso di Giuseppe Galletto Savoretti,rilasciata dal medesimo in data 6.10.2022 a favore degli avvocati LuciaScalone di Montelauro, Andrea Giuliani, Giuseppe Divano e Paolo Giudici,autenticata dal notaio pubblico Toby Belding, e munita di apostille ai sensidella Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 in data 12.10.2022, per la difesadi Giuseppe Galletto Savoretti nel procedimento n. 22699/2022 RG diquesta Corte.Considerato che la querela di falso incidentale è proponibile nel giudizio dicassazione e può eventualmente dar luogo alla sospensione dello stessosolo quando riguardi atti dello stesso procedimento di cassazione (comenella specie il controricorso di Giuseppe Galletto Savoretti e la successivamemoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. con le relative produzioni documentali) enon anche in riferimento ad atti dei procedimenti che si siano svoltidavanti ai giudici di merito (Cass. n. 22764/2023);che la querela di falso incidentale proposta, ove in ipotesi GiuseppeGalletto Savoretti intendesse valersi della diversa procura conferita aimedesimi professionisti per la difesa in questo giudizio ed autenticata dalConsolato Generale d'Italia a Miami il 31.7.2024 prodotta il 18.12.2024,conserverebbe comunque rilievo per le spese processuali relative alNumero registro generale 22699/2022Numero sezionale 808/2026Numero di raccolta generale 12254/2026Data pubblicazione 01/05/2026controricorso di Giuseppe Galletto Savoretti, sicché non è sostenibile ildifetto di interesse della ricorrente a proporre l’indicata querela di falsoincidentale;che la querela di falso incidentale, in base all'art. 221, secondo comma,c.p.c., va resa con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza, in unmomento che garantisca l'interlocuzione tra le parti ed il giudice e lapresenza del Pubblico Ministero, per la redazione del relativo processoverbale, e va seguita ai sensi dell'art. 222 c.p.c. dall'interpello della parteche ha prodotto il documento impugnato di falso per sapere se dellostesso intenda, o meno avvalersi, ai fini delle determinazioniconseguenziali del giudice contemplate nella seconda parte di tale articoloe dell'eventuale successiva redazione del verbale di deposito deldocumento impugnato di falso dell'art. 223 c.p.c.;che quando nel giudizio di legittimità è stata disposta la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c., mancando l'udienzaalla quale allegare la dichiarazione e nella quale garantire l'interlocuzionedelle altre parti e del Pubblico Ministero (il cui intervento é obbligatorio exart. 221 ultimo comma c.p.c.), ed in particolare della parte che abbiaprodotto il documento impugnato di falso circa la sua volontà di avvalersi,o meno di tale documento, la parte querelante deve depositare incancelleria un'istanza, come nella specie avvenuto il 16.3.2026, ai finidella fissazione dell'udienza pubblica alla presenza delle parti e delPubblico Ministero, non essendo sufficiente il mero deposito in cancelleriadella querela di falso incidentale (vedi in tal senso Cass. n. 17465/2010;Cass. n.17243/2005);che, pertanto, la decisione del ricorso deve essere rinviata a nuovo ruolo,onde consentirne la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per consentirne la trattazione inudienza pubblica, per allegare al verbale della stessa la querela di falsoNumero registro generale 22699/2022Numero sezionale 808/2026Numero di raccolta generale 12254/2026Data pubblicazione 01/05/2026incidentale proposta da Jole Edvige Oberti tramite procuratore specialecontro la procura in calce al controricorso di Giuseppe Galletto Savoretti,che dovrà manifestare in udienza, eventualmente tramite un incaricatomunito di procura speciale, la volontà di avvalersi o non avvalersi di taleprocura, e per sentire le parti e la Procura Generale presso questa Cortesull'ammissibilità e rilevanza della menzionata querela di falso.Così deciso nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.Il Presidente